L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 632 del 29 settembre 2021, ha fornito dei chiarimenti in merito al corretto regime IVA da applicare per il versamento di contributi rivolti a finanziare l’attività di una società che raccoglie petizioni per lo sviluppo dei progetti che essa sostiene. E’ quindi da considerarsi escluso dall’applicazione dell’IVA il contributo versato per le suddette petizioni, quando non è prevista una controprestazione da parte della società nei confronti del sostenitore. Diversamente, il versamento del contributo costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA se al soggetto erogante viene riconosciuto il diritto a usufruire di specifiche prestazioni.
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1) Caso sopposto ad interpello
Una società, i cui obiettivi sono rivolti a perseguire un fine sociale e di interesse pubblico, gestisce una piattaforma internet di sua proprietà, creata appositamente per permettere a chiunque di avviare gratuitamente campagne o petizioni su qualsiasi tema o argomento.
A tale fine, ciascuno può sostenere tali progetti attraverso una donazione o un contributo, a prescindere dall’iscrizione alla piattaforma.
La suddetta società, che si definisce soggetto passivo ai fini IVA nel territorio dello Stato, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 633/1972, precisa che si avvale di un duplice sistema di contribuzione/donazione:
- Programma di sottoscrizione;
- Petizioni sponsorizzate (Promoted petitions).
Il vero oggetto della richiesta d’interpello riguarda il solo “Programma di sottoscrizione”, in quanto il sostenitore può contribuire a finanziare la gestione, la manutenzione, lo sviluppo della piattaforma e il progetto portato avanti dalla società, mediante dei versamenti periodici.
Si precisa che il contributo è libero e il sostenitore può decidere l’ammontare del contributo da versare, nonostante esistano già degli importi standardizzati.
La società istante sottolinea che da parte sua non nasce nessun impegno e nessun obbligo nei confronti dei sostenitori per i contributi da essi erogati, l’unico compito che la società ha verso di loro è quello di tenerli periodicamente aggiornati, tramite mail, sull’organizzazione degli eventi e sui risultati ottenuti dalle campagne avviate.
I sostenitori quindi non ottengono nessun particolare benefit o vantaggio dalla società per l’attività svolta per le campagne da loro finanziate.
Con l’altro metodo di raccolta contributi, ossia le “Petizioni sponsorizzate”, si prevede invece che la campagna venga portata all’attenzione degli utenti unitamente alla richiesta di partecipazione e di contribuzione, quindi, in questo caso, la società si impegna a promuovere la petizione su vari canali, sui social media e via mail.
I fondi raccolti provengono esclusivamente da soggetti privati e sono utilizzati per sostenere i costi operativi dell’attività svolta, inoltre, è previsto pure che una parte dei fondi raccolti sia destinata ad una Fondazione che si occupa di sviluppare l’accesso a internet da parte di utenti provenienti dalle aree più svantaggiate (Paesi dei Terzo Mondo).
Premesso questo, la società ha presentato istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate, per chiedere il parere in merito al corretto trattamento ai fini IVA dei contributi versati dai sostenitori residenti in Italia che aderiscono al “Programma di sottoscrizione”.
2) Presupposto oggettivo di applicazione
La Direttiva IVA, come interpretata dalla Corte di Giustizia, definisce qual’ è l’ambito oggettivo di un’operazione affinché sia imponibile ai fini IVA, quindi sono soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto economico (imprenditore o esercente arti o professioni) sul territorio di uno Stato membro.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA prevede che in un’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico all’interno del quale ci sia uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, pertanto si prevede che il cedente/prestatore riceva un corrispettivo come controvalore per l’operazione di vendita effettuata nei confronti del cessionario/committente.
Nella soluzione interpretativa prospettata dalla società istante si evidenzia che la partecipazione al “Programma di sottoscrizione” richiede un versamento di contributi da parte dei sostenitori che è finalizzato solo al sostegno economico/finanziario della società e della sua attività, senza che vi sia alcuna controprestazione.
Inoltre l’istante sottolinea che l’attività svolta nei confronti dei sostenitori relativa all’invio di mail periodiche di aggiornamento con informazioni relative agli eventi legati alle petizioni, non si configura come una controprestazione, ma bensì come una semplice modalità per tenere informati i sostenitori e i finanziatori sui risultati raggiunti al fine di aumentare il loro coinvolgimento e la loro partecipazione.
Sulla base di queste constatazioni, l’istante ritiene che i contributi versati per le petizioni rientrano nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, di conseguenza non possono essere considerate cessioni di beni, perché assimilate alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, perciò devono essere escluse dall’applicazione dell’IVA.
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3) Parere dell'agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate ha formulato la risposta n. 632 del 29 settembre 2021 prendendo in considerazione, sulla base di quanto comunicato dalla società istante, gli interessi delle parti che possono originarsi dall’operazione, al fine di accertare se i contributi in esame possano essere considerati prestazioni di servizi oppure donazioni.
Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il versamento di un contributo assume rilevanza ai fini IVA se prevede in capo alla controparte un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013; Risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 2006).
Nel caso in questione si sottolinea la unilateralità della prestazione, in quanto il versamento del contributo si configura come una mera erogazione liberale poiché non comporta alcun vantaggio al soggetto erogante.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate, preso atto che al “Programma di sottoscrizione” non corrisponde alcun obbligo o impegno da parte della società nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo aggiornato periodicamente sull’organizzazione di eventi e sui risultati ottenuti dalla società, conferma quanto proposto dall’istante, ossia che i contributi versati debbano essere considerati mere movimentazioni di denaro, di conseguenza l’operazione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi del citato art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972.
Si perviene invece ad una diversa conclusione per quanto riguarda l’altro metodo di raccolta dei contributi, ossia le “Petizioni sponsorizzate”.
In quest’ultimo caso sussiste una controprestazione per il contributo versato dal sostenitore, poiché questi si vede riconoscere dalla società il diritto di usufruire di specifiche prestazioni, quindi l’operazione è a tutti gli effetti imponibile ai fini IVA.