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IMPRESA SOCIALE: REGOLE PER COMPUTO DEI RICAVI, COINVOLGIMENTO LAVORATORI E ENTI RELIGIOSI

Impresa sociale: regole per computo dei ricavi, coinvolgimento lavoratori e enti religiosi

Recenti provvedimenti normativi in materia di imprese sociali hanno introdotto diverse novità. Un quadro di sintesi.

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Recentemente il legislatore è intervenuto con provvedimenti in materia di impresa sociale, modificando e integrando la disciplina in tema di computo dei ricavi, modalità di coinvolgimento dei lavoratori e «ramo I.S» dell’ente religioso.

Di seguito un quadro di sintesi.

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1) Il D.M. in materia di computo dei ricavi

Il Decreto 22 giugno 2021 del Ministro dello Sviluppo economico (pubblicato in Gazzetta n. 203, 25 agosto 2021) definisce i criteri di computo dei ricavi per le imprese sociali, ai fini di un corretto riparto tra attività di interesse generale e attività diverse. 

Il D.M. risulta in attuazione dell’art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 112/2017 per cui si considera svolta in via principale, da parte di un’impresa sociale, l’attività in relazione alla quale i ricavi conseguiti risultino superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa medesima (secondo criteri di computo definiti, appunto con apposito D.M).

Le disposizioni in esame entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, ma non si applicano cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Nel dettaglio del provvedimento, si definiscono i criteri per il computo del rapporto – stabilito nel valore del 70% - tra i ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e quelli complessivi conseguiti dall’I.S., ai fini della qualificazione come principale dell’attività di interesse generale.

A tal fine sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente  generati dal complesso  delle attività d’impresa di interesse generale, come definite dall’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 112/2017. 

Non sono, invece, considerati né al numeratore né al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:

a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari; 

b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;  

c) sopravvenienze attive; 

d) contratti o convenzioni con  società o  enti   controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima. 

Nell’ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività di interesse generale ovvero a quelle cd. diverse, il calcolo degli importi  è effettuato  in  base   alla  media  annua   del  numero  di   lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste. 

Il D.M. in esame prevede anche uno specifico sistema sanzionatorio in ipotesi di mancato rispetto dei predetti limiti percentuali. Al riguardo, nel caso di mancato rispetto della  percentuale minima del 70%, l’impresa sociale deve effettuare apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio. Deve poi regolarizzare il rapporto percentuale nell’esercizio successivo: in pratica deve rispettare un rapporto tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse  generale e ricavi complessivi che sia superiore al 70%, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell’esercizio precedente. 

In caso di inadempimento, il Ministro del lavoro  e   delle  politiche  sociali   con  proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa la perdita della qualifica di I.S. e la  conseguente devoluzione  del  patrimonio   residuo  nei  termini stabiliti dalla legge di riferimento. Qualora invece l’ente abbia la forma giuridica di cooperativa, il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.

2) Linee guida in materia di coinvolgimento dei lavoratori

Altra tematica di rilevante importanza definita recentemente con Decreto del Min. Lav. 7 settembre 2021, concerne le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale. Il citato decreto contiene Linee guida che vanno a delineare il contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento, ferme restando le eventuali prassi più favorevoli contenute nei regolamenti aziendali e negli statuti, nonchè nei contratti collettivi nazionali di lavoro   (e anche in considerazione delle differenze esistenti in base alla natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti direttamente interessati e quindi da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale).

In pratica, le I.S. devono prevedere forme di coinvolgimento che si concretizzano nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, di informazioni:

  • sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa,
  • sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati 
  • sulla situazione economica ed occupazionale dell’impresa stessa, 
  • sulle eventuali criticità segnalate dall’organo di controllo interno, 
  • su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti (ad esempio: organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, contratti di lavoro, profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decisioni destinate in generale a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati).

Le Linee guida delineano i contenuti essenziali relativamente alle “Modalità di informazione”, prevedendo ad esempio che le stesse informazioni siano rese disponibili non solo presso la sede legale dell’impresa, ma anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato, come ad esempio il sito internet dell’impresa o una newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie o ai loro rappresentanti.

I soggetti interessati devono poi avere la possibilità di formulare eventuali pareri non vincolanti indirizzati all’organo amministrativo.

Inoltre, si stabiliscono i contenuti delle “Modalità di consultazione” prevedendo la possibilità, per i lavoratori e gli utenti, di nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all’organo assembleare, nonché un rappresentante nell’organo di amministrazione e nell’organo di controllo.

Nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali – ad esempio: delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti collettivi, rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili, rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti - l’organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante, dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

Infine, in tema di “Tutela dei diritti”, le Linee guida ribadiscono la necessità di effettuare un costante monitoraggio, da parte dell’organo di controllo delle I.S., sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, i cui esiti vanno inseriti nel bilancio sociale. L’accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di informazione, di consultazione e di coinvolgimento può anche essere accertato nel corso dell’attività di vigilanza espletata dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti.

 

3) “Ramo I.S.” dell’ente religioso. Le modifiche introdotte dalla Legge di Governance del PNRR

La Legge in materia di Governance per il PNRR (ossia decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. in Legge 29 luglio 2021, n. 108) apporta modifiche di rilievo relativamente alla costituzione del “ramo I.S.” degli enti religiosi. Interviene infatti sull’art. 1, comma 3, D.lgs. n. 112/2017 introducendo un periodo finale di tale contenuto: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all’articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2». Una disposizione che impone una specifica catalogazione dei beni facenti parte del patrimonio destinato alle attività “profane” svolte dal “ramo I.S”, al fine di evitare commistione con il patrimonio finalizzato all’esercizio delle attività istituzionali dell’ente religioso. Da questo deriva una maggiore garanzia di trasparenza a favore dei creditori dell’ente che vantano diritti maturati in rifermento alle sole attività esercitate dal “ramo I.S.”; inoltre rappresenta una sicura forma di tutela anche in ipotesi di avvio di procedure esecutive o concorsuali.

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