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CALCOLO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO AGENTI ASSICURATIVI SECONDO L'ANA 2003

Calcolo indennità di fine rapporto agenti assicurativi secondo l'ANA 2003

Come determinare le indennità di fine rapporto spettanti agli agenti di assicurazione secondo l'ANA 2003 (Accordo Nazionale Agenti) con l'aiuto del nostro foglio di calcolo excel

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L’Accordo Nazionale Agenti viene stipulato il 23 dicembre 2003 tra ANIA, SNA e UNAPASS rappresentanti le imprese assicuratrici e gli agenti assicurativi.

Il 27 Marzo 2006 la disdetta inviata dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione ad ANIA ne ha fatto cessare gli effetti; tuttavia, l’ANA 2003 ha trovato applicazione anche in seguito in virtù di un espresso richiamo contenuto nei mandati agenziali a confermare l’ultrattività del contratto che ad oggi manca ancora di un valido sostituto. 

Pur non essendo più attivo l’ANA 2003, sia per una evidente ultrattività dello stesso, sia per volontà delle parti, manifesta per “facta concludentia” di mantenere un rapporto basato sull’Accordo, ricopre ancora un ruolo fondamentale nel definire l’indennità spettante agli agenti assicurativi.

Per la determinazione dell'indennità spettante ti consigliamo il nostro Foglio di calcolo in excel dell’indennità fine rapporto degli agenti di assicurazione, valido per tutti i contratti basati sull’Accordo Nazionale Agenti (ANA) 2003.

Il file consente il calcolo delle seguenti indennità:

  • Indennità in base alle provvigioni (art. 27 ANA 2003)
  • Indennità aggiuntiva (art. 12A ANA 2003)
  • Indennità di morte o infortunio (art. 12 c.IV ANA 2003)
  • Indennità sull’incremento del monte premi (art. 25 ANA 2003)
  • Indennità in base agli incassi (art. 26 ANA 2003)
  • Indennità di preavviso (art. 13 ANA 2003)

Il calcolo di ogni indennità è corredato da una sintesi riportante i presupposti di spettanza della stessa.

Vengono gestite le indennità per gli agenti operanti nei rami Furto, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi (gestione macchine, elettronica e rischi di montaggio). 

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1) Agenti assicurativi: le cause di cessazione del rapporto

L’Accordo Nazionale prevede diverse indennità, e in caso di risoluzione del rapporto, l’agente percepirà una o più di queste indennità a seconda della causa di scioglimento. L’ANA all’articolo 12 comma 1, ricorda che il rapporto può sciogliersi per:

  • morte dell’agente;
  • invalidità totale dell’agente;
  • cancellazione dell’agente dall’Albo nazionale degli agenti;
  • raggiungimento del limite d’età;
  • recesso per giusta causa 
  • recesso da parte dell’impresa, in quest’ultimo caso di recesso da parte del preponente, questi può dare o meno indicazione dei motivi, in ogni caso entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l’altra parte può richiedere una procedura di arbitrato irrituale disciplinata all’articolo 12 bis dell’Accordo. 

2) Agenti assicurativi: il calcolo delle indennità di fine rapporto

L’indennità di fine rapporto così come prevista dall’ANA è piuttosto articolata e complessa e si suddivide in diverse discipline.

Indennità aggiuntiva

È innanzitutto prevista dall’art. 12A un’indennità cd. “aggiuntiva” in caso di cessazione del rapporto ad opera dell’azienda assicuratrice corredato di indicazione dei motivi o privo (solo qualora l’agente accetti la risoluzione) o qualora sia l’agente a recedere per aver raggiunto il limite d’età. Questa indennità viene calcolata per scaglioni sulle provvigioni percepite nell’ultimo esercizio e varia a seconda:

  • dei motivi per i quali viene erogata, 
  • dell’età anagrafica dell’agente (se viene erogata per raggiungimento del limite d’età) 
  • e del regime in cui opera l’agente.

Di seguito un elenco degli scaglioni e delle relative aliquote.

Scaglioni

Aliquota

sui primi 103.291 euro di provvigioni

65%

sui successivi 103.291 euro di provvigioni

40%

sui successivi 154.937 euro di provvigioni

15%

sui successivi 154.937 euro di provvigioni

10%

oltre i 516.457 euro di provvigioni

5%

Un agente, in base all’Accordo, può operare in 4 diversi regimi:

  • opera nel primo regime l’agente che ha esclusiva bilaterale assoluta; 
  • in secondo regime l’agente che ha esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei confronti di altre agenzie; 
  • in terzo regime l’agente in esclusiva di marchio, ma senza esclusiva di territorio; 
  • e in quarto regime l’agente privo di esclusive.

Ai sensi dei commi II-III dell’articolo 12A:

  • gli agenti in terzo regime percepiscono il 100% dell’indennità calcolata secondo la tabella sopra riportata
  • gli agenti in primo e quarto regime percepiscono il 60%, per un importo non superiore a euro 123.950; 
  • mentre gli agenti in secondo regime percepiscono l’80% con un massimale fissato ad euro 165.266.

Si fa presente, inoltre, che qualora sia stata corrisposta un’indennità per riduzione del portafogli nel corso della gestione (art. 8bis dell’Accordo) questa andrà dedotta dall’indennità all’art. 12A e che quest’ultima non è dovuta all’agente che non ha completato almeno un anno di gestione.

L’agente che percepisce l’indennità di cui sopra per aver raggiunto il limite d’età la percepirà nella misura del 70% se ha compiuto il 65anno d’età; del 40% se ha compiuto il 66o, del 20% se ha compiuto il 67o

Nessuna indennità aggiuntiva sarà corrisposta all’agente dopo il compimento del 68o anno d’età.

Qui di seguito uno screenshot estratto dal Foglio di calcolo in excel dell’indennità fine rapporto degli agenti di assicurazione per la determinazione dell'indennità aggiuntiva.

Indennità di morte o infortunio

Viene poi corrisposta un’ulteriore indennità in caso di morte o invalidità dell’agente (art. 12 IV comma) calcolata per scaglioni sulle provvigioni percepite nell’ultimo anno di rapporto le cui aliquote variano in relazione all’anzianità del rapporto agente – società, la quale spetta per un massimo di 29.300,00 euro e un minimo di 8.800. 

L’indennità è calcolata come segue:


Fino a 5 anni di gestione compiuti

Oltre i 5 anni di gestione compiuti

fino a 20.500

20%

30%

da 20.501 a 26.400

15%

25%

da 26.401 a 38.000

15%

20%

oltre 38.000

15%

15%

Dall’indennità cui sopra va dedotta ogni somma percepita dall’agente a titolo di indennità per riduzione del portafogli (art. 8 bis Accordo).

Indennità in base alle provvigioni

È poi prevista un’indennità di fine rapporto sulle provvigioni per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi stabilita dall’articolo 27 dell’Accordo che spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto di agenzia; viene calcolata applicando un’aliquota variabile basata sull’anzianità del rapporto alla media delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi tre anni di servizio. Le percentuali sono così determinate:

Anni di gestione

aliquote

fino a 2 anni

2,5

oltre 3 anni

3,5

oltre 4 anni

5

oltre 5 anni

7

oltre 6 anni

8,5

oltre 7 anni

11,5

oltre 8 anni

13,5

oltre 9 anni

16

oltre 10 anni

20,5

oltre 11 anni

26

oltre 12 anni

29,5

oltre 13 anni

35

oltre 14 anni

40,5

oltre 15 anni

50,5

oltre 16 anni

56

oltre 17 anni

57

oltre 18 anni

58,5

oltre 19 anni

59,5

oltre 20 anni

60,5

Qualora nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi la media delle provvigioni sulla quale andrà calcolata l’indennità sarà il totale delle provvigioni percepite, diviso per il totale dei mesi di gestione lavorati e moltiplicato per 12.
Anche questa indennità è da corrispondersi al netto dell’eventuale indennità per riduzione del portafogli percepita ai sensi dell’art. 8bis dell’Accordo.

Indennità sull'incremento del monte premi

Un’ulteriore indennità di cui all’art. 25 spetta all’agente dei rami sopracitati in caso di cessazione del rapporto su iniziativa del preponente senza indicazione dei motivi, cancellazione dall’albo, morte o invalidità dell’agente, raggiungimento del limite d’età.
Questa indennità viene calcolata per scaglioni sull’incremento di monte premi portato dall’agente alla società assicuratrice.

scaglioni

aliquote

Fino ad euro 35.100

6.3%

Da euro 35.101 a euro 70.200

4.8%

Da euro 70.201 a euro 105.200

3.38%

Da euro 105.201 a euro 140.300

2.63%

Oltre euro 140.300

1.65%

L’incremento di monte premi su cui calcolare l’indennità viene determinato come la differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello di risoluzione del rapporto (monte premi finale) e quello esistente al 31 dell’anno immediatamente precedente quello di nomina dell’agente (monte premi iniziale). Dalla differenza dei due monte premi viene dedotto il 12% e sul netto residuo viene calcolata l’indennità.

Qualora il monte premi iniziale fosse impossibile da calcolare è possibile stimarlo moltiplicando i premi incassati nell’esercizio immediatamente precedente quello di nomina per il rapporto monte premi finale – premi incassati nell’ultimo esercizio di gestione precedente la cessazione. Tale coefficiente, come previsto dall’Accordo, non può essere superiore a 5.

L’indennità spetta nella misura ridotta del 75% agli agenti che abbia svolto almeno un anno di gestione ed è sempre dedotta l’indennità cui all’articolo 8bis sulla riduzione del monte premi ove percepita.

Qui di seguito uno screenshot estratto dal Foglio di calcolo in excel dell’indennità fine rapporto degli agenti di assicurazione per la determinazione dell'indennità sull'incremento del monte premi.

Indennità in base agli incassi

Infine, l’art 26 riconosce all’agente operante nei rami di cui all’art. 24, qualora il rapporto cessi per uno dei motivi di cui alla precedente indennità, un’ulteriore indennità dovuta in base ai premi incassati nell’ultimo anno, calcolata per scaglioni. 

Tale indennità è dovuta solo nel caso in cui il rapporto perduri da almeno un anno e viene ridotta al 75% se il rapporto dura da meno di due anni.

scaglioni

aliquote

fino ad euro 87.700

1.25%

da euro 87.701 a euro 251.400

0.9%

oltre euro 251.401

0.45%

Per beneficiare di questa indennità è necessario che l’agente abbia incassato nell’ultimo esercizio almeno euro 2.600 di premi; anche per questa indennità è prevista la deduzione di quanto percepito, se percepito, a titolo di indennità per riduzione del portafogli (art. 8bis ANA2003).

File excel per il calcolo dell’indennità fine rapporto degli agenti di assicurazione, valido per tutti i contratti basati sull’Accordo Nazionale Agenti (ANA) 2003.

Scopri il nostro Foglio di calcolo in excel dell’indennità fine rapporto degli agenti di assicurazione, valido per tutti i contratti basati sull’Accordo Nazionale Agenti (ANA) 2003.

Il file consente il calcolo delle seguenti indennità:

  • Indennità in base alle provvigioni (art. 27 ANA 2003)
  • Indennità aggiuntiva (art. 12A ANA 2003)
  • Indennità di morte o infortunio (art. 12 c.IV ANA 2003)
  • Indennità sull’incremento del monte premi (art. 25 ANA 2003)
  • Indennità in base agli incassi (art. 26 ANA 2003)
  • Indennità di preavviso (art. 13 ANA 2003)

Il calcolo di ogni indennità è corredato da una sintesi riportante i presupposti di spettanza della stessa.

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