La cessione d’azienda è un’operazione straordinaria che ha per oggetto il trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura (come nel caso in cui la Parte acquirente ceda in cambio un’altra azienda o dei beni mobili o immobili, ecc.).In luogo della cessione di un’intera azienda è possibile cedere anche solo un ramo d’azienda.
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In tale operazione figurano come attori il cedente, che è la Parte che cede l’azienda, e il cessionario, che è la Parte che l’acquista. Oggetto dell’operazione è l’azienda così come definita dall’art. 2555 del Codice Civile secondo cui è “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.
Dunque, requisito fondamentale affinché si possa parlare d’azienda è che i beni siano organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Quando si compie un’operazione è bene distinguere tra azienda e complesso di beni in quanto questi ultimi anche se presi nel loro insieme non sono in grado di svolgere un’attività economica in modo autonomo.
In luogo della cessione di un’intera azienda è possibile cedere anche solo un ramo d’azienda.
Il ramo d’azienda è una parte del complesso aziendale. A tal proposito l’art. 2112, comma 5 del Codice Civile sancisce che è da intendersi per tale “un’articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”.
Come già detto per l’azienda è fondamentale distinguere anche tra ramo d’azienda e complesso di beni soprattutto quando sono oggetto di operazioni.
Infatti, mentre nel primo caso occorre che l’oggetto dell’operazione sia quella parte dell’azienda che è in grado di svolgere autonomamente un’attività economica, nel secondo caso l’oggetto è costituito da una serie di beni che non possiedono questa distinta capacità autonoma.
A tal proposito si prenda in considerazione il seguente esempio.
L’azienda Alfa opera nel settore della produzione di elettrodomestici ed in quello della produzione di apparecchiature utilizzate nella strumentazione degli ospedali.
Ognuno di questi settori è autonomo anche se dal punto di vista degli adempimenti amministrativi e contabili vi è un’unica funzione di Amministrazione, Finanza e Controllo che se ne occupa, dal punto di vista degli Appalti ai fornitori vi è un’unica Funzione Acquisti, così come vi è un’unica Funzione del Personale.
La società può decidere di vendere l’intero settore della produzione di elettrodomestici e tale operazione si configurerebbe come una cessione di un ramo d’azienda, mentre se vendesse solo alcuni dei macchinari connessi ad una linea produttiva l’operazione prenderebbe la forma di cessione di beni mobili.
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1) Le norme sulla cessione d'azienda
La normativa riguardante la cessione d’azienda è contenuta negli articoli 2556 e seguenti del Codice Civile, oltre che nei successivi interventi giurisprudenziali.
In merito alla forma del contratto di cessione bisogna far riferimento all’articolo 2556 del Codice Civile che così recita:
“Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.”
Dunque occorre la sottoscrizione di un contratto scritto tra le Parti in cui vanno elencati i beni che compongono l’azienda o il ramo e il corrispettivo corrisposto dall'acquirente.
La forma scritta è richiesta ad probationem, salvo i casi in cui siano ricompresi anche beni immobili o beni mobili registrati per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam.
Ne consegue che la forma scritta del contratto ha rilevanza solo ai fini probatori dell’operazione in quanto non è ammessa la prova per testimoni.
Nell’ambito della cessione di un’azienda o di un ramo sussiste il divieto di concorrenza che è disciplinato dall’art. 2557 del Codice Civile che così recita:
“Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.”
Dunque, il cedente non può intraprendere, nei cinque anni successivi, una nuova impresa con oggetto o ubicazione da cui possa derivare una concorrenza all’azienda oggetto di cessione. E’ inoltre precisato che se nel contratto viene pattuita una durata maggiore o la durata non viene stabilita, il divieto di concorrenza vale comunque non oltre il periodo di cinque anni dal trasferimento.
L’oggetto del divieto di concorrenza può essere ampliato purché non impedisca ogni attività professionale.
Ad ogni modo le Parti possono limitare o escludere il divieto di concorrenza.
Altro aspetto importante è la successione nei contratti in essere. L’art. 2558 del Codice Civile così sancisce:
“Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.”
Ne consegue che per limitare il subentro dell’acquirente nei contratti in essere che non abbiano carattere personale bisogna esplicitarlo nel contratto, altrimenti scatta il subentro automatico.
Viene fatta salva la facoltà del terzo contraente di recedere dal contratto entro il termine di tre mesi dalla notizia del trasferimento ma solo nel caso in cui sussista una giusta causa e salvo la responsabilità dell'alienante.
Riguardo al trasferimento dei crediti l’art. 2559 del Codice Civile stabilisce quanto segue:
“La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.”
Tale norma è molto chiara e dunque la cessione dei crediti relativi all’azienda o al ramo ceduto ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Resta bene inteso che il debitore ceduto è comunque liberato da ogni onere se paga in buona fede all’alienante.
In merito al trasferimento dei debiti bisogna prendere a riferimento l’art. 2560 del Codice Civile che così recita:
“L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”
Anche in questo caso la normativa è molto chiara. Il Codice Civile statuisce che a meno che non vi sia espresso consenso da parte dei creditori, il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta che risultino essere anteriori al trasferimento. Ne consegue che il cedente per il solo fatto di aver ceduto l’azienda non si libera dalle obbligazioni assunte. Il subentro del cessionario mediante l’accollo dei debiti richiede in maniera imprescindibile il preventivo consenso del creditore. Tale articolo del Codice Civile ha lo scopo di tutelare il creditore che può quindi rifiutarsi di dare il proprio consenso all’accollo nel caso in cui ritenga che diminuiscano le garanzie di solvibilità qualora subentri un nuovo debitore. Per i debiti sorti successivamente all’operazione ovviamente risponde solo il cessionario.