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OIC 16: LA RILEVAZIONE INIZIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

OIC 16: la rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali

Il principio contabile OIC 16 definisce quali sono i criteri da seguire per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali.

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Il Principio OIC 16 per prima cosa fornisce una definizione di immobilizzazioni materiali, intendendo per tali i beni tangibili di uso durevole, che fanno parte dell’organizzazione permanente dell’impresa e la cui utilità economica va oltre l’esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali beni, sempre secondo la definizione presente nel Principio, sono di norma utilizzati come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono destinati alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società. 

E’ bene ricordare che l’articolo 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII e che venga praticata la seguente classificazione: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Invece, nel bilancio in forma abbreviata le immobilizzazioni materiali sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso, come unica voce.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali occorre indicare nello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Invece, nel caso in cui il management abbia deciso di destinare alla vendita alcune immobilizzazioni materiali occorre riclassificarle in un’apposita voce dell’attivo circolante. A tal fine bisogna verificare che siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. i beni sono vendibili nelle condizioni in cui si trovano al momento della riclassifica o comunque non necessitano di modifiche di una portata tale da differirne la cessione;
  2. l’alienazione è ritenuta altamente probabile in considerazione delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; 
  3. la cessione dovrebbe concludersi nel breve termine. 

Riguardo alla classificazione degli ammortamenti, essi vanno rilevati a conto economico nella voce B10b) “Ammortamento delle immobilizzazioni materiali”. 

Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti vanno anch’esse rilevate a conto economico rispettivamente nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” e nella voce B14 “Oneri diversi della gestione”. 

Gli oneri finanziari vanno registrati nella voce C17 “Interessi e altri oneri finanziari” del conto economico. In particolare tale voce comprende gli interessi capitalizzati che trovano per lo stesso importo contropartita nella voce A4 “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”.


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1) Le immobilizzazioni materiali vanno iscritte in bilancio al costo d’acquisto o di produzione.

Il costo d’acquisto è costituito dal prezzo effettivo d’acquisto da corrispondere al fornitore del bene ed include i costi accessori, ossia quei costi collegati all’acquisto che occorre sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata o che comunque sono necessari per portare il bene nel luogo e nelle condizioni tali per cui possa essere considerato un bene duraturo per la società che l’ha acquisito.

Il costo di produzione è costituito dai costi diretti, quali ad esempio le materie prime e la mano d’opera diretta, e i costi generali di produzione, per la quota che ragionevolmente può essere imputata all’immobilizzazione per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui essa diviene pronta per l’uso.

Ovviamente il Principio precisa che i costi legati ad eventuali inefficienze non sono capitalizzabili.

Inoltre, qualora il pagamento venga differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, l’immobilizzazione è iscritta al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti” con l’aggiunta degli oneri accessori.

E’ possibile procedere con la capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione interna o presso terzi dei cespiti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

  1. gli oneri sono stati effettivamente sostenuti e risultano oggettivamente determinabili e comunque non eccedono il limite del valore recuperabile del bene. Si precisa che l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può in nessun caso eccedere l’ammontare degli oneri finanziari che sono riconducibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall’investimento temporaneo dei fondi presi a prestito,
  2. i beni a fronte dei quali si procede con la capitalizzazione degli oneri finanziari necessitano di un periodo di costruzione significativo, intendendo per tale il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi al cespite in questione fino al momento in cui esso è considerato pronto per l’uso.

Ad ogni modo se i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di una determinata immobilizzazione, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili va determinato sulla base degli effettivi oneri finanziari che l’impresa ha sostenuto per quel finanziamento durante l’esercizio, ovviamente dedotti i proventi finanziari derivanti dall’eventuale investimento temporaneo di quei fondi. 

Invece, se oggetto di capitalizzazione sono gli oneri finanziari relativi a fondi presi a prestito genericamente, l’ammontare capitalizzabile è calcolato nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale valore è stabilito applicando ai costi sostenuti un tasso di capitalizzazione che corrisponde alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti specifici di cui sopra.

Gli asset che son stati acquisiti a titolo gratuito vanno rilevati in base al presumibile valore di mercato in essere alla data di acquisizione, incrementati dei costi sostenuti e/o da sostenere affinché tali beni possano essere durevolmente ed utilmente inseriti nel processo produttivo. Tali immobilizzazioni sono registrate in contropartita della voce A5 “Altri ricavi e proventi”.

Le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4, ossia Terreni e fabbricati”, “Impianti e macchinari”, “Attrezzature industriali e commerciali” e “Altri beni” sono iscritte alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici ad essi connessi, cosa che generalmente avviene con il trasferimento del titolo di proprietà. Tuttavia, se a causa di specifiche clausole contrattuali non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, il Principio precisa che occorre far prevalere la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici e farla coincidere con la data di prima iscrizione del bene. 

Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce BII5, ossia “Immobilizzazioni in corso e acconti” vanno iscritte alla data in cui vengono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite e rimangono classificate come tali fino alla data in cui il cespite è disponibile e considerato pronto per l’uso: sarà proprio questa la data in cui il cespite verrà riclassificato dalle immobilizzazioni in corso alla specifica voce dell’attivo dello stato patrimoniale. 

Infine, gli acconti ai fornitori che l’impresa deve sostenere per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e che vengono iscritti nella voce BII5 dello Stato Patrimoniale vanno rilevati alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali somme.

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