L’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” individua tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
- fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
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1) Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
Per fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che vanno necessariamente recepiti in bilancio si intendono tutti quegli eventi che presentano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che comportano rettifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, soddisfacendo il postulato della competenza. Il Principio riporta anche alcuni esempi chiarificatori della fattispecie quali:
- il fallimento di un debitore, dopo la data di chiusura dell’esercizio, che può essere considerato come un fattore che implica che già alla data di bilancio va rilevata la perdita sul credito;
- la decisione del management, intervenuta dopo la fine dell’esercizio, di corrispondere un premio ai dipendenti a fronte delle prestazioni che sono state rese nell’esercizio che si è concluso;
- la definizione di una causa legale, dopo la data di chiusura dell’esercizio, per un importo diverso rispetto a quanto precedentemente stimato;
- chiare evidenze, intervenute dopo la data di chiusura dell’esercizio, che un’attività già alla data di bilancio aveva subìto riduzioni durevoli di valore come nel caso di beni a magazzino che vengono venduti a prezzi inferiori rispetto al costo al quale erano valorizzati a fine esercizio;
- la scoperta del fatto che sia stato compiuto un errore oppure sia stata posta in essere una frode.
2) Fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio
Passando alla seconda categoria individuata dal Principio, ossia fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio, essi sono costituiti da tutti quegli eventi che sono considerati di competenza dell’esercizio successivo e per questo motivo non vanno riflessi nel bilancio in chiusura. Anche in questo caso il Principio riporta alcuni esempi chiarificatori della fattispecie quali:
- la distruzione di impianti a seguito del verificarsi di calamità naturali;
- il realizzarsi di una perdita conseguente alla variazione dei tassi di cambio con valute estere
- la riduzione del valore di mercato di uno strumento finanziario, verificatasi dopo la chiusura dell’esercizio, se sia da addursi a variazioni nelle condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la sostituzione di un prestito a breve termine con uno a lungo che sia avvenuta nell’arco temporale tra la chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio;
- operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, ecc. che abbiano avuto efficacia dopo la chiusura dell’esercizio;
- l’annuncio della volontà del management di procedere con un piano di dismissioni rilevante;
- operazioni di acquisto o cessione d’azienda;
- l’approvazione di una delibera di aumento del capitale sociale;
- l’annuncio che si darà seguito a rilevanti piani di ristrutturazione oppure, a maggior ragione, il loro avvio;
- l’emissione di un prestito obbligazionario;
- l’assunzione di impegni contrattuali di rilievo;
- richieste di ammettere la società alla quotazione in una borsa valori.
3) Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
Per quanto riguarda la terza categoria individuata dal Principio, ossia fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale, l’OIC 29 precisa che se quando viene redatto il bilancio esistono delle motivazioni tali per cui il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più rispettato, allora bisogna tenerne conto nelle valutazioni di bilancio. Il Principio si sofferma su alcuni esempi chiarificatori quali:
- la manifestazione della volontà degli amministratori di porre la società in stato di liquidazione o di porre fine all’attività operativa;
- un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio tali da indurre il management a soffermarsi sul fatto che sia ancora soddisfatto o meno il presupposto della continuità aziendale.
Dunque gli avvenimenti di cui alla prima e alla terza fattispecie vanno rilevati nel bilancio in chiusura mentre per quelli appartenenti alla seconda categoria, ancorché non abbiano alcun effetto sullo stato patrimoniale e sul conto economico, vanno comunque riportati nella nota integrativa in quanto costituiscono accadimenti in grado di influire sulle valutazioni e sulle conseguenti decisioni degli utilizzatori del bilancio.
Affinchè si tenga conto di un determinato fatto in bilancio occorre che esso, oltre a rispettare i requisiti di cui sopra, avvenga entro la data di formazione del bilancio, intendendo per tale la data di redazione da parte degli amministratori del progetto di bilancio d’esercizio. Ad ogni modo lo stesso OIC 29 precisa che se un evento che porti effetti rilevanti sul bilancio si verifica tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, allora gli amministratori sono tenuti a modificare il progetto di bilancio.
Per quanto riguarda le informazioni da riportare nella Nota integrativa, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria bisogna rifarsi a quanto disposto dall’articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del Codice Civile che in merito ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura d’esercizio dispone che bisogna indicarne ”la natura e l’effetto patrimoniale, economico e finanziario”, oppure le ragioni per cui tale effetto non è determinabile.
Anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile) bisogna rifarsi all’articolo 2427 comma 1, numero 22 quater) del Codice Civile e pertanto si deve dare la stessa informativa prevista per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Le micro-imprese, invece, sono esonerate dalla redazione della nota integrativa nel caso in cui in calce allo stato patrimoniale siano presenti tutte le informazioni che sono previste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice Civile. Tuttavia qualora le micro-imprese redigano comunque la nota integrativa allora trova applicazione quanto sopra riportato per le altre tipologie di società.