Il Principio Contabile OIC 16 indica quali sono i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali. Dopo aver fornito una definizione di immobilizzazioni materiali ed aver stabilito che al momento della prima iscrizione vanno iscritte in bilancio al costo d’acquisto o di produzione, si sofferma sui criteri per la valutazione successiva a quella iniziale ed in particolare sull’ammortamento.
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1) L'OIC 16 e l'ammortamento dei beni materiali
Il Principio Contabile OIC 16 stabilisce che tutte le immobilizzazioni materiali vanno ammortizzate tranne quelle che presentano un’utilità che non è limitata nel tempo, come per esempio le opere d’arte. In generale l’ammortamento di un’immobilizzazione materiale deve essere calcolato sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo e la quota di ammortamento da imputare in ciascun anno è pari alla ripartizione del costo sostenuto sull’intero periodo di utilizzo. L’ammortamento deve essere rilevato anche con riferimento a quelle immobilizzazioni temporaneamente non utilizzate.
L’OIC 16 si sofferma sui fabbricati e dispone che nel caso in cui il valore incorpori anche quello dei terreni sui quali insistono, occorre procedere con lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato e ammortizzare solo quest’ultimo. I terreni, infatti, non sono mai ammortizzati a meno che non presentino un’utilità limitata nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.
In base all’OIC 16 il calcolo del piano di ammortamento deve tener conto dei seguenti fattori:
- valore da ammortizzare,
- metodi di ammortamento,
- residua possibilità di utilizzo.
Il valore da ammortizzare è dato dal valore del cespite, tenuto conto del valore residuo dell’immobilizzazione che va stimato sulla base dei prezzi di mercato che possono essere riscontrati con la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per lo stato di usura. Tale valore residuo, che deve essere calcolato all’inizio del periodo di ammortamento e rivisto periodicamente, è stimato al netto dei presumibili costi di rimozione. Va anche detto che molto spesso il valore di realizzo è davvero esiguo rispetto al valore da ammortizzare e pertanto non se ne tiene conto. Nei casi in cui il costo di rimozione dovesse risultare superiore rispetto al prezzo di realizzo, occorre procedere con l’accantonamento dell’eccedenza iscrivendo un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo. Qualora, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulti essere pari o superiore al valore netto contabile, occorre interrompere l’ammortamento.
2) I metodi di ammortamento
Passando ai metodi di ammortamento, il metodo a quote costanti è considerato dall’OIC 16 quello preferibile da adottare, anche se non necessariamente bisogna far ricorso ad esso. Tale metodo si basa su di un’ipotesi semplificatrice, ossia sul fatto che l’utilità del bene venga ad essere ripartita in egual misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. Ne consegue che l’ammortamento in questo caso è calcolato ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile del cespite. Invece, si procede con il calcolo a quote decrescenti (altro metodo consentito dal Principio) quando si ritiene che il cespite venga utilizzato maggiormente nella prima parte della vita utile, ipotizzando che l’efficienza tecnica tenda a ridursi con il passare degli anni e che i costi di manutenzione tendano ad incrementarsi col tempo a causa dell’inevitabile invecchiamento dei cespiti stessi.
L’OIC 16 fa espresso divieto di utilizzare il metodo a quote crescenti, in quanto ritenuto in contrasto con il principio della prudenza. Non sono ammessi neanche metodi in cui le quote di ammortamento vengono in qualche modo commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio.
L’OIC 16 consente comunque di utilizzare il metodo per unità di prodotto se comporta una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità del bene nell’arco della sua vita utile. Tale metodo si basa sul fatto che la quota annua di ammortamento viene calcolata riferendosi al rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e la quantità di produzione totale prevista nel corso dell’intera vita utile del cespite.
Riguardo alla residua possibilità di utilizzo del cespite, occorre basarsi nell’effettuare la stima non sulla “durata fisica” ma sulla “durata economica”, intendendo per tale l’arco temporale in cui si stima che il bene avrà un’utilità per l’impresa. Generalmente la durata economica è inferiore a quella fisica e nello stimarla bisogna basarsi sui seguenti fattori:
- stime condotte dai produttori del bene;
- esperienza relativa ad altri cespiti simili utilizzati dall’impresa;
- grado di utilizzo;
- condizioni di utilizzo del bene;
- politiche di manutenzione e riparazione;
- logoramento fisico correlato al trascorrere del tempo;
- grado di obsolescenza del bene, tenuto conto anche dei progressi tecnologici;
- perizie tecniche interne o esterne;
- correlazione con altri cespiti detenuti dalla società: per esempio se un bene è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro bene, ma comunque non ne prolunga in modo significativo la vita utile, il nuovo cespite va ammortizzato sulla base della residua possibilità di utilizzo dell’altro cespite;
- pianificazione aziendale della sostituzione dei cespiti;
- fattori ambientali;
- fattori economici o legali che impongono limitazioni all’uso del bene.
In base all’OIC 16 il criterio di ammortamento che è stato scelto deve essere rivisto nel caso in cui non dovesse essere più rispettare le condizioni originariamente previste nel piano di ammortamento stesso. Tale modifica, conseguente a variazioni nelle condizioni originariamente previste, costituisce un cambiamento di stime contabili e va trattato in conformità al Principio Contabile OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
E’ bene precisare che nel caso in cui l’immobilizzazione materiale comprenda componenti, pertinenze o accessori, che presentano vite utili di durata differente rispetto a quella del cespite principale, l’ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente, fatta eccezione per i casi in cui ciò non risulti fattibile o l’ammontare sia comunque ritenuto non significativo. Il Principio fa l’esempio di un ascensore che generalmente ha una vita utile di durata inferiore rispetto a quella del fabbricato in cui è installato: in tal caso si ritiene che il calcolo distinto dell’ammortamento risulti più corretto del singolo componente.