Non ha diritto al compenso l’amministratore “svogliato” che è venuto meno ai suoi obblighi contrattuali cercando di giustificare le sue inadempienze “tirando in ballo” la morosità dei condomini Questa la conclusione della sentenza del Trib. Napoli del 29- 08- 2021, n. 7399 (riferimenti normativi: artt. 1129. c.c.; 1130 c.c.-
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sentenza del 14/02/2017 n. 3892)
Di seguito i dettagli della vicenda e alcune riflessioni generali.
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1) La vicenda: condomini opposti all'amministratore
Un ex amministratore chiedeva ad un condominio il pagamento dei compensi professionali relativi agli anni in cui aveva amministrato il caseggiato.
I condomini non ritenevano si fosse meritato le somme richieste
. Il predetto professionista allora richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini. Quest’ultimi, però, proponevano opposizione, facendo presente che l’ex amministratore non aveva mai convocato l’assemblea per l’approvazione dei rendiconti (dal 2011 al 2015), né aveva consegnato tutta la documentazione all’amministratore subentrante; inoltre con domanda riconvenzionale, tenuto conto della grave negligenza dell’opposto ex art.1130 c.c., chiedevano la restituzione dei compensi ingiustamente già percepiti all'inizio del suo mandato; del resto evidenziavano come l'aver omesso di presentare i rendiconti rappresentasse un grave inadempimento che non gli consentiva di aver diritto ad alcun compenso.
L'opposto si difendeva osservando non solo che i condomini erano stati sempre morosi (costringendolo a pagare di tasca propria interventi e utenze condominiali) ma pure che, proprio a causa della diffusa morosità, era la stessa collettività condominiale a richiedere di non convocare le assemblee per l'approvazione dei rendiconti.
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2) La questione e la decisione : obblighi dell'amministratore in caso di morosità
LA QUESTIONE
L’amministratore “svogliato” - che è venuto meno ai suoi obblighi contrattuali e cerca di giustificare le sue inadempienze tirando in ballo la morosità dei condomini - merita lo stesso un compenso?
LA SOLUZIONE
Il Tribunale ha dato pienamente ragione ai condomini.
Lo stesso giudice, infatti, ha notato come l’ex amministratore non avesse fornito alcuna prova che dimostrasse la predisposizione annuale del bilancio e del relativo piano di riparto e la conseguente convocazione della relativa assemblea per la sua approvazione, così come richiesto dall’art. 1130, n.10 c.c.; del resto il soccombente non ha neppure fornito la minima prova documentale della richiesta, da parte dei condomini, di rinviare le assemblee regolarmente convocate.
In ogni caso per il giudice partenopeo la lamentata morosità dei condomini non può giustificare le inadempienze di un amministratore che, in caso di morosità, deve promuovere azioni giudiziarie per il recupero delle quote condominiali ex art.1129, comma 9 c.c., senza necessità dell’autorizzazione.
3) Riflessioni conclusive e nuovo termine per l'approvazione del rendiconto 2020
L'art. 1130, n. 1, c.c. menziona, tra le attribuzioni dell'amministratore, specificatamente l'obbligo di rendiconto la cui illustrazione ed approvazione deve essere indicata nell'ordine del giorno dell'assemblea annuale ordinaria dei condomini. In particolare, deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni (1130 c.c. n. 10). Secondo l'art. 1129 c.c., comma 12, n. 1, costituisce, tra le altre, grave irregolarità – che legittima la sua revoca da parte dell'assemblea dei condomini o per provvedimento dell'autorità giudiziaria su richiesta anche di un solo condomino - l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale. Inoltre l'art. 66 disp. att. c.c., disponendo che l'assemblea deve essere convocata annualmente dall'amministratore, richiama l'art. 1135 c.c. nel cui comma 1 è, appunto, prevista l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e l'impiego del residuo attivo della gestione.
Si tenga conto, però, che in base all’art. 63 bis d.l. 14 agosto 2020 n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (D.L n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge 16 settembre 2021, n. 126).
Di conseguenza, il termine per la convocazione dell'assemblea per la presentazione del rendiconto 2020 è slittato al 30 giugno 2022. Nulla, però, impedisce all’amministratore di far approvare in sicurezza ai condomini il rendiconto prima di tale data, magari ricorrendo alla più sicura assemblea on line.