Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali, oltre a disciplinare i criteri per la rilevazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, fornisce indicazioni sulla disclosure da rendere in bilancio in merito a tali passività.
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1) IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali
Lo IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali oltre a disciplinare i criteri per la rilevazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, nell’ambito dei Principi Contabili internazionali fornisce indicazioni sulla disclosure che deve essere riportata in bilancio riguardo a tali passività.
E’ bene ricordare che gli accantonamenti dei fondi per rischi ed oneri vanno rilevati a fronte di passività con scadenza o ammontare incerti e solo se vi è:
- un’obbligazione in corso (che può essere legale o implicita);
- è probabile che occorrerà utilizzare risorse atte a produrre benefici economici al fine di adempiere a tale obbligazione;
- può essere stimato attendibilmente l’importo dell’esborso da effettuare per l’adempimento dell’obbligazione.
Prima di tutto lo IAS 37 stabilisce che le informazioni integrative devono essere fornite in bilancio per ciascuna classe di accantonamento. Nello stabilire quali accantonamenti vadano aggregati in una classe occorre valutare se la natura dei singoli elementi è tale da renderli raggruppabili in un unico prospetto.
Nelle Note al Bilancio occorre riportare le seguenti informazioni:
- il valore contabile della passività ad inizio e fine esercizio;
- gli importi accantonati in precedenza e che sono stati utilizzati nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce;
- gli importi accantonati in precedenza e che sono stati stornati in quanto non si ritiene più probabile un esborso a fronte di essi;
- l’ammontare degli accantonamenti rilevati nell’esercizio, compresi quelli effettuati ad incremento dei fondi per rischi ed oneri preesistenti;
- le variazioni degli importi attualizzati che sono stati registrati a seguito del passare del tempo e in generale gli effetti generati dal cambiamento del tasso di attualizzazione.
L’entità è anche tenuta a fornire le seguenti informazioni sempre per ciascuna classe di accantonamenti:
- la descrizione dell’obbligazione a fronte della quale si è reso necessario rilevare in bilancio l’accantonamento;
- la tempistica prevista per l’impiego delle risorse che saranno utilizzate per estinguere l’onere a fronte del quale si è proceduto all’iscrizione del fondo rischi;
- una sintesi delle incertezze che esistono in merito all’ammontare e alla tempistica di tali impieghi previsti;
- l’ammontare di eventuali indennizzi previsti a fronte dell’obbligazione che ha comportato l’iscrizione di un fondo rischi.
Lo IAS 37 fornisce anche una serie di indicazioni in merito alle informazioni da riportare nelle Note al Bilancio a fronte delle passività potenziali in essere alla chiusura dell’esercizio. E’ bene ricordare che tale principio fornisce una descrizione di passività potenziale, definendola come:
a) una possibile obbligazione derivante da eventi passati e la cui esistenza potrà essere confermata solo a seguito del verificarsi di uno o più eventi futuri, che al momento risultano essere incerti e non completamente sotto il controllo dell'impresa che redige il bilancio; oppure
b) un'obbligazione attuale derivante da eventi passati ma che non è rilevata perché:
- il management dell’azienda non ritiene probabile che si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione sottostante tale passività; oppure
- non è fattibile determinare con sufficiente attendibilità l'importo dell'obbligazione da cui scaturisce la passività.
Lo IAS 37 nel proporre una chiara distinzione tra passività ritenute probabili e passività ritenute potenziali in quanto non probabili, stabilisce che solo a fronte delle prime occorre iscrivere in bilancio un accantonamento a fondo rischi ed oneri, mentre per le seconde non vanno effettuate rilevazioni contabili. Tale differenza è dunque molto importante in quanto solo se la passività è ritenuta probabile ed è possibile stimarne l’ammontare, vi saranno riflessi in contabilità, diversamente alcunché verrà rilevato in bilancio.
Riguardo alle passività potenziali che non sono dunque considerate probabili lo IAS 37 stabilisce che, tranne nel caso in cui sia remota la probabilità di impiegare risorse per estinguere l’obbligazione, l’entità deve riportare una breve descrizione di ciascuna classe e deve fornire le seguenti informazioni:
- le incertezze relative all’ammontare della passività o relative al momento dell’esborso;
- la stima dei flussi finanziari;
- la probabilità degli indennizzi di ciascuna passività.
Come sopra già indicato, è bene sottolineare che secondo lo IAS 37 non vi è obbligo di fornire informazioni in bilancio se l’avverarsi della passività potenziale è ritenuta remota da parte del management dell’azienda in quanto si ritiene che tali indicazioni non siano necessarie ai fini delle scelte che porranno in essere gli utilizzatori del bilancio.
In base allo IAS 37 occorre anche fornire una descrizione delle attività potenziali esistenti alla data di riferimento del bilancio ed eventualmente una stima del loro effetto finanziario. Secondo la definizione data dai Principi Contabili Internazionali, un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da accadimenti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti che non risultano essere totalmente sotto il controllo dell'impresa che redige il bilancio.
Inoltre, nel caso in cui un accantonamento e una passività potenziale dovessero derivare dallo stesso insieme di circostanze, è necessario fornire l'informativa richiesta dal Principio in modo tale che possa essere mostrato il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale.
Lo IAS 37 precisa che se non è fattibile riportare in bilancio alcune delle informazioni richieste dal Principio, occorre esplicitamente indicare tale circostanza in modo da renderne edotto il lettore del bilancio.
Infine, si tenga presente sono previsti anche casi di esenzioni dal fornire informazioni. Infatti, al paragrafo 92 dello IAS 37 è esplicitato che in casi da ritenersi estremamente rari, può accadere che l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dal Principio in esame “potrebbe pregiudicare seriamente la posizione dell'entità in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata”.