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L'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE PERDITE DI VALORE AI SENSI DELLO IAS 36

L'informativa di bilancio sulle perdite di valore ai sensi dello IAS 36

IAS 36: approfondimento sulle indicazioni delle informazioni per le Note di Bilancio

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Lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività definisce la metodologia per determinare e rilevare le perdite di valore e i ripristini di esse. Al contempo fornisce l’indicazione di tutte quelle informazioni che vanno riportate nelle Note al Bilancio.

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività definisce la metodologia da utilizzare per verificare che le attività, ad eccezione di quelle trattate in altri Principi, siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile, in quanto in caso contrario si è in presenza di una riduzione di valore e va rilevata una perdita. 

Il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il valore d’uso e il fair value, dedotti i costi di vendita, di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari (CGU – Cash Generating Unit)

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1) IAS 36: le indicazioni delle informazioni per le Note di Bilancio

In base allo IAS 36 bisogna indicare in bilancio una serie di informazioni integrative per le attività oggetto di svalutazione o di ripristino del valore. Tali informazioni sono fondamentali per consentire agli utilizzatori del bilancio di avere contezza delle perdite e dei ripristini di valore che si sono verificate nel corso dell’esercizio, ma anche per conoscere le motivazioni sottostanti. 

In particolare, le principali indicazioni che bisogna fornire riguardano:

  • una descrizione delle singole attività o delle unità generatrice di flussi finanziari (CGU – Cash Generating Unit) che hanno subito una svalutazione o un ripristino di perdita di valore nel corso dell’esercizi cui il bilancio si riferisce;
  • l'ammontare delle perdite per riduzione di valore nonché dei ripristini di valore che sono stati contabilizzati nell'esercizio e le voci nelle quali sono stati rilevati contabilmente;
  • i fatti e le circostanze che hanno comportato la rilevazione o l’eliminazione della perdita per riduzione di valore;
  • se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8 - Settori operativi, occorre riportare l’importo della svalutazione o del ripristino per settore oggetto di informativa.

Bisogna inoltre indicare il valore recuperabile dell'attività o della unità generatrice di flussi finanziari (CGU – Cash Generating Unit)  e se esso è pari al fair value al netto dei costi di dismissione o al suo valore d'uso. 

Nel primo caso (valore recuperabile pari al fair value al netto dei costi di dismissione) bisogna indicare il livello della gerarchia del fair value nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value dell'attività (in conformità a quanto previsto  dall’IFRS 13 - Valutazione del fair value). Occorre anche specificare la tecnica di valutazione che è stata utilizzata e le motivazioni alla base di eventuali cambiamenti adottati nell’esercizio. Bisogna anche precisare gli assunti di base presi a riferimento per il calcolo e i tassi di attualizzazione utilizzati ai fini del calcolo delle valutazioni correnti e di quelle precedenti. 

Se invece il valore recuperabile è pari al valore d'uso, nelle Note al Bilancio andrà indicato il tasso di attualizzazione utilizzato nella stima e in eventuali stime precedenti.

Informazioni specifiche sono richieste nel caso di stime del valore di recupero che riguardino una CGU – Cash Generating Unit che comprenda l’avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita e in particolare vanno indicati:

  1. il valore contabile dell'avviamento attribuito alla CGU;
  2. il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuite alla CGU;
  3. il criterio (ossia il valore d'uso o il fair value al netto dei costi di vendita) che è stato adoperato al fine di determinare il valore recuperabile della CGU;
  4. nel caso in cui il valore recuperabile sia pari al valore d'uso vanno riportati:
  1. anche gli assunti di base su cui il management ha effettuato le proiezioni dei flussi finanziari utilizzate per il calcolo; 
  2. una descrizione della metodologia utilizzata per determinare il valore di ciascun assunto di base e se questi valori riflettono esperienze passate o, se sono stati formulati in coerenza con le fonti esterne di informazione ed in caso contrario bisogna indicarne le motivazioni;
  3. l'esercizio sul quale il management ha proiettato i flussi finanziari e qualora sia stato utilizzato un periodo più lungo di cinque anni va fornita una spiegazione del perché di tale scelta; 
  4. il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget più recenti;
  5. il tasso di attualizzazione utilizzato per le proiezioni dei flussi finanziari.

e) nel caso in cui il valore recuperabile delle CGU si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione va riportata la tecnica di valutazione utilizzata e se il fair value al netto dei costi di dismissione non è misurato utilizzando un prezzo quotato per un’unità identica occorre indicare ogni assunto alla base della determinazione del fair value. Se si è proceduto utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati vanno indicati il periodo su cui sono stati proiettati i flussi finanziari, il tasso di crescita e quello di attualizzazione applicati;

f) nel caso in cui un mutamento in un assunto di base considerato ragionevolmente possibile potrebbe portare il valore contabile della CGU a superare il valore recuperabile vanno indicati:

  1. l'eccedenza del valore recuperabile rispetto al valore contabile;
  2. il valore assegnato a ciascun assunto di base;
  3. l'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base debba rettificarsi affinché il valore recuperabile della CGU sia pari al valore contabile.

2) IAS 36: casi in cui non si applica

E’ bene ricordare che lo IAS 36 non si applica per le seguenti fattispecie in quanto i Principi applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la loro rilevazione e valutazione:

  • rimanenze alle quali si applica lo IAS 2 - Rimanenze;
  • attività derivanti da contratti rilevate conformemente all'IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti;
  • attività fiscali differite normate dallo IAS 12 - Imposte sul reddito;
  • attività derivanti da benefici per i dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 19 - Benefici per i dipendenti;
  • attività finanziarie normate dall'IFRS 9 - Strumenti finanziari;
  • investimenti immobiliari che sono valutati al fair value in conformità allo IAS 40 - Investimenti immobiliari;
  • attività biologiche connesse alla produzione agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 - Agricoltura ;
  • costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti assicurativi normati dall'IFRS 4 - Contratti assicurativi;
  • attività non correnti o gruppi in dismissione classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Lo IAS 36 si applica comunque alle attività finanziarie classificate come:

  • controllate, come definite nell'IFRS 10 - Bilancio consolidato;
  • società collegate, come definite nello IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint venture;
  • joint venture, come definite nello IFRS 11 - Accordi a controllo congiunto.
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