Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2024.
Per i soggetti obbligati, il 2 dicembre 2024 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno 2024.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.
In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Facciamo brevemente il punto sulle principali novità e le istruzioni riguardo all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nella guida di gennaio 2024.
Per approfondire ti segnaliamo:
- La Fattura elettronica (eBook)
- L'applicazione dell'imposta di bollo (eBook 2021)
- L'imposta di bollo - casi pratici (eBook 2021)
- Codice dei tributi locali (eBook 2020)
e il Dossier gratuito in continuo aggiornamento per seguire i chiarimenti della Prassi.
1) L’imposta di bollo nelle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Tali elenchi sono resi disponibili ai contribuenti, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
Vengono così definiti due elenchi (A e B), consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
- elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Nell’elenco B rientrano le fatture che presentano le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva); N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva); N4 (operazioni esenti Iva);
- non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere resa per le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:
- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
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2) Imposta di bollo e-fatture: Variazione delle fatture soggette a bollo
Come abbiamo detto, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B (per il 3° trimestre 2024 quindi entro il 15 ottobre 2024).
La guida dell’Agenzia delle Entrate, segnala che il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Si ricorda che le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento, per quanto riguarda il secondo trimestre, le modifiche andavano effettuate entro il termine del 31 luglio.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si segnalano i seguenti casi:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto.
La possibilità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari [1] (indicati), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
In assenza di variazioni da parte del contribuente o dell’intermediario delegato, gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati [2].
_______________________________
[1] art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998
[2] art. 6 DM 17.06.2021 modificato dal DM 4.12.2020 e Prov. V.34958 del 4.02.2021
3) Imposta di bollo e-fatture: Termini di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Ricordiamo inoltre, che se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro (soglia elevata in luogo dei 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il 30 novembre.
Periodo di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
1° trimestre 2024 | 31 maggio 2024 (*) (**) |
2° trimestre 2024 | 30 settembre 2024 (**) |
3° trimestre 2024 | 2 dicembre 2024 |
4° trimestre 2024 | 28 febbraio 2025 |
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Quindi, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata da 250,00 euro a 5.000,00 euro, così come previsto dalla conversione dal Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73).
Per approfondire leggi l'articolo Imposta di bollo su fatture elettroniche: versamento cumulativo sotto i 5.000 euro.
4) Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento
Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA.
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso. - mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
I codici tributo [1] da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
E' opportuno fare una precisazione, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).
Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.
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5) Imposta di bollo e-fatture: Controlli
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario della comunicazione o il proprio intermediario incaricato, possono fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.