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CRIPTOVALUTE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022

Criptovalute e dichiarazione dei redditi 2022

Guida per la compilazione della dichiarazione con esempi pratici di compilazione dei quadri RT ed RW e raccolta della normativa di riferimento. Il punto delle novità in arrivo.

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Criptovalute e dichiarazione dei redditi è finalmente uscito l'aggiornamento della sempre attualissima guida pubblicata da Maggioli  Editore sia in formato Libro cartaceo che ebook. Autori  Gilberto Chiari, Francesco Paolo Fabbri, Alberto Ferrari, Maurizio Nadalutti -  DEOTTO & PARTNER - Studio legale tributario

La guida parte da un'analisi delle criptovalute a partire dal loro inquadramento, come fenomeno della “nuova economia”, fino alle considerazioni di natura giuridica sugli aspetti civilistici e, in particolar modo, fiscali di simile tipologia di beni. Con un esame sulle questioni e sulle tematiche che, ad oggi, non paiono ancora risolte (o non lo sono in maniera soddisfacente), anche alla luce dei chiarimenti “ufficiali” della prassi.

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Sul tema delle Criptovalute ti consigliamo il recentissimo eBook "Criptovalute e dichiarazione dei redditi - Dalla Blockchain al modello redditi: il percorso dei Bitcoin fino alla loro tassazione, con esempi di compilazione" con prefazione di Dario Deotto.

1) Il fenomeno delle criptovalute

Le criptovalute rappresentano, alla data odierna, uno dei fenomeni di indubbia rilevanza nel panorama (non solamente) dell’economia. Si susseguono infatti, di giorno in giorno, notizie sull’andamento dei prezzi relativi a questa particolare categoria di beni (“bitcoin” in primis), così come sulle misure normative che i diversi Stati decidono di adottare per cercare di fornire risposte alle criticità che spesso derivano dall’utilizzo delle criptovalute nell’ambito dei traffici economici. Sempre più spesso utilizzate, sia come strumento di investimento che come mezzo di pagamento, da parte di operatori economici ma anche di privati, le criptovalute non hanno infatti, in generale, una regolamentazione – o, perlomeno, non una regolamentazione “esaustiva” – né a livello di singole giurisdizioni né, tantomeno, a livello sovranazionale. Anche sul versante nazionale italiano manca infatti, ancora oggi, un corpus normativo dedicato alle criptovalute, con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare.

Muovendo da questo presupposto l’ebook/Libro analizza le criptovalute partendo dalla loro origine, trattando poi il relativo meccanismo di funzionamento nell’ambito del sistema di riferimento (la “blockchain”) e declinando i diversi aspetti pratici e concettuali che vi si ricollegano (“token”, “wallet”, “ICO”, “smart-contract” eccetera). Si riflette, in particolare, sulle diverse applicazioni che il sistema delle criptovalute può avere, al di là dell’utilizzo di simili valute quale mezzo di investimento e pagamento.


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Una volta analizzati gli aspetti generali legati al c.d. “mondo cripto”, si passa alla trattazione degli aspetti più prettamente giuridici di tale sistema, esaminando per prima cosa l’ambito in cui le criptovalute hanno trovato, in Italia, una propria regolamentazione, ossia l’antiriciclaggio. Quest’ultima risulta infatti l’unica normativa che, ad oggi, fornisce una definizione di criptovaluta (al pari di “soggetto che opera in criptovalute”). Quanto detto sebbene tali asset virtuali abbiano un’indubbia rilevanza anche in ambito tributario – laddove, invece, il legislatore non ha mai fornito una specifica enunciazione del concetto di criptovaluta.

È questo il motivo per cui, pur mancando una disciplina fiscale applicabile alle valute virtuali, sia l’Amministrazione finanziaria che, in taluni casi, gli organi giurisdizionali, hanno fornito la propria ricostruzione su ciò che si definisce criptovaluta, in primis, nonché, poi, sul relativo trattamento fiscale applicabile. Anche se, come si può rilevare dall’analisi svolta, si tratta in larga parte di elaborazioni che non convincono compiutamente, in considerazione sia delle caratteristiche dei beni in esame sia delle conseguenze che simili letture hanno in capo agli operatori.

Infatti, oltre a talune riflessioni sul trattamento fiscale, che emergono dai documenti della prassi amministrativa, ciò che desta maggiori perplessità – sempre considerando l’assenza di una normativa dedicata alle criptovalute – è l’idea secondo cui le criptovalute rappresenterebbero “valute estere”. Tema che ha precisi risvolti operativi, in particolare sugli adempimenti fiscali al “monitoraggio fiscale” (quadro RW dei modelli dichiarativi) e che, in diversi casi, può portare a conseguenze sanzionatorie – anche di particolare rilevanza – sui soggetti che si discostano dalla visione delle criptovalute che risulta dai pareri di prassi.

Nel testo vengono prese in esame tutte le tematiche sopra richiamate, riportando altresì esempi pratici per aiutare il lettore con gli aspetti più propriamente applicativi connessi alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

2) Disegno di Legge n. 2572 del 30 marzo 2022: aspetti positivi e negativi

Un capitolo è dedicato anche al disegno di Legge n. 2572 del 30 marzo 2022 che riportiamo per gentile concessione degli autori.

"La senatrice Elena Botto ha presentato a fine marzo 2022 un disegno di legge che titola “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio”.

Il disegno di legge si compone di soli due articoli, nel primo troviamo due definizioni: 

  • quella di valuta virtuale, essenzialmente mutuata dalla lettera qq) dell’art. 1 c.2 del D.lgs 231 del 2007, alla quale viene attribuita la veste di “unità matematica”, 
  • e la definizione di prestatore di servizi relativi alle valute virtuali

mentre il secondo articolo prevede, sempre in tema di valute virtuali, diverse misure fiscali.

Risulta sicuramente positivo l’intento di andare a regolare un fenomeno, quello del criptomondo, che da diversi anni è alla ricerca di un inquadramento normativo, nonostante ciò questo disegno di legge presenta diverse lacune, sicuramente la più evidente è la totale esclusione dei Non Fungible Token e delle altre tipologie di Token, forse per la loro difficile classificazione.

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Partendo dagli aspetti positivi, dobbiamo sottolineare la volontà di sottoporre a tassazione esclusivamente i plusvalori derivanti da operazioni che comportino il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali. Cosa che attualmente non succede, in quanto, come già visto nel presente elaborato, la definizione di valute estere, attribuita dall’Agenzia delle Entrate alle criptovalute, fa sì che ogni movimentazione, anche cripto su cripto, in ossequio all’art.67 lettera c-ter del Tuir, sia sottoposta a tassazione, chiaramente in caso di emersione di plusvalenze.

Il Disegno di legge prevede, altresì, l’irrilevanza fiscale delle operazioni che consentono di acquisire gratuitamente, a qualunque titolo, valute virtuali (come ad esempio staking, yield farming, ecc.), per le quali la manifestazione di ricchezza si verifica nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali (peraltro, in base al metodo Last In, First Out- LIFO che caratterizza la determinazione delle plusvalenze, le valute virtuali così acquisite saranno considerate le prime ad essere cedute).

La tassazione dei soli valori convertiti in moneta fiat, è senza dubbio una semplificazione, in quanto, evita al contribuente complessi e numerosi calcoli per rendicontare le plusvalenze che derivano dalle operazioni cripto su cripto, tuttavia si corre il rischio che molte plusvalenze restino per anni latenti senza essere soggette ad imposizione. 

Il disegno di legge, stabilisce l’esclusione della tassazione sulle plusvalenze per i soggetti che non superano per 7 giorni consecutivi l’importo di Euro 51.645,49 calcolato sul costo o valore di acquisto. Questa parte del testo è, come si può notare, mutuata dall’art.67 c.1 ter dell’art.67 del Tuir, ma non se ne comprende la ragione, se non per stabilire una sorta di soglia di esenzione dalla tassazione, dal momento che il provvedimento smentisce l’assimilazione della valuta virtuale alla valuta estera sinora adottata dall’Agenzia delle Entrate. Riguardo al monitoraggio fiscale, e quindi al quadro RW, purtroppo si cade ancora nell’errore (forse volutamente) di non considerare la blockchain come a-territoriale, prevedendo la compilazione del modello RW nel caso si possiedano uno o più wallet che contengano criptovalute che comportino un valore di acquisto superiore a 15.000 Euro, assimilando il wallet ai depositi o conti correnti esteri. 

Apprezzabile è la possibilità, data al contribuente, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, di rideterminare il valore di acquisto delle criptovalute possedute al 01 gennaio 2022, in base ad una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché dei revisori legali. 

L’imposta sostitutiva da versare all’Erario sarà:

  • dell' 8% se il valore complessivo soggetto a tassazione è inferiore i 500.000,00 Euro; 
  • 9% se il valore complessivo soggetto a tassazione è da 501.000 a 1.000.000 di Euro ed 
  • il 10% se il valore complessivo soggetto a tassazione sarà superiore al milione di Euro. 

L’imposta sostitutiva potrà essere versata in una o tre rate annuali, e chiaramente in seguito a rivalutazione non potranno essere realizzate minusvalenze. 

Quale effetto premiale della rideterminazione dei valori, il provvedimento prevede un’apposita esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine, a partire da tale dichiarazione dei redditi, il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento. 

Concludendo, possiamo senza dubbio salutare positivamente la presentazione di questo disegno di legge, anche se limitando il trattamento alle sole valute virtuali, disinteressandosi completamente dei token e dei token non fungibili, secondo il parere di chi scrive, potrebbe limitarne l’adozione. 

Altri fattori inoltre giocano a sfavore del provvedimento: l’attuale momento politico d’emergenza dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina e l’ormai imminente fine della legislatura. Sembra più plausibile, che i fenomeni relativi alle valute digitali, ai Token ed ai Token non fungibili, siano regolati con l’entrata in vigore del MiCA (Market in Crypto-Asset), pubblicato dalla Commissione Europea il 24 settembre 2020 e che sta seguendo il proprio iter con l’approvazione prevista per il 2024.

Ti consigliamo la circolare del giorno n.85 Le novità del modello Redditi SP 2024 

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