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LO IAS 36 E LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE DI UN'ATTIVITÀ

Lo IAS 36 e la determinazione del valore recuperabile di un'attività

Lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività definisce la metodologia che bisogna utilizzare per stimare il valore recuperabile di un’attività

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Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività definisce la metodologia che bisogna utilizzare per assicurarsi che le attività, ad eccezione di quelle trattate in altri Principi, siano iscritte in bilancio ad un valore non superiore a quello recuperabile, in quanto in caso contrario si è in presenza di una riduzione di valore e va rilevata una perdita.

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1) Il valore recuperabile come il maggiore tra il valore d’uso e il fair value

Il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il valore d’uso e il fair value, dedotti i costi di vendita, di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari (CGU – Cash Generating Unit), intendendo per tale il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata in maniera indipendente da altre attività o gruppi di attività. 

Ai fini del processo di valutazione risulta essere molto importante definire nell’ambito dell’entità quali sono le proprie Unità generatrici di flussi finanziari (CGU - Cash Generating Unit). In effetti potrebbe anche darsi il caso in cui una sola attività presa singolarmente debba essere svalutata, ma non si procede alla rilevazione della perdita di valore nel caso in cui essa faccia parte di una Cash Generating Unit più ampia che non abbia subito perdite durevoli di valore. A tal proposito un chiaro esempio ce lo propone proprio lo IAS 36 che riporta il caso di un’impresa mineraria che possiede una ferrovia privata che utilizza per agevolare l’attività estrattiva. La ferrovia privata potrebbe essere venduta solo al valore di rottame e pertanto andrebbe svalutata qualora presentasse in bilancio un valore maggiore rispetto a quello di recupero. Tuttavia, dal momento che la ferrovia non genera flussi finanziari in entrata indipendenti da quelli derivanti dalle attività estrattive, la svalutazione non va rilevata in quanto essa va considerata nell’ambito della Cash Generating Unit e la perdita di valore sarà registrata solo nel caso in cui sia riferibile all’intera miniera nel suo insieme.

Lo IAS 36 precisa che non è sempre indispensabile calcolare sia il fair value dedotti i costi di vendita che il valore d’uso in quanto se uno dei due valori risulta essere superiore al valore contabile, tale circostanza già di per sé è sufficiente a dimostrare che l’attività non ha subito perdite di valore e non occorre stimare l’altro importo. 

Per la determinazione del fair value dedotti i costi di vendita si può prendere a riferimento, qualora esista, il prezzo stabilito in un accordo vincolante di vendita a cui vanno sottratti i costi da sostenere per rendere possibile la vendita stessa. Se non è stato stipulato alcun accordo di vendita, il fair value può essere calcolato come il prezzo di mercato del bene dedotti i costi di dismissione. Tuttavia, qualora non vi sia un mercato attivo tale strada non risulta percorribile e in mancanza di prezzi correnti d’offerta, il fair value può essere stimato pari al prezzo dell’operazione di vendita più recente, dedotti sempre i costi di vendita, a meno che nel frattempo non vi siano stati significativi cambiamenti nello scenario economico di riferimento. Qualora non sia possibile determinare il fair value neanche nel modo sopra descritto, l’entità può far riferimento alle migliori informazioni a sua disposizione per calcolare l’ammontare che potrebbe ricavare, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, sottratti i costi di vendita. Nel determinare tale valore l’entità può tener conto di recenti transazioni per attività similari che siano state portate a termine nell’ambito dello stesso settore industriale. 

Invece, per stimare il valore d’uso di un’attività occorre effettuare una stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dal suo uso continuativo e dalla sua dismissione. A tali flussi finanziari netti va applicato il tasso di attualizzazione.

Nel prevedere i flussi finanziari futuri occorre basarsi anche su budget e piani industriali varati dall’entità. 

Inoltre qualora i flussi finanziari saranno generati in valuta estera l’entità dovrà calcolare il valore attuale utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data in cui viene effettuata la stima.

Il tasso di attualizzazione deve essere un tasso al lordo delle imposte e deve riflettere le valutazioni correnti del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività. In altri termini tale tasso corrisponde all’indice di rendimento che un investitore si aspetterebbe se si trovasse nella condizione di scegliere un investimento con flussi finanziari, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l’entità si attende che deriveranno dall’attività oggetto di analisi.

Nel caso in cui il tasso specifico di un'attività non sia direttamente reperibile sul mercato, occorre utilizzare altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. Come punto di partenza per tale stima occorre prendere in considerazione i seguenti fattori:

  • il costo medio ponderato del capitale per l’entità, calcolato con la tecnica del CAPM - Capital Asset Princing Model;
  • il tasso di finanziamento marginale dell’entità;
  • altri tassi di finanziamento reperibili sul mercato.

Il tasso utilizzato deve essere rettificato per tener conto di eventuali rischi quali quelli legati al Paese, al cambio ed al prezzo. 

E’ bene ricordare che lo IAS 36 non si applica per le seguenti fattispecie in quanto i Principi applicabili a questi tipi di attività già contengono specifiche disposizioni per la loro rilevazione e valutazione:

  • rimanenze alle quali si applica lo IAS 2 - Rimanenze;
  • attività derivanti da contratti rilevate conformemente all'IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti;
  • attività fiscali differite normate dallo IAS 12 - Imposte sul reddito;
  • attività derivanti da benefici per i dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 19 - Benefici per i dipendenti;
  • attività finanziarie normate dall'IFRS 9 - Strumenti finanziari;
  • investimenti immobiliari che sono valutati al fair value in conformità allo IAS 40 - Investimenti immobiliari;
  • attività biologiche connesse alla produzione agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 - Agricoltura ;
  • costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti assicurativi normati dall'IFRS 4 - Contratti assicurativi;
  • attività non correnti o gruppi in dismissione classificate come possedute per la vendita conformemente all'IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Lo IAS 36 si applica comunque alle attività finanziarie classificate come:

  • controllate, come definite nell'IFRS 10 - Bilancio consolidato;
  • società collegate, come definite nello IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint venture;
  • joint venture, come definite nello IFRS 11 - Accordi a controllo congiunto.
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