Lo IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate si prefigge di assicurare che il bilancio contenga tutte quelle informazioni integrative che sono necessarie al fine di mettere in evidenza la possibilità che la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un’entità possano essere stati influenzati da operazioni e saldi in essere con le parti correlate.
In alcuni casi una società svolge delle attività avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate e potrebbe esercitare la propria influenza sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, comportando effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. Le parti correlate potrebbero effettuare operazioni che società indipendenti non porrebbero in essere. Inoltre, come ricorda lo stesso IAS 24, già la sola esistenza del rapporto potrebbe condizionare le operazioni di un’entità con parti terze e fa l’esempio di una controllata che potrebbe interrompere i propri rapporti con una determinata controparte commerciale a seguito dell'acquisizione da parte della capogruppo di un'altra controllata che svolga la stessa attività della controparte sostituita. Lo IAS 24 fa anche l’esempio del caso in cui una società partecipata non svolga determinate attività a causa dell'influenza notevole esercitata dalla controllante, che ha demandato tali attività ad altre società del gruppo.
Pertanto, risulta essere importante indicare in bilancio le operazioni e i saldi in essere, inclusi gli impegni, con le parti correlate in quanto possono incidere sulle valutazioni e sulle scelte degli utilizzatori del bilancio. Secondo quanto indicato dallo stesso IAS 24 le operazioni con parti correlate possono dunque influenzare la valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l'entità va incontro.
Bisogna dunque riportare le condizioni ed i termini contrattuali, oltre che eventuali garanzie fornite o ricevute e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento. Con riferimento ai crediti in essere con parti correlate vanno indicati gli accantonamenti per svalutazione e le perdite rilevate.
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1) Le informazioni da riportare nel bilancio
Le informazioni vanno riportate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:
- la controllante;
- le entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità stessa;
- le controllate;
- le collegate;
- le joint venture in cui l'entità è una società joint venturer;
- i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;
- altre parti correlate.
Un'entità deve indicare in bilancio la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Inoltre, qualora né la controllante dell'entità né la capogruppo redigano un bilancio consolidato ad uso pubblico, in base allo IAS 24 bisogna comunque indicare la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.
Il Principio precisa che è da ritenersi appropriato indicare il rapporto con la parte correlata nel caso in cui vi sia un rapporto di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state intrattenute operazioni. La ratio è da ricercarsi nel fatto che è opportuno consentire all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione in generale riguardo agli effetti sull'entità dei rapporti con parti correlate
Bisogna inoltre fornire informazioni in merito alle retribuzioni in totale dei dirigenti con responsabilità strategiche, ripartendo per ciascuna delle seguenti categorie:
- benefici a breve termine per i dipendenti;
- benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;
- altri benefici a lungo termine;
- benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- pagamenti basati su azioni.
Vanno indicate anche le spese sostenute per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti da un'entità dirigente separata.
Anche la partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un'operazione con parti correlate ed è un elemento che va indicato in bilancio.
E’ comunque possibile aggregare elementi di natura similare a meno che l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell'entità.
Ai fini dell’applicazione dello IAS 24 le fattispecie di seguito indicate non sono riferibili ad operazioni con parti correlate:
- due entità che hanno in comune solo un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
- un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità che ha un'influenza notevole su di un’altra entità;
- due entità joint venturer, che detengono il controllo congiunto in una joint venture, ma tale condizione da sola non fa rientrare tali società tra le parti correlate;
- (i) finanziatori; ii) sindacati; iii) imprese di pubblici servizi; e iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, nel caso in cui vengano intrattenuti solo dei normali rapporti d'affari con l'entità;
- un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, in quanto la sola dipendenza economica che ne deriva non può ricondurre tale entità ad essere considerata una parte correlata.
Lo IAS 24 ribadisce che nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate bisogna porre attenzione alla sostanza del rapporto e non meramente alla sua forma giuridica.
Il Principio, al fine di rendere la maggiore chiarezza espositiva possibile, riporta anche degli esempi di operazioni delle quali va data informativa nel caso in cui siano effettuate con parti correlate:
a) acquisti o vendite di beni;
b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;
c) prestazione o ottenimento di servizi;
d) leasing;
e) trasferimenti con finalità di ricerca e sviluppo;
f) trasferimenti a titolo di licenza;
g) trasferimenti a titolo di finanziamento;
h) clausole di garanzia o di pegno;
i) impegni ad intervenire nel caso in cui si verifichi o meno un determinato evento futuro, inclusi i contratti esecutivi;
j) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata.
E’ bene ricordare, infine, che le disposizioni del Principio in esame si aggiungono a quelle contenute nello IAS 27 – Bilancio separato e nell’IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità.
2) Leggi anche
dello stesso autore gli articoli sui Principi pubblicati sul sito della Revisione Legale
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