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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: DAL 15 NOVEMBRE NUOVA PROCEDURA PER LA CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata: dal 15 novembre nuova procedura per la crisi d'impresa

Crisi d'impresa e risanamento: in Gazzetta ufficiale il decreto 118/2021 con le misure urgenti. Guida alle principali novità

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E' stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 224 agosto 2021, il decreto legge 118/2021, allegato a questa notizia. Il testo, introduce:

  • misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, 
  • misure urgenti in materia di giustizia.

A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

  1. si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023; 
  2. si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario al quale si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  3. si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
  4. si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa

1) Composizione negoziata della crisi d’impresa possibile dal 15 novembre 2021

Ai sensi dell'art 2 si istituisce una composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Possono avvalersi di tale procedura:

  • l'imprenditore commerciale e agricolo 
  • che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (per le imprese sotto soglia vale l'art 17 del DL cui si rimanda)

Tali soggetti possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. 

La nomina dell'esperto avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8. 

Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. 

L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica della CCII (attiva dal 15 novembre) mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

Il contenuto della istanza di nomina dell'esperto

L'imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica: 

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; 

c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;  

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;  

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza

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2) Composizione negoziata 2021: l'elenco degli esperti

Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti  nel quale possono essere inseriti: 

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati; 
  • possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.  

L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5.

Presenta la domanda per l'iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata

I commercialisti e gli altri professionisti previsti dalla norma,  possono presentare domanda di iscrizione all’elenco  alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente corredandola da:

  • documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, 
  • certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi 
  • un curriculum vitae oggetto di autocertificazione dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.  

Ciascuna camera di commercio designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. 

La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni.

La commissione è costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome ed è composta da: 

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione; 

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza 

La nomina degli esperti per la composizione negoziata

Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza da parte dell'imprenditore la comunica il giorno stesso alla commissione costituita unitamente a una nota sintetica contenente:

  • il volume d’affari,
  • il numero dei dipendenti 
  • il settore in cui opera l’impresa istante.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. 

La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.  

La commissione decide a maggioranza. Se la commissione non provvede nel termine, la nomina è effettuata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione, nei successivi due giorni lavorativi. 

Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio.

L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato.

L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. 

L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. 

 L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi. 

 Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore.

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3) Piattaforma nazionale CCII per il pano di risanamento aziendale: attiva dal 15 novembre

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

Sulla piattaforma è disponibile:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, 
  • contente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento 
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento 

accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. 

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

Allegato

Decreto legge del 24.08.2021 n. 118
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