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DISABILI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CONDOMINIO: IL DECORO PASSA IN SECONDO PIANO

Disabili e barriere architettoniche nel condominio: il decoro passa in secondo piano

Eliminazione delle barriere ai disabili e decoro architettonico nell'installazione di un ascensore in condominio: quale diritto è preponderante?

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Una interessante sentenza del Tribunale di Milano  chiarisce i limiti della contestazione da parte dell'assemblea condominiale  sull’installazione di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche in relazione al decoro architettonico dell'edificio, anche a seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020).

 Nell'approfondimento che segue  rivediamo cosa si intende per decoro architettonico  e  cosa prevedono la normativa   e la giurisprudenza  recenti sulla installazione dell'ascensore  condominiale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, diritto fondamentale dei condòmini con disabilità.

1) Decoro architettonico, ascensore e principio solidarietà nel condominio

L’art. 1120, ultimo comma, c.c. stabilisce che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Il decoro  - che è accostato alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato - costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali sia di quella collettiva sulle parti comuni. 

La giurisprudenza ha precisato che verificare, ai sensi dell’art. 1120 c.c., ultimo comma, se l’installazione di un ascensore possa pregiudicare, oltre che alla stabilità o la sicurezza del fabbricato, il decoro architettonico dell’edificio, nonché l’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condòmini, implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno, di un deprezzamento dell’intero immobile, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni ad un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.

 È importante, però, ricordare che gli stessi giudici hanno affermato come nel compiere tale verifica sia necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica, di per sé, il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza ,che è proprio dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Cass. civ., sez. II, 25/10/2012, n. 18334).

Secondo la giurisprudenza, quindi, anche se un ascensore o una pedana possono sembrare – a volte – di ingombro o non adatti all’estetica di un edificio, essi sono, in realtà, elementi essenziali per consentire ad altri di poter vivere al meglio e – soprattutto – di essere liberi nell’accedere ovunque desiderino (Trib. Vicenza 1 luglio 2021, n. 1370).

2) Le novità del Decreto semplificazioni: il mancato riferimento al decoro architettonico

L’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha apportato, alla legge n. 13 del 1989, le seguenti modifiche:

  1.  all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.»;
  2.   l'articolo 8 è stato abrogato. Il legislatore, quindi, non ha menzionato il limite di cui all'articolo 1120 c.c., ultimo comma, che considera vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell'edificio condominiale, né quello della necessità di assicurare l'uso e il godimento, anche di un solo condomino, delle parti comuni.

3) Un importante chiarimento del Tribunale di Milano

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano l'assemblea condominiale non potrebbe contestare l’installazione di un ascensore, neanche qualora tale intervento, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dovesse risultare lesivo del decoro architettonico dell'edificio

In particolare, il giudice milanese ha confermato che la lesione del decoro architettonico, nonché l’inservibilità delle parti comuni per l'uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri

In altre parole, lo stesso Tribunale conferma che, per effetto dell’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3 (c.d Decreto Semplificazioni), l'articolo 2 della Legge 13/1989, nel testo attualmente vigente, prevede, quale unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312). 

In ogni caso, le nuove precisazioni normative implicano che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa.

Infine merita di essere ricordato che, dopo l’approvazione del disegno di legge n. 2332, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. decreto semplificazioni bis), possono usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice (ascensore) dell’agevolazione tutti i condomini, anche se non hanno superato i 65 anni di età, a condizione, però, che l’opera sia  effettuata in concomitanza con  un intervento trainante.

 

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