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SÌ AL SUPERBONUS PER INTERVENTI SUI LOCALI-SPOGLIATOI IN CONCESSIONE A UNA ASD

Sì al Superbonus per interventi sui locali-spogliatoi in concessione a una ASD

Con la Risposta n.515 del 27 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità per una ASD di usufruire del Superbonus 110% per interventi sugli spogliatoi

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Con risposta a istanza di interpello n. 515 del 27 luglio 2021 le Entrate chiariscono che è possibile, da parte di una ASD, usufruire del Superbonus 110% in relazione a spese per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico realizzate su un immobile di proprietà del Comune limitatamente ai locali adibiti a spogliatoio, previo assenso dell’Amministrazione comunale proprietaria.

1) Il fatto oggetto dell’istanza

L’istante rappresenta di essere un’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) regolarmente iscritta al registro CONI, che intende effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale, dato in concessione all’associazione medesima. 

Rappresenta, nello specifico, che proprio grazie alla Convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale, l’ASD ha in concessione l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’espletamento delle attività sportive e didattiche, nonché anche dei servizi ad essi inerenti.

Infatti l’istante chiarisce di utilizzare i predetti impianti con annessi spogliatoi e docce; al riguardo proprio questi ultimi locali necessitano di riqualificazione energetica che l’ASD intenderebbe effettuare, ovviamente in accordo con l’Amministrazione comunale.

Chiede dunque se, in virtù di tale Convenzione, possa fruire delle agevolazioni previste dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del Comune.

2) La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate per primo delinea l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus così come individuato comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio, alla cui lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi precedenti (da 1 a 8) si applicano anche «agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Inoltre, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile, in virtù di un titolo che risulti idoneo:

  • al momento di avvio dei lavori 
  • oppure al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In aggiunta l’immobile deve essere destinato all’uso di “spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività.

Più precisamente, come chiarito nella citata circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può quindi: 

- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile.

- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso concreto qui in esame, le Entrate ritengono che la richiamata Convenzione tra il Comune e l’ASD avente ad oggetto la “manutenzione e custodia degli impianti sportivi” con l’utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente comunale per l’attività scolastica) possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus. 

Questo perchè il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’ASD abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo, in base al rinnovo della convenzione, a far data dal 1° settembre 2020, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, «è ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi, previsti dalla normativa, vale a dire in relazione all’immobile di proprietà del comune (palestra scuola media) a fronte degli interventi che intende effettuare di efficientamento energetico ma solo per la parte adibita a spogliatoi» e ovviamente:

  • in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, 
  • previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario.
Fonte immagine: Foto di efes da Pixabay

Allegato

Risposta a interpello del 27.07.2021 n. 515
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