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L'AGENZIA DELLE DOGANE CHIEDE CHIAREZZA NELLE VOCI DI SPESA

L'Agenzia delle Dogane chiede chiarezza nelle voci di spesa

Agenzia delle Dogane: chiarezza nell’esposizione delle voci di spesa da parte degli operatori economici (anche in ipotesi di e-commerce)

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Con Determinazione Direttoriale Prot. 202841/RU del 18 giugno 2020, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in merito al rispetto di specifiche formalità doganali in riferimento all’esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi a:

  • dazi 
  • IVA 
  •  eventuali altri tributi oggetto di riscossione
  • spese relative ai servizi prestati dagli intermediari.

1) 1. Il quadro di riferimento

Per i soggetti privati che effettuano acquisti di merci extra UE, le operazioni doganali sono frequentemente realizzate da operatori economici che, in base a contratti di diritto privato, agiscono per conto dei suddetti privati.

Tali operatori che effettuano gli adempimenti connessi alle importazioni di beni non UE per conto dei privati acquirenti finali (importatori), spesso indicano in modo generico, nei documenti commerciali, il costo del servizio offerto denominandolo “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni non corrette.

In realtà non dovrebbero invece essere utilizzate diciture che possono indurre in errore i consumatori finali in quanto richiamano in maniera impropria l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale. 

Di contro, sussiste la necessità di assicurare la massima trasparenza con riferimento al dettaglio delle voci di costo che attengono all’operazione doganale - con evidenza del quantum relativo a dazio, IVA e altri tributi, oggetto del potere di accertamento e riscossione esercitato dall’Autorità doganale nelle sue funzioni istituzionali - con conseguente espressa distinzione delle eventuali altre voci di costo non riconducibili all’esercizio di tale attività istituzionale.

Sul punto, già con Informativa del 4 febbraio 2021, n. n 37837 - rivolta in quel caso agli operatori del settore e-commerce – si fornivano chiarimenti su analoghe formalità da rispettare.

Infatti, anche in ragione della crisi pandemica da Covid-19 in atto, si sta riscontrando uno sviluppo esponenziale del commercio elettronico internazionale e, di conseguenza, sono pervenute alle Dogane numerose segnalazioni e richieste di chiarimento in ordine alla esaustività delle informazioni ricevute dai consumatori finali, che utilizzano modalità elettroniche per l’acquisto di merci di provenienza extra UE (nel caso di specie, si faceva riferimento agli scambi commerciali UE-UK).

Nella richiamata Informativa si sollecitano gli operatori dell’e-commerce ad avere particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale, per evitare che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l’effettivo beneficiario. 

Occorre dunque evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati. 

Si rappresenta, infine, la necessità di distinguere le voci di spesa sostenute per i dazi da quelle per l’IVA ed altri eventuali oneri fiscali.

2) 2. Contenuto delle Determinazione

Al riguardo, nella richiamata Determinazione Direttoriale, composta da 3 articoli si stabilisce espressamente che «gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti, nell’ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all’espletamento dei loro servizi» (art. 1).

L’esposizione degli importi deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, per non ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.

A tal fine, i suddetti operatori sono tenuti a non identificare, come detto in precedenza, nei documenti commerciali le spese relative ai loro servizi con diciture quali “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni che richiamano l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale (art. 2).

Infine, si evidenzia come il suddetto comportamento costituisca parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, di cui all’art. 39 del CDU, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO (art. 3).

In aggiunta, lo stesso Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo (in particolare gli artt. 6, 7 e 22) definisce espressamente i concetti di “contenuto minimo delle informazioni”, “modalità di indicazione” ed “omissioni ingannevoli”, evidenziando, al fine della protezione degli interessi del consumatore, la necessità di esporre chiaramente le componenti del prezzo e le relative modalità di calcolo.

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