Come ci si comporta con le ritenute alla fonte nel caso di professionisti in ambito sportivo rientranti nel regime speciale dei lavoratori impatriati? Domanda a cui è necessario dare risposta nel momento in cui ci si occupa di elaborazione dei cedolini da lavoro dipendente per società sportive che operano nel settore professionistico che impiegano nelle loro maestranze dei lavoratori impatriati, cioè soggetti che , per causa o a causa di scelte di vita, hanno vissuto fuori dal territorio italiano per un certo periodo di tempo e ora vogliono tornare a lavorare in Italia.
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1) La tassazione agevolata e i chiarimenti dell'Agenzia
Sono previste delle agevolazioni sul conteggio e il versamento delle ritenute derivanti dal disposto dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015 che prevede esplicitamente vi sia possibilità di operare usufruendo di una tassazione agevolata sussistendo l’esistenza di due presupposti :
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 viene stabilito che per usufruire di tale regime agevolato si debba procedere a versare , senza possibilità di compensazione, un importo pari al 5% o al 10 % dei redditi percepiti nell’annualità precedente tranne che per i lavoratori sportivi professionistici il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. Al proposito è stato istituito il codice tributo 1900” istituito con risoluzione n. 17/2021 , denominato "Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015" .
Con interpello 447/2021 l’Agenzia delle Entrate , il 25 giugno u.s, è tornata a porre chiarimenti in merito riguardo a una istanza proposta da una società relativamente a un atleta extraUe in merito all’applicabilità del primo o del secondo comma dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015.
L’articolo 16 definisce sia i requisiti oggettivi che i requisiti soggettivi per potere accedere al regime speciale in trattazione. Sotto il profilo oggettivo sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo svolte sia in forma individuale che associata ( prodotti nel territorio dello Stato mentre sotto il profilo soggettivo il regime agevolato si applica al lavoratore che :
a) trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto 5 dal TUIR;
b) non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni;
c) svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sulla nozione di residenza, differente da quella di domicilio interviene la disciplina civilistica che definisce la residenza come il luogo di dimora abituale mentre il domicilio la sede principale di affari e interessi.
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di conoscere se in relazione alla posizione del Calciatore debba applicarsi il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto Internazionalizzazione, nel testo in vigore dal 1 maggio 2019, oppure la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo, invariata a seguito delle modifiche normative in vigore dal 1 maggio 2019.
L’istante prospetta e ritiene che, ai fini dell'accesso al Regime Impatriati da parte dei cittadini di Stati Extra-UE, sia sufficiente l'integrazione dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 16 del Decreto, non essendo, invece, necessario il soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 447 del 25 giugno 2021 interviene proprio per dirimere tale dubbio e indica che il lavoratore che ha trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia possa beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 ( e per i quattro periodi successivi ) essendo sufficiente il soddisfacimento dei requisiti previsti al primo comma dell’articolo 16 del decreto legislativo citato .
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