Con le nuove linee guida dell’EBA, le Banche valuteranno il merito creditizio non più sulle garanzie prestate, viste come ultima risorsa per fare fronte all’eventuale insolvenza del creditore, ma sui piani prospettici credibili e documentati che le imprese sapranno presentare. Questo orientamento si associa al Nuovo Codice della Crisi nel sottolineare l’importanza per le imprese di fare crescere la cultura finanziare e di addivenire ad un adeguato assetto organizzativo.
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1) le nuove “Guidelines e la pianificazione forward looking
Il 30 giugno 2021 entrano in vigore le nuove “Guidelines on Loan and Monitoring” (LOM) redatte dall’European Banking Autority (EBA). La raccomandazione alle banche, nell’ambito dell’analisi del rischio di credito del cliente, è quella di “valutare la capacità attuale e futura del cliente”[1], con l’obiettivo finale di “promuove un approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia, individuando per tempo il credito in via di deterioramento […]”[2].
L’Autorità va inoltre specificando che “gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente […]”[3] indicando i “piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie”[4] fra le informazioni prioritarie per le analisi del merito creditizio e relegando le garanzie reali a semplice “via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso […]”[5].
La cosiddetta pianificazione forward looking, letteralmente una pianificazione che guarda e cerca di prevedere gli sviluppi futuri, è certamente un elemento organizzativo prioritario per le aziende al fine di guidare le scelte gestionali, in particolare nell’attuale contesto di incertezza di mercato dettato dal Covid, in cui anche nei confronti degli enti finanziatori è importante comunicare efficacemente (e realisticamente) la dinamica attesa e non tanto quella passata.
Allo stesso tempo è importante osservare come – contemporaneamente – sia la normativa bancaria sia quella civilistica spingano le imprese a fare pianificazione forward looking chiarendo come tale attività non possa essere più vista come una opzione ma oramai sempre più un obbligo per chi vuole fare impresa.
2) L'obbligo per l'impresa di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
Ricordiamo infatti come l’art. 2086 c.c. richieda che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale […]”. Inoltre, l’art. 1.a del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) specifica cosa si intenda per crisi, ossia “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Anche la finalità “politica” si allinea a quella bancaria, confermando l’obiettivo ultimo di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardarne la continuità, al fine di massimizzare e proteggere il valore aziendale a beneficio dell’imprenditore così come di tutti gli stakeholders.
Il fatto che la lettura della sostenibilità aziendale sia sempre di più oggetto di un linguaggio comune ed omogeneo da parte di banche e Autorità è testimoniata anche dagli indicatori suggeriti, fra cui il DSCR- Debt Service Cover Ratio. Tale indicatore, che verifica la capacità prospettica dei flussi positivi di coprire le uscite monetarie, già ampiamente utilizzato in ambito bancario, è stato previsto anche dal Codice della Crisi come elemento prioritario per accertare la ragionevole presunzione dello stato di crisi.
Le modifiche normative introdotte non possono che implicare una necessaria evoluzione, certamente positiva, del rapporto banca-impresa fondata su una sempre maggiore cultura finanziaria e del rischio. Infatti, le linee EBA indicano specificamente che gli “Enti dovrebbero assicurare che una cultura del rischio di credito sia attuata in modo efficace a tutti i livelli dell’organizzazione e che tutti i membri del personale coinvolti nei processi di assunzione, di gestione e di monitoraggio del rischio di credito ne siano pienamente consapevoli […]”[6].
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3) Attività di pianificazione, risk management e controllo
Anche in azienda non è più possibile disgiungere l’attività di pianificazione da quella di risk management e, di conseguenza, da quella del controllo. La redazione di un business plan richiede necessariamente di partire dall’analisi dello scenario di riferimento in cui opera l’azienda avendo chiari i driver di rischio che possono impattare sulla dinamica prospettica[7] e identificando adeguati strumenti di mitigazione o di rimedio in caso di manifestazione di scenari avversi.
Per l’imprenditore non si tratta più di attività sporadiche o da recepire in modo passivo alla chiusura del bilancio. L’art. 14 del Codice della Crisi specifica che l’organo amministrativo deve valutare costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’azienda è adeguato.
La strada per chi vuole fare impresa appare ben delineata. Diventa prioritario potenziare cultura e strumentazioni per la pianificazione ed il controllo; allo stesso tempo assume importanza la capacità di comunicare – internamente ed esternamente – i risultati conseguiti e gli obiettivi posti, anche in relazione alla propria lettura delle dinamiche di mercato. Ridurre l’asimmetria informativa nei confronti nelle controparti bancarie dovrebbe diventare un obiettivo per l’imprenditore.
La conoscenza delle logiche bancarie e gli obblighi organizzativi interni imposti dalla normativa richiedono agli imprenditori di essere pronti, o ancora meglio proattivi, nel fornire alle banche le informazioni che le linee EBA indicano come necessarie per la valutazione del merito di credito. Dall’altra ci si aspetta che la Banca possa evolvere al ruolo di vero partner finanziario, capace – sulla base dei business plan raccolti – di confrontarsi con l’imprenditore e di supportarlo nella strutturazione delle operazioni al fine di costruire soluzioni prospetticamente sostenibili in base alla reale capacità finanziaria, cercando così di evitare ex ante situazioni di sovraindebitamento che distruggerebbero valore nel tempo.
Appare evidente, in forza di quanto riportato sopra, che l’impresa si deve dotare, in modo accurato ed affidabile ma allo stesso tempo efficace, di strumenti che le permettano di verificare in modo costante ( per lo meno trimestralmente) il proprio equilibrio economico-finanziario e di pianificare la sostenibilità prospettica di breve e lungo termine anche alla luce dei piani di crescita.
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4) Note
[1] Art. 118, Guidelines on loan origination and monitoring
[2] Art. 35, Guidelines on loan origination and monitoring
[3] Art. 120, Guidelines on loan origination and monitoring
[4] Art. 86 lett. e, Guidelines on loan origination and monitoring
[5] Art. 120, Guidelines on loan origination and monitoring
[6] Art. 28, Guidelines on loan origination and monitoring
[7] Si rimanda anche ai “Principi Guida per la Redazione del Business Plan” recentemente redatti a cura dell’ODCEC di Milano.
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