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REGIME FORFETTARIO E COMMERCIO ELETTRONICO: NOVITÀ DAL PRIMO LUGLIO 2021

Regime forfettario e commercio elettronico: novità dal primo luglio 2021

Breve guida alle nuove regole IVA per operazioni Intra ed Extra CEE legate al commercio elettronico per i contribuenti forfettari

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Dal primo luglio cambiano le regole del commercio elettronico in ambito europeo: riflessi diretti sui contribuenti aderenti al regime forfettario.

Le novità del “pacchetto iva” della Direttiva UE n.2455/2017 e di quella 1995/2019 recepite nel nostro ordinamento dal D.lgs. 83/202, influenzeranno dal primo luglio gli adempimenti fiscali dei contribuenti che praticano il commercio elettronico, grazie all’entrata in vigore del nuovo regime OSS (One stop Shop) e all’abolizione del MOSS (Mini One stop Shop).

Tale riforma opera esclusivamente in ambito europeo lasciando invariate le disposizioni per le cessioni e gli acquisti extracomunitari.

Il commercio elettronico, contraddistinto dal codice Ateco 47.91.10 che identifica il “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet", è un’attività economica svolta tramite due modalità: il commercio elettronico diretto e il commercio elettronico indiretto.

IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Per commercio elettronico diretto si intende un’attività di vendita di beni digitali immateriali in cui tutte le fasi della transazione avvengono online. Pertanto sia l’ordine che il pagamento che la consegna avvengono attraverso l’interfaccia di internet.

Secondo la direttiva 2006/112/CE e la RM 274/E/2008, la cessione di tali beni digitali viene considerata alla stregua di una prestazione di servizi.

I beni digitali in questione vengono comunemente denominati servizi TTE e ricomprendono i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi forniti per via elettronica.
Per l’identificazione di quest’ultimi occorre riferirsi principalmente alla normativa europea[1] la quale interpreta come servizi elettronici, i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo o addirittura inesistente e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
 Alcuni esempi possono essere:

  1. la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
  2. i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
  3. i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
  4. la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Per commercio elettronico indiretto invece si intende un’attività di intermediazione nella circolazione di beni fisici nella quale l’ordine ed eventualmente il pagamento sono effettuati online, mentre il bene viene spedito fisicamente all’acquirente. Per la normativa europea è equiparato alla vendite per corrispondenza[2].

[1] Direttiva 2006/112/CE e Artt. 6-bis, 6-ter e 7 del REG UE 282/2011.

[2] Art. 14 paragrafo 4, direttiva 2006/112/CE.

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1) Da MOSS ad OSS

Dal primo luglio 2021 il MOSS (Mini one stop shop) diventa OSS (One stop shop). 

Da tale data, il termine “mini” decade, in quanto la possibilità di accedere a tale regime si espande, non applicandosi più solamente ai servizi TTE del commercio elettronico diretto, bensì anche alle vendite a distanza del commercio elettronico indiretto.

L’One Stop Shop, denominato in italiano “Sportello unico Iva” è un regime agevolato per gestire l’iva intracomunitaria.

Nel precedente regime in vigore fino al 30 giugno 2021, le cessioni intracomunitarie di beni verso privati scontavano l’iva del paese di origine fino ad una determinata soglia differente da paese a paese. Al superamento della soglia del singolo paese (ad esempio per l’Italia 35.000 €, per la Germania 100.000 € e così via) il cedente si identificava direttamente o indirettamente nel paese europeo dove avrebbe venduto la merce e dove avrebbe scontato l’iva nel paese di destino.

Grazie all’identificazione diretta, un operatore economico europeo può richiedere ad un altro stato europeo, con il quale effettua cessione di beni o prestazioni di servizi, l’attribuzione di una partita iva dello stato di destinazione per mezzo della quale adempiere a tutti gli obblighi in tema di imposta sul valore aggiunto.

L’identificazione indiretta si realizza nella nomina di un rappresentante fiscale.

Il rappresentante fiscale consiste in una persona fisica o giuridica che svolge tutti gli adempimenti richiesti ai fini iva nello stato di destinazione dei beni o servizi ceduti, per conto del soggetto passivo non residente.

Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato[1] relativamente agli obblighi e agli adempimenti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. 

Per mezzo dell’identificazione il cedente versa l’iva del paese di destinazione e provvede alle relative dichiarazioni. 

Diversamente dalla cessione di beni, nel caso delle prestazioni di servizi TTE verso privati, non era prevista alcuna soglia.

Pertanto un e-commerce di vendita di software che cedeva i propri prodotti in tutta Europa, si sarebbe trovato a dover aprire una partita iva o a interfacciarsi con un rappresentante fiscale per ogni paese europeo.

Per ovviare a questa complicazione in termini di adempimenti è stato istituito il MOSS.
Grazie al MOSS, il venditore avrebbe potuto iscriversi allo sportello unico iva, attraverso il quale redigere una dichiarazione trimestrale in cui avrebbe applicato l’iva di ogni singolo paese in cui aveva ceduto i beni.

Le dichiarazioni di tutti gli operatori iscritti al MOSS sarebbero poi confluite in una camera di compensazione “Clearing house,” nella quale i vari stati europei avrebbero compensato e incassato le rispettive imposte sul valore aggiunto.

Questa importante semplificazione è stata pertanto espansa dal primo luglio dai soli servizi TTE alle vendite a distanza, prevendendo l’abolizione di tutte le soglie previste per ogni paese di destino e istituendone una sola, valevole anche per i servizi TTE, fino al raggiungimento dell’importo di 10.000 €.

Il contribuente che volesse comunque nominare i propri rappresentanti fiscali in ogni paese resta libero di farlo, come è libero di attivare l’opzione all’OSS anche senza aver superato la soglia dei 10.000 €.

[1] Art. 17, co 3 DPR 633/72.

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2) Cessioni in ambito Europeo

A seconda del tipo di commercio elettronico esercitato, il contribuente in regime forfettario dovrà tenere comportamenti ben distinti a seconda che si tratti di commercio elettronico diretto o indiretto.

IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 

Nel caso del commercio elettronico indiretto, il legislatore[1] ha previsto che le cessioni di beni effettuate dai forfettari nei confronti di soggetti passivi di imposta o equiparati a soggetti passivi di imposta, non vengano considerate operazioni intracomunitarie e pertanto sono assimilate ad operazioni interne.

Le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti privati rispondono alle stesse regole delle cessioni effettuate verso B2B, pertanto il comportamento è lo stesso di quello suesposto.

In entrambi i casi nella fattura del contribuente in regime forfettario dovrà essere esposta la seguente annotazione: “la presente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”.

Ne discende che poiché entrambe le cessioni, sia B2B che B2C sono assimilate ad operazioni interne e non ad operazioni intracomunitarie, non dovranno essere riportati nei modelli intrastat.

IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Diverso è il discorso relativo al commercio elettronico diretto, che si diversifica a seconda che si rivolga a privati (B2C) o al settore degli operatori economici (B2B).

Nel caso in cui un contribuente forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un operatore economico con sede in uno stato dell’Unione Europea diverso dal proprio, emetterà fattura senza addebito di iva e indicando l’annotazione “Reverse Charge” ovverosia “inversione contabile”.

In questo caso dovrà essere redatto e inviato l’elenco riepilogativo Intrastat.

Ipotizziamo invece un contribuente forfettario che effettui delle prestazioni di servizi a una persona che non sia soggetto passivo di imposta residente in un paese europeo diverso dal proprio nell’ambito dei servizi del commercio elettronico[2].

Nel caso in cui detto contribuente forfettario superi i 10.000 € di servizi prestati per l’anno in corso, oppure superi 10.000 € di servizi prestati nell’anno precedente, dovrà scegliere tra l’identificazione diretta o indiretta oppure l’iscrizione al regime OSS.

Fino al 30 giugno 2021, tale soglia non esisteva, pertanto il contribuente forfettario, anche solo per una operazione di un euro, si doveva da subito iscrivere al MOSS (che altro non è che un OSS in cui si comprendono esclusivamente i servizi prestati e non le cessioni di beni), oppure si doveva identificare nei vari paesi ove vendeva i propri servizi e in entrambi i casi versava l’iva del paese di destinazione.

Dal primo luglio 2021 grazie alle nuove regole per la semplificazione il contribuente forfettario può iscriversi all’OSS al superamento di 10.000 € di operazioni attive oppure iscriversi subito per comodità amministrativa anche se sottosoglia.

L’iscrizione comporta il versamento dell’iva sulle vendite anche in riferimento ai contribuenti aderenti al regime forfettario.

In queste operazioni infatti non opera il regime di franchigia da iva, come chiarito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 26 ottobre 2021, C-97/09, nella quale viene sancito che il regime agevolato non si estende alle operazioni attive, dovendosi al contrario armonizzare alle disposizioni normative europee.

Nel valutare il comportamento più idoneo da tenere per non sbagliare, è necessario prendere in considerazione il fatto che ad oggi nessuna fonte ufficiale ha indicato espressamente la possibilità di iscrizione al regime OSS per i contribuenti rientranti nel regime forfettario.

Ciononostante si ritiene ragionevole pensare che il passaggio sarà consentito pacificamente in quanto ad oggi, i contribuenti in regime forfettario possono già accedere al regime MOSS.
L’ipotesi della compatibilità è suffragata da due differenti interventi di prassi[3], in cui si afferma che per quanto i riguarda i servizi resi verso l’estero, sia per i contribuenti in regime dei minimi, sia i contribuenti in regime forfettario, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applicano le ordinarie regole per la territorialità. 

Si afferma inoltre che all’interno dello stesso regime forfettario può coesistere il regime forfettario con il regime del Mini One Stop Shop[4].

Ad ulteriore riprova, la stessa Agenzia delle entrate nella propria pagina informativa comunica che tutti i soggetti già iscritti Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS[5].

Essendo quindi l’One Stop Shop una versione estesa del Mini One Stop Shop, pare ragionevole supporre la possibilità per i contribuenti nel regime forfettario di subentrare in tale regime. 

[1] Articolo 41, comma 2, DL 331/93.

[2] Art. 7 Reg UE 282/2011.

[3] Circolare 22/E/2016; Circolare 75/E 2015

[4] Art- 74-sexies DPR 633/72.

3) Acquisti in ambito Europeo

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Le operazioni di acquisto di beni intracomunitario, le quali non superano l’importo di 10.000 € annuali, vengono trattati dalla normativa[1] come se fossero acquisti interni. In questo caso il fornitore emetterà fattura addebitando l’iva del proprio stato alla stregua di un contribuente privato.

Nel caso in cui il fornitore invece emetta la fattura con l’annotazione “Reverse Charge”, il forfettario dovrà liquidare l’iva come avesse superato la soglia dei 10.000.

Al superamento della soglia, o indipendentemente dalla soglia nel caso di opzione, tutti gli acquisti rientreranno nell’ambito degli acquisti intracomunitari.

Pertanto il contribuente dovrà integrare la fattura ricevuta[2] e successivamente liquidare e versare l’iva entro il 16 del mese successivo a quell’operazione con modello F24 e codice tributo iva del mese di riferimento.

Non è obbligatorio presentare il modello intrastat[3] per gli acquisti dei beni, sempre che non superi la soglia degli acquisti di 200.000 €. Ipotesi remota in quanto il limite massimo di fatturato per un forfettario è di 65.000 €.

Le prestazioni di servizi, ricevute da un soggetto con sede in uno degli stati UE, rispondono alle stesse dinamiche illustrate per gli acquisti soprasoglia, indipendentemente dall’importo del singolo servizio ricevuto. 

Pertanto non appena il contribuente in regime forfettario riceve una fattura di acquisto di servizi dovrà integrala e versare l’iva entro il 16 del mese successivo.

Non è obbligatorio presentare il modello intrastat[4] per gli acquisti dei beni, sempre che non superi la soglia degli acquisti di 100.000 €. Anche in questo caso come per i beni l’ipotesi sarebbe antieconomica dato il limite di fatturato dei forfettari di 65.000 €.

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Per quanto riguarda le vendite effettuate nel regime OSS, si applica l’iva del paese di destino.

Ciò significa che chi opera nel regime iva dell’OSS rientra nel classico meccanismo di rivalsa-detrazione dell’iva del paese dove vengono prestati i servizi dell’e-commerce diretto.

Pertanto, l’imposta relativa alle spese eventualmente sostenute nello stato di destino, nonostante non possa essere portata in detrazione dalla liquidazione iva OSS, potrà essere però recuperata mediante la procedura di rimborso iva.

Tale rimborso purtroppo non potrà però essere richiesto dai contribuenti nel regime forfettario poiché rientranti nelle casistiche di esclusione dall’applicazione dell’iva nazionale.

[1] Articolo 38 DL 331/93.

[2] Art. 17 DPR 633/72.

[3] Intra 2-bis.

4) Cessioni in ambito Extra-Europeo

Per quanto riguarda le cessioni di beni all’estero il contribuente in regime forfettario non addebita l’iva in fattura in caso di esportazione. Nel caso di esportazioni dirette[1], per le quali il contribuente dovrà conservare le bollette doganali di ingresso dei beni nel paese extraeuropeo, e nel caso di esportazioni indirette[2] il contribuente apporrà in fattura l’annotazione “non imponibile iva”. Nel caso invece di cessioni relative a beni in transito doganale non soggette ad imposta[3], il contribuente apporrà in fattura l’annotazione “operazione non soggetta”.

Lo stesso dicasi per le cessioni di servizi per le quali il contribuente dovrà apporre l’annotazione “operazione non soggetta”.

[1] Art. 8 co. 1 lett. a) dpr 633/72 e articolo 21, comma 6, lettera a) del DPR n. 633/72.

[2] articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72

[3] Art. 7-bis DPR 633/72.

5) Acquisti in ambito Extra-Europeo

Se un contribuente che aderisce al regime forfettario riceve una prestazione di servizi ad opera di un soggette con sede in un paese extracomunitario, è necessario che emetta un’autofattura e, come nel caso dell’acquisto intracomunitario, liquidare e versare l’iva entro il 16 del mese successivo a quell’operazione con modello F24 e codice tributo iva del mese di riferimento.

Purtroppo però il contribuente rientrante nel regime forfettario non potrà mai attivare lo status di “esportatore abituale” e pertanto non potrà mai effettuare degli acquisti senza l’applicazione dell’iva[1].

[1] dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del DPR 633/72.

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