Sul solco di un percorso giurisprudenziale già esistente, in un recentissimo arresto la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che la responsabilità del contribuente circa la corretta presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali (qualora per tale attività il soggetto abbia affidato ad un professionista il mandato a trasmetterle) viene meno solo in caso di comportamento fraudolento del commercialista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
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1) La sentenza della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 15324 del 3 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha affrontato il ricorso presentato da una contribuente a cui era stata contestata, al termine di una verifica fiscale, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008.
La ricorrente, però, riteneva di non poter essere considerata responsabile per quanto avvenuto, visto che per la presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali aveva conferito incarico al suo commercialista, determinando quindi, a suo avviso, una sua esclusione di responsabilità ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997.
Per questo motivo aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e vedendosi rigettare il ricorso aveva deciso di appellarsi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ma anche in questo caso il giudice di appello aveva rigettato il gravame.
Da qui il ricorso in Cassazione, che ha esaminato il caso stabilendo in primis che la CTR aveva affrontato troppo sbrigativamente la questione non avendo correttamente applicato il principio dell’esenzione dalle sanzioni in favore del contribuente in caso di condotta infedele del commercialista.
Per il principio in argomento i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato quanto già espresso in merito alla responsabilità del contribuente per omissioni del professionista nell’ordinanza n. 11832 del 2016, secondo cui “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la propria dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”[1].
Gli ermellini hanno fatto notare che la CTR ha condiviso le conclusioni della CTP nel ritenere superficiale il comportamento tenuto dalla contribuente nella vicenda esaminata, ma nel fare ciò non ha minimamente considerato che il commercialista fosse stato condannato dal Tribunale di Roma per truffa e appropriazione indebita proprio ai danni della ricorrente, avendo fatto uso di mezzi fraudolenti volti a rilasciare alla cliente ricevute di pagamento fittizie (sentenza penale che, tra l’altro, le ha riconosciuto un indennizzo pari ad € 107.572,54).
Come espresso dai giudici di Cassazione, nel caso sottoposto al loro vaglio è mancata, da parte del giudice di appello, la verifica (alla stregua della decisione penale) della sussistenza di elementi idonei ad elidere la responsabilità della contribuente e per questa ragione la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata, per un nuovo esame, allo stesso organo giudicante in diversa composizione.
[1] Così anche Corte di Cassazione sentenze n. 25580 del 18/12/2015 e n. 6930 del 17/03/2017.
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