L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è stato introdotto nell’ordinamento fiscale italiano dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti). Trattasi di una misura che, al fine di perseguire una maggiore neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla scelta delle fonti di finanziamento (tra capitale proprio e capitale di terzi), favorisce il ricorso al capitale di rischio mediante il riconoscimento di un beneficio pari al rendimento nozionale del medesimo capitale di rischio investito nelle imprese italiane. L’agevolazione è stata più volte oggetto di modifiche ed integrazioni, fino ad essere:
- abrogata dall’art. 1, comma 1080, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);
- e, infine, ripristinata - senza soluzione di continuità - dall’art. 1, co. 287, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).
A fianco della disciplina “ordinaria”, il D.L. Sostegni-bis, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, ha introdotto alcuni elementi rafforzativi dell’agevolazione in commento, ma di carattere transitorio, in quanto circoscritti ad un unico periodo d’imposta
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1) Le novità dell’ACE innovativa 2021
L’art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni Bis”, prevede un rafforzamento dell’Aiuto alla Crescita Economica denominato “ACE innovativa 2021”.
In dettaglio, il comma 2 dell’art. 19 stabilisce per il 2021:
- l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%;
- la determinazione della “base ACE” calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti “solari”);
- la rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta (quindi dall’01/01/2021 per i “solari”);
- la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un importo massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Caratteristiche | ACE "Innovativa 2021" | ACE "ordinaria" |
Anni d'imposta agevolabili | 2021 | Anni post 2010 |
Rendimento nozionale del capitale proprio | 15% | 1,3% |
Variazione del capitale | ∆ + al 31/12/2021 rispetto al 31/12/2020 | ∆ + del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 |
Rilevanza temporale degli incrementi di capitale proprio | A partire dal primo giorno del periodo d'imposta (01/01/2021 per i "solari") | Criterio del pro rata temporis |
Importo massimo ∆ + riconoscibile | 5 milioni di euro | Patrimonio netto risultante dal bilancio (escluse riserve per acquisto azioni proprie) |
La super ACE del D.L. Sostegni-bis non si sostituisce all’ACE ordinaria: come chiarito dalla relazione illustrativa al D.L. 73/2021 “resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza [rispetto ai 5 milioni di euro] e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%”.
La possibilità di fruire della c.d. “Super ACE” trasformandola in credito d’imposta ne consente l’utilizzo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi a partire dal 20 novembre 2021, dal giorno successivo agli eventi così individuati dalla norma:
- avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- rinuncia o compensazione di crediti;
- delibera dell’assemblea che destina, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
L’opzione per la trasformazione dell’ACE Innovativa in credito d’imposta, con la possibilità di usufruirne dal giorno successivo all’“incremento” del capitale proprio, ha l’evidente finalità di anticipare al 2021 - anno caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria – un beneficio che, in via ordinaria, verrebbe goduto in termini di minori imposte da versare nel 2022.
Operativamente, il comma 6 del D.L. 73/2021 individua tre modalità di utilizzo del credito d’imposta:
- in compensazione, senza limiti di importo, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97;
- chiesto a rimborso;
- ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
In tale ultima fattispecie, specifica la norma, il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, e i soggetti cessionari rispondono solo dell’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Da un punto di vista procedurale, con Provvedimento del 17.09.2021 n. 238235, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per trasformare l'Ace innovativa (introdotta dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”) in credito di imposta, e per poterne fruire, nonché le modalità di attuazione per la cessione dello stesso a terzi.
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2) Le disposizioni Anti abuso
I commi 4 e 5 dell’art. 19 del D.L. 73/2021 contengono delle clausole finalizzate ad evitare un utilizzo strumentale dell’ACE Innovativa a fronte di incrementi patrimoniali meramente temporanei e finalizzati al solo beneficio fiscale.
Sono pertanto previsti dei meccanismi di restituzione del beneficio fiscale fruito, qualora, nei due periodi d’imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si sia ridotto per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
La norma richiede, pertanto, un monitoraggio degli incrementi ACE avvenuti nel corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2021. Ai fini del godimento “integrale” della Super ACE occorrerà, pertanto, che gli incrementi posti a base del beneficio rafforzato rimangano nel patrimonio dell’impresa almeno fino alla fine del 2023.
Il legislatore ha previsto due diversi meccanismi di restituzione del beneficio in funzione delle modalità con le quali è stato utilizzato.
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Fruizione della Super ACE | Norma anti abuso |
Credito d'imposta | Art. 19, comma 4, D.L. 73/2021 |
Detassazione del reddito | Art. 19, comma 5, D.L. 73/2021 |
Qualora l’incentivo sia stato fruito avvalendosi dell’opzione per il credito d’imposta, il comma 4 prevede innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente, qualora nel 2021 si siano verificati decrementi del capitale proprio che hanno ridotto gli incrementi che hanno dato luogo al credito d’imposta; quindi, se la variazione del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 risulta inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d’imposta, il credito d’imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Analogo meccanismo di controllo è previsto per i 2 periodi d’imposta oggetto di osservazione e, quindi, per il 2022 e il 2023.
Si riporta un esempio di recapture del beneficio ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.L. 73/2021.
Anno | Increm. | Credito d'imposta Super ACE | Decr. | ∆ | Differenziale | Calcolo beneficio | Importo |
2021 | 1000 | 36 (1000x15x24) | 200 | 800 | 200 (800<1000) | (200:1000=X:36) | 7,2 |
2022 | - | - | 300 | 500 | 300 (500<800) | ((800-500):1000=X:36) | 10,8 |
2023 | - | - | 100 | 400 | 400 (400<800) | ((800-400):1000=X:36-10,8 | 3,6 |
Qualora, invece, l’ACE Innovativa sia stato fruita secondo l’ordinario meccanismo di detassazione del reddito complessivo (mediante, quindi, l’apposita variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione dei redditi), il comma 5 dell’art. 19 prevede che:
- se nel 2022 risulta una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 deve essere restituito, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo del 2022, per un importo pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2022 (senza tener conto delle perdite di bilancio);
- se nel 2023 risulta una variazione in aumento del capitale proprio inferiore rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023, per un importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023 (al netto dell’eventuale “ripresa” già effettuata nel 2022).
Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro, non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Si riporta un esempio di recapture del beneficio ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D.L. 73/2021.
Variazione in aumento cap. proprio 2021 | "A" | 1000 |
Rendimento nozionale | "B" | 15% |
Deduzione reddito complessivo 2021 | C="A"x"B" | 150 |
|
| |
Variazione in aumento cap. proprio 2022 | "D" | 800 |
Differenziale ∆ 2021 ∆ 2022 | "E"= "A"-"D" | 200 |
∆ + reddito complessivo 2022 | "F"= "E"x "B" | 30 |
|
| |
Variazione in aumento cap. proprio 2023 | "G" | 400 |
Differenziale ∆ 2021 ∆ 2023 | "H"="A"-"G" | 600 |
∆ + reddito complessivo 2023 ((1000-400)x15%)-30 | "I"= ("H"x "B") - "F" | 60 |
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