È legittima la delibera assembleare che per motivi di sicurezza prevede la partecipazione dei condomini al pagamento di una recinzione relativa ad un parco pubblico comunale adiacente al caseggiato. Questo quanto stabilito con la sentenza: Trib. Milano del 25- 02- 2021, n. 1767 .
LA VICENDA
Un edificio condominiale, suddiviso in otto scale con davanti un parco pubblico decideva di proteggersi dai malintenzionati. Infatti detta area verde comunale era mal frequentata sia di giorno, sia di notte ed era luogo di bivacco e di pericolo per gli abitanti del condominio vicino, atteso che i frequentatori del parco potevano agevolmente accedere ai portoni d'ingresso delle diverse scale del caseggiato. Del resto, lungo il perimetro dell'edificio, che si affacciava sul parco, era presente un porticato definito "piano piloty", lungo il quale si trovavano anche dei negozi i cui titolari volevano proteggersi dai malintenzionati.
Per risolvere la questione il condominio cercava di accordarsi con il Comune per la chiusura del parco pubblico; in particolare, per favorire una soluzione, l'assemblea deliberava di concorrere nella misura del 50% alla spesa di recinzione del parco che sarebbe stata sostenuta dal Comune, subordinando il contributo all'ottenimento dell'assenso da parte della stessa Autorità comunale di poter chiudere interamente (a spese del condominio) il porticato condominiale; tale delibera non veniva impugnata.
A seguito di questa delibera l'amministratore condominiale partecipava ad una conferenza di servizi con il municipio di zona, al termine della quale veniva elaborata un'ipotesi di accordo che prevedeva la recinzione del parco a spese del Comune ed il concorso del condominio alla spesa nella misura del 50% con chiusura del "piano piloty", area condominiale assoggettata a servitù pubblica di passaggio, nelle ore notturne, in maniera tale da rispettare gli orari di chiusura degli esercizi commerciali.
Successivamente i condomini, con apposita delibera, procedevano all’approvazione progetto di chiusura dell’area verde comunale e del piano piloty secondo gli accordi sopra detti.
Due condomini, però, impugnavano tale decisione che ritenevano illegittima in quanto l’assemblea aveva previsto di assumersi costi relativi ad opere da eseguirsi nel parco pubblico di proprietà comunale, non costituenti parti comuni; in ogni caso ritenevano nulla la delibera nella parte in cui si escludevano i condomini di due scale, non prospicenti al parco, dal contribuire alle spese di recinzione.
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1) La questione: chi decide e chi paga per gli interventi per la sicurezza
LA QUESTIONE
Si deve considerare legittima la delibera assembleare che, per motivi di sicurezza, prevede la partecipazione dei condomini al pagamento di una recinzione relativa ad un parco pubblico comunale adiacente al caseggiato?
LA SOLUZIONE
Il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima la delibera ma non nella parte in cui ha escluso i condomini delle scale non prospicenti al parco dalla partecipazione alle spese di recinzione. In particolare, secondo il giudice milanese, non è rilevante che gli interventi siano stati effettuati parzialmente al di fuori del condominio, essendo invece determinante che la recinzione del bene del Comune e del piano piloty porti un immediato vantaggio diretto alla sicurezza, salubrità e decoro di tutto il condominio, garantendo anche un migliore e più comodo uso dei beni comuni condominiali.
La decisione del Tribunale di Milano ha precisato che la spesa per l'installazione di una recinzione a chiusura di un parco pubblico adiacente il condominio, non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria.
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2) Riflessioni conclusive su problemi di igiene e sicurezza in area condominiale
Sulla decisione del Tribunale di Milano si deve considerare che l'art. 1120 c.c. in tema di innovazioni dei beni comuni stabilisce che i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; del resto tali opere rispettano pienamente i limiti previsti dall’art. 1120 c.c., ultimo comma, non potendo certo pregiudicare la stabilita o la sicurezza del fabbricato, né alterarne il decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
È pienamente condivisibile anche la soluzione adottata in relazione il "piano piloty" con negozi che, in considerazione dell’assoggettamento a servitù pubblica di passaggio dello stesso, il Comune ha deciso di chiudere ma nel rispetto degli orari delle attività commerciali.
A tale proposito, è stato affermato in altra occasione che si deve considerare illegittima quell’ordinanza contingibile e urgente che, motivata da ragioni di igiene e sicurezza pubblica, ordina la chiusura senza limiti di tempo dei cancelli di accesso di un’area condominiale soggetta ad uso pubblico.
Tali provvedimenti non possono essere adottati senza limiti di tempo per governare in modo stabile e strutturale i problemi di igiene e di sicurezza riscontrati nel corso degli anni in un’area condominiale (Tar Piemonte 28/10/2016 n. 1357).