Con nota n. 7551 del 7 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), D.lgs. n. 117/2017.
La nota viene emanata in considerazione del fatto che sono stati posti dagli ETS alcuni quesiti e, in particolare:
- quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, considerato che dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza: da un lato la nomina da parte dell’Assemblea, dall’altro quella da parte dell’organo di amministrazione (generalmente denominato “Consiglio direttivo”);
- se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo; ciò in particolare potrebbe comportare criticità qualora l’organo di amministrazione sia monocratico;
- se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di superare la previsione di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi sociali sia rimessa all’Assemblea dei soci.
In proposito l’art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano, tra l’altro, le regole per l’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente.
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1) Nomina del Presidente nelle Associazioni di Terzo settore
Nello specifico, per le Associazioni riconosciute o non riconosciute, spetta all’Assemblea, il potere di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (art. 25, comma 1, lett. a).
Tuttavia, nel caso di enti aventi un numero di associati non inferiore a 500, ovvero in ipotesi di reti associative, si prevede la possibilità di derogare a tale principio, purchè sia comunque garantito il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza degli associati e quello di elettività delle cariche sociali (artt. 25 comma 2 e 41 comma 10, CTS).
In armonia con i principi costituzionali di libertà organizzativa delle associazioni (art. 18 Cost.) e di pluralismo sociale (art. 2 Cost.) il richiamato art. 25, comma 1, lettera a) del Codice stabilisce la regola per cui la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell’organo assembleare: tale volontà potrà essere declinata nello statuto sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita all’organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare).
Di conseguenza, il Ministero chiarisce che risulta lesiva del necessario primato assembleare ogni previsione statutaria che riservi la nomina del Presidente, ad esempio, solo ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un’estrazione a sorte.
Si ricorda comunque che, anche nell’ipotesi di elezione indiretta del presidente, proprio perché tale individuazione è comunque fondata su di una volontà assembleare, deve essere garantito, in capo all’assemblea, il potere di revoca nei confronti del presidente, al pari delle competenze dell’assemblea in tema di responsabilità.
In altri termini, non è il dato formale della menzione statutaria del presidente nel novero degli organi sociali ad assumere rilevanza pregnante, quanto piuttosto il profilo sostanziale del rispetto del primato assembleare nelle forme dirette o indirette.
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2) Nomina dell’organo di controllo di Fondazioni di Terzo settore
Relativamente alle Fondazioni, viene fatta salva l’ipotesi dell’esistenza di un organo assembleare o di indirizzo che abbia i seguenti requisiti:
- la costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria;
- lo statuto stabilisca in capo a tale organo il compito di controllo;
- tale potere sia previsto compatibilmente con la natura dell’ente quale fondazione nonchè nel rispetto della volontà del fondatore”, consentendo l’applicabilità delle disposizioni in materia di competenze dell’assemblea.
Più in generale, il Codice, come noto, si limita a prevedere la nomina dell’organo di controllo, senza individuare il soggetto cui essa spetti (soggetto che non è necessariamente un altro organo del medesimo ente, potendo essere anche un soggetto esterno), considerata la peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore.
Tuttavia per il Ministero, la possibilità che competa ad un amministratore monocratico la nomina dell’organo di controllo sembrerebbe peraltro un’ipotesi “di scuola”, in concreto abbastanza irrealistica, considerato che in tal caso l’organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore.
Si ricorda anche che l’organo di controllo, a prescindere dalle modalità di nomina, è titolare di una propria responsabilità (art. 28 CTS, art. 2407 c.c.) nei confronti, oltre che dell’ente, dei soggetti terzi e dei fondatori; infine che a tutela del patrimonio e della volontà dei fondatori il codice civile ha previsto un peculiare ruolo in capo all’autorità governativa, che ai sensi dell’art. 90 del Codice del terzo settore è rinvenibile nell’Ufficio del RUNTS.
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