Con Dpcm 16 aprile 2021 viene stabilita la disciplina del riparto del 2 per mille a favore di associazioni culturali. Destinatari di questa misura risultano le associazioni senza scopo di lucro di cui al libro primo del codice civile che abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultino esistenti da almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione
Il legislatore fissa anche precise scadenze ai fini del perfezionamento della procedura.
In particolare, entro il 10 giugno 2021 il Ministero della cultura ha l’onere di trasmette gli elenchi definitivi, dei soggetti ammessi al riparto e di quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all’Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.
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1) Nuovi obblighi a carico dei beneficiari
Si evidenzia che vengono posti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari del contributo e le norme in materia sono mutuate direttamente dal Dpcm del 23 luglio 2020 inerente il 5 per mille.
In particolare, i beneficiari destinatari delle quote devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Ministero della cultura.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse poi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
Tale termine per la rendicontazione trova applicazione anche per i contributi erogati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 per i quali, a causa delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i soggetti beneficiari non abbiano potuto svolgere le previste attività.
A tal fine, la stessa amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Tuttavia, gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione: tale documentazione dovrà comunque essere redatta entro un anno dalla ricezione degli importi e conservata per 10 anni.
Da sottolineare che i beneficiari del contributo del due per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.
I beneficiari hanno anche l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
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2) Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo di pubblicazione
Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la richiamata pubblicazione sul sito web, assegnando un termine di trenta giorni. In ipotesi di inerzia del soggetto obbligato verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie verranno poi versati sul pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale o, in subordine, avvalendosi delle altre modalità contemplate delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato.
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3) Modalità e termini per il recupero di somme
I contributi del due per mille erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
- qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto espressamente previsto nel decreto in esame
- qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
- qualora, a seguito di controlli, l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;
- qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime.
L’amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria.
Il recupero del contributo comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
Qualora l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Resta comunque salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.
4) Conclusioni
La previsione normativa si inserisce in un contesto di finanziamenti a favore delle organizzazioni non profit, che tende a garantire un reale ed effettivo orientamento di risorse verso organismi non lucrativi caratterizzati dallo svolgimento di attività sociali. Lo sviluppo di queste nuove modalità di finanziamento risulta essere, senza dubbio, una opportunità di crescita per le organizzazioni non lucrative, soprattutto in una prospettiva di maggiore indipendenza economica rispetto all’intervento pubblico.
Si ricorda che le scelte del due per mille, cinque per mille (e anche otto per mille) non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse e non determinano maggiori imposte dovute; la scelta ovviamente è una facoltà per il contribuente e non un obbligo.