La normativa fiscale internazionale non appare spesso semplice da decifrare. Il più delle volte, un contribuente (specie se lavoratore dipendente) non ha alcuna contezza dei propri obblighi dichiarativi e, conseguentemente, delle eventuali imposte da corrispondere allo Stato. Al fine, dunque, di evitare brutte sorprese (avvisi di accertamento relativi a precedenti dichiarazioni omesse e imposte evase), cerchiamo di capire bene quando sorgono tali obbligazioni e, nel caso, come procedere in maniera corretta.
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1) Verifica della residenza
Il primo elemento da verificare è la residenza.
Se un soggetto (anche non cittadino italiano) ha la propria residenza in Italia, dovrà tener conto che il nostro Paese applica il “principio della tassazione mondiale” e pertanto avrà l’obbligo di dichiarare al Fisco locale tutti i redditi percepiti in qualunque nazione. Sostanzialmente, in forza a una presunzione di legge, coloro che risultano iscritti all’Anagrafe italiana per almeno 183 giorni l’anno (184 se l’anno è bisestile), verranno automaticamente considerati fiscalmente residenti in Italia per l’intero anno solare.
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2) Analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni
Una volta presa coscienza della propria residenza fiscale italiana, al fine di sapere quali sono gli eventuali obblighi tributari locali che ne conseguono, sarà necessario andare ad analizzare la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Paese straniero presso il quale sono stati prodotti i redditi di lavoro dipendente.
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3) Il credito di imposta
Orbene, avendo assodato di essere considerati fiscalmente residenti in Italia e di avere percepito redditi di lavoro dipendente all’estero, si pone il problema di come adempiere in Italia agli obblighi fiscali che ne conseguono, fermo restando che il modello convenzionale OCSE prevede due possibili metodi da utilizzare al fine di non essere assoggettati, per gli stessi redditi, a una doppia tassazione, sia in Italia che nello Stato estero: il metodo dell’esenzione e il metodo del credito d’imposta. L’Italia adotta il secondo (art. 165, comma 1, TUIR):
Le imposte estere si considerano pagate a titolo definitivo quando esse non sono ripetibili o è stata presentata la dichiarazione dei redditi all’estero o vi è un’apposita certificazione di definitività dell’imposta, rilasciata dalle Autorità estere.
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4) Il reddito da dichiarare: effettivo o convenzionale
La normativa di riferimento (art. 51, comma 8-bis, TUIR) stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.
Seppure taluni ritengano che l’adozione delle “retribuzioni convenzionali” in sostituzione delle retribuzioni effettivamente percepite sia una sorta di facoltà lasciata al contribuente, a parere di chi scrive, il chiaro tenore letterale della disposizione non pare confermare tale interpretazione. Pertanto, i redditi da esporre nella prima sezione del quadro RC (redditi di lavoro dipendente), fascicolo 1 del modello, saranno quelli che sono riportati nelle tabelle annualmente approvate con apposito decreto ministeriale.
5) La compilazione della dichiarazione
Quadro RC
- Importo retribuzioni effettive relative all’anno fiscale italiano (decurtate dei contributi obbligatori trattenuti e incrementate di eventuali benefit)
Ovvero
- Importo retribuzioni convenzionali relative all’anno fiscale italiano
- Numero giornate di lavoro
- No codice fiscale datore di lavoro estero
Quadro RP
- Contributi obbligatori relativi a redditi assoggettati a tassazione in Italia e non pre-dedotti dal totale delle retribuzioni
- Contributi facoltativi riferiti a redditi assoggettati a tassazione in Italia
- Ogni altra eventuale spesa ammessa dalla normativa tributaria
Quadro CE
Tale quadro deve essere in sostanza compilato inserendo negli appositi righi i dati identificativi dello Stato, del reddito e dell’imposta estera. In genere è poi il software (una volta confermato il quadro NR con l’importo del reddito complessivo del contribuente) a effettuare il ricalcolo e definire l’importo del credito d’imposta spettante.