Il Ministero del lavoro con nota (registro ufficiale U.0007180), datata 28 maggio 2021 fornisce chiarimenti in merito alla necessità di vidimazione dei registri dei volontari come già previsto dal decreto del Ministro dell’Industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1992, anche se tale onere non risulta disciplinato dal Codice del Terzo settore.
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1) La figura del volontario del Terzo settore
Come noto, il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro (v. art. 17, comma 1, Dlgs. n. 117/2017.).
Si ricorda che il Codice definisce il volontario come «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 17, comma 1, CTS).
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ma al volontario stesso possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Tuttavia, in ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Inoltre, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese nonché sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (questa disposizione non si applica, però, alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi).
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Per altro verso, non si considera volontario, ai sensi del Codice di Terzo settore, l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Le predette disposizioni non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonchè agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (in materia di Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)
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2) Il Registro dei volontari. Adempimenti
In precedenza, con decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) datato 14 febbraio 1992 (e successivamente modificato con decreto del 16 novembre 1992) si prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui:
- la numerazione progressiva delle pagine,
- la bollatura in ogni pagina,
- l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Tale adempimento si poneva in attuazione dell’art. 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991 nonché del relativo obbligo assicurativo.
Si sottolinea come il citato decreto del 1992 non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, in materia di obbligo di assicurazione obbligatoria dei volontari, esteso a tutti gli ETS.
Al riguardo, il Codice stabilisce che gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
La nota conclude quindi con la constatazione per cui anche se il CTS non prevede espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: nel dettaglio, proprio l’onere di vidimazione del registro con le modalità sopra descritte costituisce una forma di garanzia per la veridicità del documento e per prevenire una possibile alterazione dei contenuti (ad esempio, sopprimendo o inserendo delle pagine).
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