Le problematiche relative agli effetti reddituali o patrimoniali conseguenti alla distribuzione di riserve delle società IRES sono suscettibili di notevoli sviluppi interpretativi, in considerazione delle varie tipologie di riserve e della loro differente natura, ascrivibile al “capitale” dell’impresa ovvero ad utili accantonati. Occorre quindi distinguere le riserve di capitali dalle riserve di utili, e tra queste ultime (suscettibili di effetti sul reddito dell’impresa), le riserve in sospensione di imposta da quelle tassabili (in caso di distribuzione, ovvero in ogni ipotesi di utilizzo). Va inoltre considerato che la distribuzione di riserve ai soci – anche per effetto di operazioni straordinarie, come si dirà - genera in capo agli stessi effetti diversi dipendenti dalla tipologia delle riserve interessate.
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1) Riserve 2021: aspetti generali
Le riserve iscritte nel patrimonio netto delle imprese possono rientrare in diverse tipologie, suscettibili di trattamenti molto differenti ai fini delle imposte sui redditi. In generale si distingue tra:
- riserve di capitale;
- riserve di utili,
- riserve in sospensione di imposta.
Per quanto riguarda la prima tipologia (riserve di capitale), la distribuzione non dà luogo a tassazione in capo alla società. Le riserve di utili invece, se distribuite, non danno luogo a tassazione in capo alla società, mentre il soggetto percipiente è tassato al momento dell'incasso secondo le modalità previste per i dividendi. Le riserve in sospensione di imposta, infine, se distribuite concorrono a formare il reddito della società e sono soggette a imposizione anche in capo ai soci. All’interno di tale ultima tipologia si distingue tra:
- riserve tassate solo in caso di distribuzione
- riserve tassate in caso di distribuzione o di utilizzo (ad esempio se non ricostruite nell’ipotesi di operazioni straordinarie).
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2) Riserve: gli effetti della distribizione
La distribuzione di riserve da parte delle società può causare in capo ai soci le conseguenze reddituali o patrimoniali di cui all’art. 47 del TUIR, in base al quale:
- se avviene una distribuzione di riserve di utili, i relativi proventi concorrono al reddito imponibile dei soci secondo le regole degli artt. 89, 47 e 44 (relativamente ai soggetti IRES, per il 5% dell’ammontare; relativamente ai soggetti IRPEF esercenti attività di impresa, per il 58,14% dell’ammontare; relativamente ai soggetti IRPEF non esercenti attività di impresa, alla stregua di redditi di capitale, cioè con ritenuta alla fonte del 26% sull’intero ammontare
- se si tratta di distribuzione di riserve di capitale, gli stessi proventi non concorrono al reddito ai sensi dell’art. 47 co. 5 TUIR, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;
- se disponibili, si considerano prioritariamente distribuiti – rispetto alle riserve di capitale - le riserve di utili e gli utili d’esercizio, per la parte di essi non accantonata in sospensione d’imposta (art. 47 co. 1 TUIR).
Quella introdotta dal legislatore è una presunzione assoluta, intesa a evitare che le distribuzioni formalmente qualificate nelle tipologie di cui all’art. 47, co. 5 (riserve di capitale, derivanti da riserve costituite con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta) possano in realtà celare distribuzioni di utili, che in tal modo otterrebbero l’esclusione dal reddito imponibile dei percipienti. La presunzione si rende applicabile solamente se vi sono riserve di utili liberamente disponibili. Essa non opera se, accanto a riserve di capitale, sono presenti solo riserve di utili indisponibili, quali ad esempio quelli accantonati a riserva legale o a riserva per l’acquisto di azioni proprie.
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3) Eccedenze del valore fiscale nelle riserve 2021
In caso di distribuzione di riserve di capitale, se le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci eccedono il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 04.08.2004, n. 36/E (par. 4), l’eccedenza concorre al reddito, per i soggetti IRES e per quelli IRPEF esercenti attività d’impresa, come plusvalenza (eventualmente, se in possesso dei prescritti requisiti, totalmente o parzialmente esente da imposizione); per i soggetti IRPEF non imprenditori, la stessa eccedenza concorre invece integralmente al reddito come utile di capitale (circolare dell’Agenzia delle Entrate 16.06.2004, n. 26/E - par. 3.1; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E cit. - par. 5 e relativi sottoparagrafi).
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4) Riserve di utili 2021
Se ad essere distribuita è una riserva di utili, la distribuzione è soggetta alle norme che disciplinano la distribuzione di dividendi. Originariamente fissata (all’esordio della “riforma IRES” del 2004) nel 40%, la quota percentuale di imposizione IRPEF per gli utili percepiti da soci persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate è stata elevata, passando dapprima al 49,72%, per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, e in seguito al 58,14% dell’ammontare del dividendo (D.M. 26.05.2017).
Tale ultima percentuale riguarda gli utili qualificati prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
Sempre se i soci percettori sono persone fisiche, si tratta dei soli utili prodotti dalla società nel 2017, dato che a partire dal 2018 la tassazione è stata uniformata per gli utili qualificati e non, con ritenuta a titolo di imposta ed aliquota “fissa” del 26% che grava sul 100% degli utili – cfr. art. 1, co. 1005, L. 27.12.2017, n. 205). Se invece i soci sono costituiti da “imprese IRPEF”, la tassazione rimane quella ordinaria sul 58,14% del dividendo.
5) Riserve tassabili 2021
Queste riserve, generalmente, accolgono plusvalori non assoggettati a tassazione (o assoggettati a tassazione in modo parziale), che vengono assoggettati ad imposizione a seguito del verificarsi dell'evento, previsto dalle singole leggi istitutive, che fa cessare lo stato di sospensione. Le riserve sono di due tipi: •tassabili in ogni caso; •tassabili solo in caso di distribuzione (si tratta, ad esempio, delle riserve di rivalutazione monetaria). Per le riserve tassabili del primo “gruppo”, qualsiasi utilizzo fa cessare la sospensione di imposta (non solo la distribuzione ai soci, ma anche l'utilizzo a copertura perdite); per quelle del secondo “gruppo”, invece, solamente la distribuzione ai soci fa cessare lo stato di sospensione e causa l’imposizione.