HOME

/

FISCO

/

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2024

/

IL RAVVEDIMENTO DEL MODELLO F24 A ZERO E A DEBITO CON COMPENSAZIONE NON PRESENTATO

Il ravvedimento del modello F24 a zero e a debito con compensazione non presentato

È possibile sanare l’omissione della trasmissione del modello F24 con compensazione, a zero o a debito, versando una sanzione, anche in misura ridotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ritardato versamento di una imposta, che si sarebbe dovuta versare tramite modello F24, rappresenta la modalità ordinaria dell’esercizio del ravvedimento operoso, che si risolve nel versamento di una sanzione ridotta, in percentuale sull’importo non versato più gli interessi.

Un caso particolare di ravvedimento operoso di un modello F24 non presentato è quello che si realizza quando sul modello omesso è stata operata una compensazione.

Le modalità d’effettuazione di una compensazione sono disciplinate dall’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997, il quale, come regola generale, permette la compensazione di tutte le imposte che possono transitare dal modello F24, con l’eccezione di quei casi per i quali una disposizione normativa specifica ne preclude il versamento utilizzando altri crediti in compensazione.

Per contro, possono essere oggetto di compensazione anche le sanzioni e gli intessi dovuti per il ravvedimento del modello F24 omesso.

La compensazione è una operazione che può essere effettuata a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di riferimento del credito; fa eccezione il credito di importo superiore ai 5.000 euro derivanti da una dichiarazione annuale, il quale può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione in cui il credito è esposto, sempre che la dichiarazione presenti il visto di conformità del professionista, requisito, questo, divenuto, oggi, necessario per la legittima compensazione di un credito da dichiarazione che eccede tale soglia.

Così come il versamento di una imposta (o di un contributo) avviene tramite modello F24, il loro versamento con compensazioneparziale o totale, avviene utilizzando il medesimo modello, solo che, in questo caso, questo dovrà essere trasmesso, necessariamente, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La mancata presentazione di un modello F24 di importo pari a zero per effetto delle compensazioni operate ha natura omissiva (i tributi e i contributi qui esposti sono non versati), motivo per cui sarà necessario provvedere al ravvedimento spontaneo.

1) Il modello F24 a zero con compensazione

La ritardata presentazione di un modello F24 con compensazione, che presenta un importo finale pari a zero, in base al comma 2-bis dell’articolo 15 del Decreto Legislativo numero 471 del 1997, comporta una sanzione di 50 euro se il ritardo è pari o inferiore ai 5 giorni, e di 100 euro se il ritardo è superiore.

Con questi importi sarà sanzionato il contribuente che farà transitare dai canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate un F24 con compensazione oltre il termine di scadenza, senza provvedere alla regolarizzazione spontanea della posizione.

Il contribuente che invece vorrà regolarizzare spontaneamente la sua posizione, lo potrà fare versando, sempre tramite modello F24, una sanzione in misura ridotta, utilizzando il codice tributo 8911 e indicando come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione, pari a:

  • 5,56 euro per un ritardo pari o inferiore ai 5 giorni (1/9 di 50 euro);
  • 11,11 euro per un ritardo superiore ai 5 giorni ma inferiore ai 90 (1/9 di 100 euro);
  • 12,50 euro per un ritardo superiore ai 90 giorni ma inferiore a 1 anno (1/8 di 100 euro);
  • 14,29 euro per un ritardo superiore a 1 anno ma inferiore a 2 anni (1/7 di 100 euro).

Ai fini del calcolo dei giorni di ritardo del versamento ordinariamente si computano i giorni lavorativi, mentre per il computo degli anni il conteggio sarà su base solare.

2) Il modello F24 a debito con compensazione

Nel caso similare, ma non uguale, in cui sul modello F24 omesso sarà operata una compensazione ma, nonostante ciò, questo presenti comunque un saldo a debito, fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento con le modalità telematiche prescritte, quindi utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del corretto calcolo degli oneri da ravvedimento si dovrà effettuare una scissione del modello in due parti.

Per la ritardata presentazione del modello F24 con compensazione saranno dovute le medesime sanzioni già viste per il caso precedente, in misura ridotta o meno, a seconda che la regolarizzazione sia spontanea o meno.

Invece, per il ritardato versamento dell’importo dell’imposta (o del contributo) che eccede la compensazione, che coinciderà con il saldo a debito del modello F24, saranno dovute le ordinarie sanzioni da ravvedimento operoso, in misura percentuale, maggiorate degli interessi, calcolate secondo le modalità prescritte dall’istituto, e per un approfondimento delle quali si rimanda all’articolo Ravvedimento operoso 2021: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IMU 2024 · 26/09/2024 Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede

Il MEF specifica che non è omessa, ma tardiva, la dichiarazione IMU presentata oltre 90 giorni dalla scadenza, ossia oltre 90 giorni dal 30 giugno

Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede

Il MEF specifica che non è omessa, ma tardiva, la dichiarazione IMU presentata oltre 90 giorni dalla scadenza, ossia oltre 90 giorni dal 30 giugno

Adempimento collaborativo: le regole per il ravvedimento operoso

In GU del 10.09 le regole per ravvedimento operoso nel nuovo adempimento collaborativo: vediamo come si avvia la procedura

Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento

La procedura di ravvedimento nell'ambito dell'adempimento collaborativo; pubblicato in GU il Regolamento con tutte le istruzioni (Decreto del MEF del 31.07.2024 n. 126)

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.