La tassazione operata dal sostituto d’imposta per conto dell’Erario, rispetto ai redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati, avviene in via previsionale nel corso del periodo d’imposta. L’ammontare delle ritenute IRPEF effettivamente dovute dal collaboratore, è determinato in sede di conguaglio di fine anno, quando è noto il reddito totale. Identica sorte in caso di cessazione del rapporto.
Le operazioni di conguaglio determinano pertanto:
- l’importo dell’IRPEF lorda dovuto per l’anno di riferimento ovvero sino alla data di interruzione del contratto;
- l’ammontare effettivo delle detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico oltre all’ulteriore detrazione;
- sottraendo l’ammontare delle detrazioni dall’IRPEF lorda, l’importo dell’IRPEF netta dovuta dal collaboratore;
- l’importo dell’addizionale regionale da trattenere l’anno successivo;
- l’importo del saldo addizionale comunale;
- l’ammontare dell’acconto addizionale comunale.
Il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio:
- di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo quello di riferimento;
- di fine rapporto, alla cessazione del contratto.
Con riferimento ai collaboratori possono presentarsi una serie di situazioni particolari, in primis quelle determinate dall’erogazione di redditi da parte di una pluralità di committenti. Analizziamo la tematica in dettaglio.
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1) Reddito di riferimento
Il reddito di riferimento per il conguaglio di fine anno è quello totalizzato nell’anno solare, ivi comprese le somme erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo, cosiddetto “principio di cassa allargato”.
Non entrano nel conteggio del conguaglio i redditi soggetti a tassazione separata ovvero gli arretrati relativi all’anno precedente.
2) Conguaglio positivo e Conguaglio negativo
Conguaglio positivo
Nel caso in cui le imposte pagate nell’anno dal collaboratore siano di importo superiore a quelle effettivamente dovute, in sede di conguaglio dovrà essere rimborsato quanto trattenuto in eccedenza (conguaglio positivo).
Conguaglio negativo
Il conguaglio negativo si realizza a fronte di un’IRPEF netta trattenuta nel periodo d’imposta, in misura inferiore rispetto a quella effettiva.
La differenza sarà recuperata nel cedolino che sconta le operazioni di conguaglio, di norma coincidente con quello del mese di dicembre.
Se i compensi percepiti dal contribuente entro il 28 febbraio non sono capienti per effettuare il prelievo a titolo di conguaglio negativo, il contribuente può:
- chiedere al sostituto d’imposta di versare l’importo delle ritenute ancora dovute;
- autorizzare il sostituto d’imposta ad effettuare il prelievo delle imposte dovute nei periodi di paga successivi, applicando un interesse dello 0,50% mensile.
Le ritenute comunque non trattenute per cessazione del rapporto o per compensi incapienti, devono essere segnalate all’interessato, il quale dovrà provvedere al pagamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
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3) Atri redditi
In sede di conguaglio, il sostituto può tener conto di redditi ulteriori rispetto a quelli dallo stesso corrisposti, a patto che il collaboratore ne faccia espressa e documentata richiesta.
Il contribuente che nel periodo d’imposta ha percepito redditi da più committenti, datori di lavoro o enti (ad esempio INAIL o INPS), può chiedere al soggetto che effettua il conguaglio di fine anno, di tenere conto di tutte le somme percepite.
In caso contrario, la presenza di redditi percepiti da soggetti diversi, obbliga l’interessato a ricalcolare l’imposta IRPEF dovuta presentando la dichiarazione modello 730 o Redditi.
4) Crediti d'imposta
Le operazioni di conguaglio di fine anno, grazie al reddito effettivo del periodo d’imposta, stabiliscono se il contribuente ha diritto o meno al credito d’imposta pari ad euro 1.200,00 cosiddetto “trattamento integrativo”.
La misura, spettante a chi totalizza redditi sino a 28 mila euro, può essere:
- anticipata in ciascun periodo di paga dal sostituto d’imposta, in misura pari a 100 euro mensili;
- richiesta dal collaboratore in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto;
- non richiesta dal collaboratore.
In sede di conguaglio, il sostituto, sulla base dei redditi effettivi dell’anno, stabilisce:
- l’importo definitivo del bonus fiscale, eventualmente rimborsando o trattenendo quanto non erogato nei singoli periodi di paga o corrisposto in eccedenza;
- l’importo eventualmente spettante a titolo di trattamento integrativo, nei confronti del collaboratore che ha chiesto l’applicazione in sede di conguaglio di fine anno.
Con esclusivo riferimento al periodo d’imposta 2020, le operazioni di conguaglio hanno interessato anche il “Bonus Renzi”, riconosciuto per le prestazioni effettuate sino al 30 giugno 2020.
5) Detrazioni
Il conguaglio di fine anno o fine rapporto è altresì l’occasione per erogare o trattenere le detrazioni fiscali.
Grazie infatti all’ammontare definitivo del reddito imponibile IRPEF, il sostituto d’imposta può:
- determinare l’ammontare spettante per le detrazioni da lavoro dipendente o per redditi assimilati, nonché per familiari a carico;
- definire l’ammontare dell’ulteriore detrazione.
Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico, in sede di conguaglio:
- il sostituto d’imposta può trattenere le detrazioni di cui il collaboratore non aveva diritto, in quanto il familiare ha superato il reddito di euro 2.840,51 ovvero è deceduto;
- il sostituto d’imposta può riconoscere le detrazioni spettanti e non erogate nei singoli periodi di paga, in quanto il collaborare non aveva segnalato la vivenza a carico di un familiare.
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