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NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 I VERSAMENTI SOSPESI PER COVID 19

Nella dichiarazione dei redditi 2021 i versamenti sospesi per Covid 19

Previsto un nuovo prospetto uguale per SC, SP e PF per accogliere tutti i versamenti sospesi per l'emergenza sanitaria Covid 19

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Nel modello Redditi 2021 delle persone fisiche, società di persone e società di capitali, è stato inserito un nuovo prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d’imposta 2020, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19. 

Il prospetto è contenuto nel rigo RS480  dove va indicato:

• in colonna 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19”;

• nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Di seguito l'elenco dei versamenti sospesi con i relativi codici:

1) Soggetti con residenza nei Comuni Dpcm 23 febbraio 2020

Con il codice 2 - andranno indicati i versamenti sospesi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i Soggetti che alla data del 21 febbraio avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020

Trattasi dei seguenti Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia: 

a) Bertonico; 

b) Casalpusterlengo; 

c) Castelgerundo; 

d) Castiglione D'Adda; 

e) Codogno; 

f) Fombio; 

g) Maleo;

h) San Fiorano; 

i) Somaglia; 

j) Terranova dei Passerini. 

Nella Regione Veneto: 

a) Vo

2) Ritenute di acconto di soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel 2019

Con il codice 3 - andranno indicate le Ritenute di acconto non operate e versate entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 , dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 (art. 19 D.L. n. 23/2020).

Le istruzioni ai modelli ricordano che: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 (cfr. risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020). 

Per il punto rimandiamo alla lettura di questo articolo Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto

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3) Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi

Con il codice 10 andrà indicato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020 e  prorogato al 10 dicembre 2020.

La proroga riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno usufruito della proroga del  termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020 e prorogato al 10 dicembre 2020.  (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020)

4) Versamento secondo acconto per imprese e professionisti con ISA

Con il codice 11 andranno indicati  i versamenti della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020 e prorogato al 30 aprile 2021  per  i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. 

Leggi: Secondo acconto imposte 2020: rinvio per tutti al 10 dicembre

La proroga riguarda:

• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);

• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).

5) Versamenti sospesi per lo Sport

Il codice 14 riguarda le  Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020, (art. 1, c. 36, L. 178/2020)

Per tali soggetti la sospensione dei termini di versamento riguarda le imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 

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