Nel modello Redditi 2021 delle persone fisiche, società di persone e società di capitali, è stato inserito un nuovo prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d’imposta 2020, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19.
Il prospetto è contenuto nel rigo RS480 dove va indicato:
• in colonna 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19”;
• nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Di seguito l'elenco dei versamenti sospesi con i relativi codici:
Ti potrebbero interessare anche gli ebook e fogli di calcolo relativi ai Dichiarativi 2024:
- 730/2024 e spese detraibili e crediti d'imposta (eBook)
- Calcolo IRES e IRAP 2024 - Redditi Società di Capitali
- Criptovalute e dichiarazione dei redditi (eBook 2023)
Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo
1) Soggetti con residenza nei Comuni Dpcm 23 febbraio 2020
Con il codice 2 - andranno indicati i versamenti sospesi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i Soggetti che alla data del 21 febbraio avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020
Trattasi dei seguenti Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo
Ti potrebbero interessare gli ebook e fogli di calcolo relativi ai Dichiarativi 2024:
- Le perdite di esercizio (eBook 2024)
- Redditi esteri in dichiarazione 2024 (Pacchetto eBook)
- Guida alla compilazione del Quadro RW 2024 (eBook)
Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo
2) Ritenute di acconto di soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel 2019
Con il codice 3 - andranno indicate le Ritenute di acconto non operate e versate entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 , dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 (art. 19 D.L. n. 23/2020).
Le istruzioni ai modelli ricordano che: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 (cfr. risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020).
Per il punto rimandiamo alla lettura di questo articolo Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto
Ti consigliamo la circolare del giorno n.85 Le novità del modello Redditi SP 2024
Visita il focus sulle Speciale Dichiarazioni fiscali - Raccolta di documenti in pdf, guide professionali rivolte ad aziende e consulenti, Circolari, fogli di calcolo e libri di carta sulle Dichiarazioni fiscali
Potrebbe interessarti anche Modello IVA 2024 (Foglio Excel)
3) Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi
Con il codice 10 andrà indicato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020 e prorogato al 10 dicembre 2020.
La proroga riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno usufruito della proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020 e prorogato al 10 dicembre 2020. (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020)
4) Versamento secondo acconto per imprese e professionisti con ISA
Con il codice 11 andranno indicati i versamenti della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020 e prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti.
Leggi: Secondo acconto imposte 2020: rinvio per tutti al 10 dicembre
La proroga riguarda:
• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);
• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).
Ti consigliamo:
- Chiusura dei conti e redazione del Bilancio 2023 eBook
- Check-list formazione Bilancio d'esercizio 2023
- Bilancio di esercizio 2023 (eBook 2024)
Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo.
5) Versamenti sospesi per lo Sport
Il codice 14 riguarda le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020, (art. 1, c. 36, L. 178/2020)
Per tali soggetti la sospensione dei termini di versamento riguarda le imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.