La Circolare del 22 aprile scorso costituisce la versione aggiornata di quella pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’aprile 2019.
Il CNDCEC ha ribadito che il sistema di amministrazione e controllo degli ETS è un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti ed ha integrato la precedente versione con i riferimenti al decreto istitutivo del Registro Unico Nazionale.
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori ma l’organo di controllo, se esistente, può sostituire l’organo amministrativo nel caso in cui questo risulti inadempiente. La stessa nomina dell’organo di controllo e/o del revisore va iscritta entro 30 giorni nel RUNTS ai sensi dell’art. 20 del d.m. n. 106/2020.
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1) Lacune inerenti all’organo di controllo
Per quanto riguarda l’attività dell’organo di organo di controllo, il Consiglio Nazionale evidenzia che, ancora, mancano nel CTS espliciti richiami alla disciplina del collegio sindacale in materia di:
- riunioni (art.2404, c.c.),
- intervento nelle adunanze (art. 2405, c.c.),
- omissioni degli amministratori e potere di convocazione dell’assemblea (art. 2406, c.c.),
- relazione (art. 2429, c.c.),
che tuttavia sembrano colmabili, anche in assenza di esplicita previsione statutaria, ritenendo applicabili “ove compatibili” le suddette norme del codice civile in forza del rinvio sistematico di cui all’art. 3, co. 2 del CTS. Tra l’altro, tali lacune possono essere colmate con le raccomandazioni fornite nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. Di notevole interesse operativo sono anche le indicazioni fornite con riguardo alla relazione relativa al monitoraggio, all’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS (Norma 7.2.1.) che è parte integrante del bilancio sociale dell’ETS, e con riguardo all’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all’art. 14, comma 1, CTS da allegare al bilancio sociale stesso.
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2) Impresa sociale
Con specifico riferimento all’impresa sociale, la Circolare si occupa della disciplina dei controlli in tre distinti paragrafi.
Il primo (8.1.8) sostanzialmente riassume la disciplina contenuta nell’articolo 10 del d.lgs. n. 112/2017 avente ad oggetto l’organo di controllo interno e il revisore legale. Per quanto attiene ai doveri dei sindaci, l’articolo in esame attribuisce ai sindaci la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 nonché con riferimento all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento di quest’ultimo. Trattandosi di previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell’art. 30 del CTS, in attesa dell’emanazione di apposite Norme di comportamento, quelle sopra citate relative alle altre tipologie di ETS possono costituire, mutatis mutandis, un utile riferimento.
I doveri e i poteri, così come i requisiti di professionalità e le cause di ineleggibilità e decadenza del collegio sindacale o del sindaco unico, devono essere necessariamente previsti nelle clausole degli statuti di qualsiasi impresa sociale. Inoltre, ulteriori attribuzioni e disposizioni statutarie di maggior dettaglio si renderanno necessarie nei casi in cui esistano disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
Il paragrafo seguente (8.1.9) tratta del controllo pubblico, funzione attribuita dall’articolo 15 del d.lgs. sull’impresa sociale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In concreto, l’attività ispettiva, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, è demandata all’Ispettorato del lavoro o, eventualmente, ad enti associativi riconosciuti che associno almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque regioni o province autonome, ovvero, quale ulteriore alternativa, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.
Da ultimo, non certo per rilevanza, il paragrafo 8.2.5. tratta il regime dei controlli fiscali: ai fini dell’applicazione del regime fiscale riservato alle imprese sociali, le Amministrazioni vigilanti trasmettono all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di loro competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. Reciprocamente, l’Amministrazione finanziaria, cui è riservato un autonomo potere di controllo, trasmette alle altre Amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale.
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