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I NUOVI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

I Nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento

Commento alle nuove linee guida emanate dal CNDCEC sui Principi di attestazione dei Piani di Risanamento con modelli comportamentali condivisi di alta qualità professionale

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Nel dicembre del 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato i nuovi “Principi di attestazione dei Piani di Risanamento” in aggiornamento del documento emanato nel 2014. I principi propongono l’approccio metodologico che il professionista deve adottare nello svolgimento di incarichi di attestazione che la normativa fallimentare e la nuova normativa sulla crisi di impresa richiedono a fronte delle varie procedure ivi previste.

Il D.Lgs. n.14/2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, come noto, ha introdotto una significativa riforma in materia di crisi di impresa. Al di là della rivoluzione terminologica (non si parla più di “fallimento”, bensì di “liquidazione giudiziale”, con lo scopo evidente di ridurre i connotati di negatività delle procedure), l’intervento normativo interessa anche l’operatività sostanziale delle procedure concorsuali mediante una rivisitazione delle fasi di “difficoltà”, spesso fisiologiche, che attraversano le aziende.

Tale novella ha comportato la necessità per il CNDCEC di mettere mano ai Principi di attestazione dei Piani di Risanamento, costituenti modelli comportamentali condivisi di alta qualità professionale, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 2014; attività culminata nel dicembre del 2020, dopo la consueta fase di consultazione, con l’emanazione delle nuove linee guida in materia, mantenendo inalterata l’articolazione del documento nei paragrafi di seguito sintetizzati.

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1) Profili generali dei principi di attestazione

Nella parte introduttiva il documento tratta le caratteristiche generali delle varie attestazioni previste dalla legge fallimentare:

  • la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dall’art. 67, c.3, lett. d), L.F;
  • la relazione accompagnatoria alla domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
  • la relazione sulla fattibilità del piano presentato in corso di proposte concordatarie concorrenti previste dall’art. 163, L.F.;
  • la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis, L.F. tenuto anche conto dell’eventuale estensione degli effetti ai sensi dell’art. 182-septies;
  • la relazione sulla soddisfacibilità dei crediti tributari e previdenziali di cui all’art. 182-ter L.F.;
  • la dichiarazione di idoneità della proposta di cui all’art. 182-bis, c.6, L.F.;
  • l’attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, ex art. 182-quinquies, L.F.;
  • l’attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell’omologa, prevista dall’art. 182-quinquies, c.4 L.F.;
  • l’attestazione circa l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria prevista dall’art. 182-septies;
  • l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall’art. 186-bis, L.F.;
  • l’attestazione per l’esecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all’art. 186-bis, c.c. 3 e 4, L.F..

Il CNDCEC rammenta come le funzioni che l’attestatore deve svolgere nell’ambito di tali attestazioni sono essenzialmente volte a:

  • la verifica della veridicità dei dati posti a base del piano;
  • il rilascio del giudizio di fattibilità.

I principi in commento assumono particolare utilità, inoltre, nei casi in cui l’attestatore sia chiamato a dare prova del proprio lavoro nell’ambito di un procedimento aperto a suo carico ex art. 236, L.F. o per l’eventuale richiesta di risarcimento danni e possono altresì essere utilizzati dagli organi giudicanti in quanto regole di riferimento di condotta professionale.

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2) Nomina e accettazione

Il documento sottolinea l’importanza, per l’attestatore, di procedere, quale fase prodromica all’accettazione dell’incarico, alla valutazione del rischio che l’attività presenta.

Tra i rischi, i principi in commento dedicano particolare attenzione a quelli che minacciano l’indipendenza; requisito, quest’ultimo, posto a presidio dell’obbiettività del lavoro dell’attestatore. I principi evidenziano come ai fini del possibile pregiudizio all’indipendenza dell’attestatore non rilevino tanto la natura del rapporto o la sua consistenza in assoluto, bensì la rilevanza che esso ha per il professionista. 

L’attestatore deve, quindi, effettuare un’autovalutazione dei rischi per la propria indipendenza e, in caso di esito negativo, rinunciare all’incarico ovvero, nel caso in cui il requisito venga meno nel corso dello svolgimento del lavoro e prima dell’espressione del giudizio finale, comunicare tempestivamente l’impossibilità di proseguire l’incarico.

Una volta valutata positivamente l’opportunità di svolgere l’incarico, l’attestatore deve farsi sottoscrivere un mandato nel quale è opportuno specificare:

  • la portata dell’attestazione;
  • l’assunzione di responsabilità da parte della Direzione circa i contenuti del piano;
  • l’impegno a trasferire all’attestatore tutte le informazioni rilevanti per la veridicità dei dati posti a base del piano;
  • i poteri di acquisizione di informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle già contenute nel piano;
  • il compenso derivante all’attestatore;
  • l’ipotesi di recesso dall’incarico per mancata fornitura delle attestazioni e/o della documentazione necessaria o nel caso in cui, durante l’incarico, emergano elementi precedentemente inesistenti o non conosciuti che facciano venir meno l’indipendenza dell’attestatore;
  • ulteriori elementi a migliore definizione dei limiti del mandato.

L’attestatore, a sua volta, dopo aver ricevuto l’incarico o nella propria relazione, deve dichiarare:

  • di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
  • il possesso dei requisiti di cui all’art. 28, lett. a), e b) L.F.;
  • che non sono stati assunti nei suoi confronti provvedimenti disciplinari o di sospensione o inibizione dall’esercizio della professione.

In ordine alla tematica del compenso dell’attestatore, è previsto che questo, ovviamente, non possa essere condizionato al successo del piano o al rilascio di un giudizio favorevole dell’attestatore. Esso spetta all’attestatore anche in caso di giudizio negativo sulla fattibilità del piano.

Il compenso deve essere adeguato all’attività da svolgere e alle responsabilità connesse. Qualora ciò non fosse, il professionista è tenuto a non accettare l’incarico propostogli.

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3) Le verifiche dell'attestatore del piano

Profili generali delle verifiche/documentazione

Il giudizio dell’attestatore deve riguardare la completezza e l’adeguatezza del piano che gli viene sottoposto. Esso deve rispondere a requisiti di chiarezza e comparabilità come previsto generalmente dalla legge per l’informativa di bilancio.

Per la verifica dei contenuti, l’attestatore può fare riferimento ai “Principi di redazione del piano di risanamento” emanati dallo stesso CNDCEC.

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali

L’attestatore esprime un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, strumentale al giudizio sulla fattibilità del piano. A tale proposito, le linee guida precisano come il concetto di “veridicità” non debba ricondursi a quello di una “verità oggettiva” bensì alla verifica che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria sia basato su un sistema amministrativo-contabile adeguato e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.

I dati che l’attestatore deve verificare non sono necessariamente tutti quelli contenuti nei bilanci, bensì solo quelli rilevanti per la formazione del piano.

Benché le procedure da svolgere non costituiscano una revisione contabile, le linee guida fanno rimando, al fine della composizione del rischio di inesattezza dei dati, di determinazione della significatività, di asserzioni, ecc., agli statuiti principi di revisione.

Diagnosi dello stato di crisi

L’attestatore, al fine di potersi esprimere sulla fattibilità del piano, deve accertarsi che l’estensore del piano abbia individuato le cause della crisi al fine di appurare se le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che l’hanno provocata.

Nel caso in cui sia prevista solo la liquidazione del patrimonio, tuttavia, l’individuazione delle cause della crisi può avvenire in modo più sintetico, non essendo necessario procedere alla rimozione delle stesse.

Verifica sulla fattibilità del piano

L’attestatore deve verificare che le ipotesi poste a fondamento del piano riguardino:

  • per il proseguimento della gestione aziendale: l’evoluzione prevista per il mercato di riferimento dei prodotti/servizi e quella dei rapporti con il contesto competitivo;
  • per la dismissione di significativi elementi patrimoniali: l’interesse di potenziali acquirenti o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.

Particolare attenzione deve essere posta dall’attestatore alla coerenza che le ipotesi poste a base del piano devono avere tra di loro, nonché alla compatibilità fra le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del piano e quelle strategiche formulate.

L’attestatore deve valutare che la strategia di risanamento presenti una discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la crisi in quanto, diversamente, non si integrerebbero i presupposti per il risanamento.

Al fine della verifica della ragionevolezza dei dati prospettici viene fatto rinvio al principio ISAE 3400 “The examination of prospective financial information”, da applicarsi in quanto compatibile.

I principi riservano spazio anche all’incertezza straordinaria nella formulazione delle previsioni causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. In tale situazione vengono suggerite specifiche cautele all’attestatore chiamato ad esprimersi sulla fattibilità di piani relativi ad imprese operanti in settori maggiormente colpiti dalla pandemia tra le quali una particolare attenzione all’analisi di sensitività che, in contesti di straordinaria incertezza, può presentare una variabilità troppo elevata.

Valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori

Il giudizio dell’attestatore si estende anche alla convenienza delle proposte del debitore ovvero alla valutazione della migliore soddisfazione dei creditori attraverso il piano formulato nelle ipotesi di concordato in continuità ex art. 186-bis, L.F., nonché nel giudizio di convenienza negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e negli accordi di moratoria di cui all’art. 182-septies.

E’ inoltre previsto il giudizio di miglior soddisfazione dei creditori nelle attestazioni speciali previste per l’autorizzazione dei finanziamenti interinali prededucibili di cui all’art. 182-quinquies, c.1 e per l’autorizzazione del pagamento di creditori anteriori “strategici” per beni e servizi, di cui all’art. 182-quinquies, c. 4.

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4) Relazione di attestazione e documentazione del lavoro dell’attestatore

I principi in esame prevedono la composizione della relazione di attestazione nelle seguenti parti:

  • introduzione e rendicontazione delle verifiche svolte sulla veridicità della base dati: in essa deve essere data notizia circa il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza, nonché di assenza di condizioni di incompatibilità; l’attestatore deve inoltre menzionare se abbia applicato i principi di attestazione in parola, se il piano risulti o meno conforme ai dettami dei “Principi per la redazione dei piani di risanamento”, nonché le tecniche utilizzate e dell’estensione del lavoro svolto;
  • analisi del piano e di sensitività: nella seconda parte della relazione devono essere riepilogate le ipotesi su cui si fonda il piano e le relative proiezioni, nonché l’eventuale analisi di sensitività;
  • giudizio di fattibilità e, ove richiesto, valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori: il giudizio sulla veridicità dei dati può essere positivo (anche nel caso in cui siano rilevate carenze o errori che non siano tali da compromettere l’affidabilità del piano) o negativo ovvero l’impossibilità di esprimere un giudizio (equiparata ad un giudizio negativo);  tale giudizio è funzionale a quello di fattibilità: in assenza di un giudizio positivo sulla veridicità dei dati, infatti, non è possibile esprimere un giudizio positivo sulla fattibilità del piano. Anche il giudizio di fattibilità può essere positivo o negativo ovvero sfociare nell’impossibilità di esprimere un giudizio, equiparata al giudizio negativo. L’attestazione, infine, può essere sospensivamente condizionata quando la fattibilità del piano dipenda da eventi futuri, salvo che non sia prevista un’alta probabilità che si verifichino.

Le attività successive all’attestazione

Non è compito dell’attestatore verificare che il piano, successivamente al rilascio dell’attestazione, abbia corretta esecuzione e regolare svolgimento.

Qualora il piano dovesse subire delle modifiche rilevanti successivamente all’attestazione, si dovrà far ricorso a nuova attestazione.

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5) Le responsabilità dell’attestatore

I principi ricordano come l’art. 236-bis L.F. punisca le infedeltà, sia attive che passive, aventi ad oggetto informazioni rilevanti, ossia, le informazioni significative rispetto al giudizio di idoneità del piano.

Affinché le infedeltà siano punibili per l’attestatore, occorre che queste siano attuate con consapevolezza, attesa la natura dolosa del reato.

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