Solitamente un’associazione può essere costituita:
- in forma orale (anche se nella pratica non avviene o comunque la costituzione in forma orale comporterebbe la non possibilità di accedere a registri, agevolazioni, contributi e quant’altro),
- attraverso una scrittura privata (autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale o registrata presso l’ufficio del registro)
- attraverso atto pubblico (se si vuole ottenere il riconoscimento della personalità giuridica).
Il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto per le associazioni riconosciute è disciplinato dal codice civile; tuttavia la disciplina fiscale spesso interviene a restringere il campo di applicazione della disciplina generale civilistica per soddisfare ulteriori requisiti che il Legislatore ritiene più stringenti e adatti a particolari tipologie di enti, come nel caso degli enti sportivi dilettantistici.
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1) ASD e SSD: atto costitutivo e statuto prima della riforma
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche la legge che interveniva a “modifica” della disciplina civilistica era la L.298/2002 nel suo art.90. In particolare, secondo i commi 17 e 18 dell’articolo in commento, le società e le associazioni sportive dilettantistiche:
- devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale
- devono espressamente prevedere nello statuto:
- la denominazione
- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale
- l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- le modalità di scioglimento dell'associazione
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni
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2) ASD e SSD: atto costitutivo e statuto post riforma
I commi appena esaminati sono stati abrogati, con decorrenza 1° gennaio 2022, dal D.Lgs. 36/2021 che all’art.7 ha novellato il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto senza però apportare sostanziali modifiche. Rispetto alla precedente disciplina è stata inserita la definizione di assenza di fini di lucro, è stata data la possibilità di distribuire gli utili in piccolissima parte ed infine, attraverso quanto disposto dall’art.9, è stata data la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedano; la misura in cui tali altre attività potranno considerarsi coerenti col carattere di secondarietà verrà definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
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3) Assenza di fine di lucro
Secondo l’art. 8 del D.Lgs 36/2021 le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione:
- allo svolgimento dell'attività statutaria o
- all'incremento del proprio patrimonio.
Al di fuori delle ipotesi appena descritte è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Ai fini di quanto appena descritto la disciplina richiama anche l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 rivolto alle imprese sociali nel quale vengono esplicitate le fattispecie che devono considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili.
La novità è rappresentata dal fatto che, se costituiti in forma societaria, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI), calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Inoltre negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di persone o di capitali è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti detti pocanzi.
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