Viene pubblicato il Decreto 24 marzo 2023 del Dipartimento dello sport con il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Ricordiamo che, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è attivo dal 31 agosto 2022.
Il nuovo decreto ribadisce che il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art 100 comma 1 del DLgs. n. 36/2021. Inoltre, l’iscrizione è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.
Il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a.
Il nuovo regolamento sostituisce il precedente del 2022.
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1) Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le funzioni
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).
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2) Registro attività sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti all'iscrizione
Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati.
Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritti in una sezione speciale.
Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata e l’operatività si articola, al momento, in due sezioni:
- a. “sezione pubblica” - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
- b. “sezione riservata” - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati.
L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all’interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.
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3) Registro attività sportive dilettantistiche: requisiti
L'iscrizione al registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
- 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione;
- 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo;
- 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;
- d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
- e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa;
- f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.
Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l’indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.
Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.
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4) Registro attività sportive dilettantistiche: modalità di iscrizione
In merito alla modalità di iscrizione:
- 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.
- 2) L’iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.
- 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
- 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D.lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio. Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo. Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003.
- 5) In esecuzione di quanto previsto all’art. 12 del D.lgs. n. 39 del 2021, l’Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
- 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare.
- 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.
- 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.
- 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificatala sussistenza delle condizioni previste può: a. accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo; b. rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
- 10) In caso di richiesta di integrazione, l’ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13.
- 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
- 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
- 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l’ente sportivo ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
- 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento
5) Registro attività sportive dilettantistiche: nullità della iscrizione
La nullità e l'annullamento delle iscrizioni ricorrono nei seguenti casi:
- 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
- a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
- b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
- 2) La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione.
- 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.