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LA RIFORMA DELLO SPORT

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FORME GIURIDICHE AMMESSE PER GLI ENTI SPORTIVI DAL 1° GENNAIO 2022

Forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dal 1° gennaio 2022

Riforma dello sport: forme giuridiche e compatibilità con il terzo settore

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Gli articoli da 6 a 12 del D.l. 36/2021, primo dei cinque decreti legislativi con cui il governo pone le basi per la riforma dello sport, è dedicato alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Il primo punto innovativo della riforma riguarda le forme giuridiche ammesse, disciplinate dall’art.6.

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1) Forme giuridiche ammesse fino al 31.12.2021

La disciplina previgente, il comma 17 dell’art.90 della L.289/2002 ora abrogato dal decreto in commento, prevedeva che gli enti sportivi potessero assumere una delle seguenti forme:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile);
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Rispetto alle società di capitali senza scopo di lucro giova ricordare il tentativo posto in essere dalla Legge di Bilancio 2018 che aveva previsto la possibilità di istituire le società sportive dilettantistiche lucrative alle quali sarebbero state rivolte una serie di agevolazioni tra cui:

  • il dimezzamento dell’aliquota IRES
  • l’applicazione dell’aliquota iva del 10% per i servizi resi nei confronti di chi avrebbe praticato l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Tuttavia tali disposizioni non sono mai entrate in vigore grazie all’intervento del Dl 87/2018. cd “Decreto Dignità”.  

2) Forme giuridiche ammesse dal 1° gennaio 2022

Il nuovo disposto normativo invece prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica;
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  • società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

In merito alle forme giuridiche previste nell’ultimo punto, rientrano quindi sia le società di persone sia le società di capitali ma restano escluse le cooperative (disciplinate invece dal libro V, titolo VI).

Al netto di eventuali successivi interventi che facciano passare tale esclusione come una dimenticanza o un refuso, la domanda lecita che viene spontaneo porsi è: che fine faranno tutte le cooperative sportive dilettantistiche già esistenti?
Resta ferma l’affiliazione annuale alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva ed è prevista la possibilità di affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante. 

3) Sport dilettantistico e Terzo settore

Il comma 2 dell’art.6 in commento introduce poi un importante principio che affianca e intreccia il mondo dello sport con il Codice del Terzo Settore. Secondo quanto disposto, gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di:

  • enti del terzo settore (ai sensi dell'art. 5, comma 1, let.  t), del D.Lgs 117/2017) e
  • di impresa sociale (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 112/2017).

In tal caso le norme specifiche, dettate in questo decreto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, trovano applicazione solo in quanto compatibili, quindi in caso contrario, prevarranno quelle del Codice del Terzo Settore.

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