Per quanto previsto dall’art. 2, c. 4 L. 381/1991, ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. In particolare, la cooperativa è chiamata ad individuare, con apposita delibera o norma regolamentare, i criteri generali da adottare per procedere al rimborso ai soci volontari delle spese da essi sostenute in ragione dell’attività che essi svolgono presso la cooperativa. Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in risposta ad un quesito posto, ha fornito il proprio parere in ordine al coordinamento tra la norma citata ed il principio sancito dall’art. 17 del D. Lgs. 117/2017, relativamente ai criteri di erogazione di tali rimborsi a vantaggio di coloro che prestano attività di volontariato nell’ambito degli enti del Terzo settore. Nella Nota 10979/2020, il Ministero ha confermato la possibilità, per le cooperative sociali, di applicare il criterio dettato dall’art. 17, c. 4 D. Lgs. 117/2017, ammettendo dunque, per le stesse, l’erogazione del rimborso delle spese al socio volontario sulla base di una autocertificazione da questi rilasciata, purché l’entità del rimborso non superi l’importo di € 10 giornalieri ed € 150 mensili ed a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese.
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1) I soci volontari nelle cooperative sociali
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, escludendo qualsiasi forma di remunerazione.
Questi sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto la qualità di socio volontario è incompatibile con:
- qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la cooperativa sociale cui appartiene.
Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui all’art. 1, c. 1, lett. a), della L. 381/1991, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
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2) I rimborsi spese
Per le cooperative sociali è prevista la possibilità di erogare dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate applicando i criteri di determinazione sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.
Inoltre, l’art. 17 c. 3 e 4 D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore) prevede l’erogazione al volontario del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro precise regole:
- sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
- le spese sostenute dal volontario possono formare oggetto di autocertificazione, purché non superino specifiche soglie giornaliere (€ 10) e mensili (€ 150)
Con la Nota 22.10.2020 n. 10979 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che In applicazione del principio della gerarchia delle fonti, alle cooperative sociali può essere applicata la disciplina prevista in relazione alla figura del volontario che svolge la propria attività negli enti del Terzo settore.
Non è stata rinvenuta, nella normativa speciale in materia di cooperative sociali, una norma ostativa all’applicazione degli articoli da 17 a 19 del D.Lgs. 117/2017.
In relazione ai soci volontari delle cooperative sociali è ammesso il rimborso spese a fronte della presentazione di una autocertificazione sostitutiva, in applicazione del criterio fissato dall’art. 17, c. 4 D.Lgs. 117/2017.
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