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L'ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

L'esdebitazione del debitore incapiente

Debitori incapienti: introdotta durante la conversione in legge del Decreto Ristori la possibilità di chiedere l'esdebitazione

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La novità di maggior rilievo della Legge 18/12/2020 n. 176 riguarda l’introduzione dell’art. 14-quaterdecies. Nel nostro ordinamento è la prima volta che entra in vigore una norma che prevede l’esdebitazione, a determinate condizioni, del debitore che non ha nulla da offrire ai creditori; il Legislatore ha deciso di anticipare quanto già contenuto nell’art. 283 del CCII, riproponendo l’identico testo. Si pone come ulteriore procedura rispetto alle atre tre previste dalla legge istitutiva e sicuramente sarà molto appetibile.

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1) Condizioni per fruire dell'esdebitazione

Le condizioni sono: 

  • persona fisica, 
  • meritevole, 
  • che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, 
  • può accedere una sola volta, 
  • l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del Giudice, nel caso sopravvengano utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%; non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati. 

La valutazione di rilevanza di cui al comma 2 dell’art. 14-quaterdecies, deve essere considerata su base annua, dedotte le spese per la produzione del reddito e quanto occorrente per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, commisurato all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013.

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2) La domanda di esdebitazione

Alla domanda di esdebitazione, da presentare al Giudice competente tramite l’OCC, occorre allegare: 

  • l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; 
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; 
  • l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari, di tutte le altre entrate del debitore e dei suoi familiari; 
  • la relazione particolareggiata, redatta dall’OCC, che deve contenere: 
L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioniArt. 14-quaterdecies comma 4 lett. a
L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunteArt. 14-quaterdecies comma 4 lett. b
L’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditoriArt. 14-quaterdecies comma 4 lett. c
La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore.Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. d
L’indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutando il reddito ed in necessario per un dignitoso tenore di vitaArt. 14-quaterdecies comma 5

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3) Il ruolo del Giudice

Il Giudice, ai sensi dell’art. 14-quaterdecies commi 7 e 8: 

  • assume le informazioni ritenute utili; 
  • valuta la meritevolezza del debitore; 
  • verifica l’assenza di atti in frode; 
  • verifica la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; 
  • concede con decreto l’esdebitazione; 
  • indica le modalità ed il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze; 
  • indica all’OCC le verifiche da compiere per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero in misura non inferiore al 10%; 
  • conferma o revoca il decreto nel caso il debitore o i creditori abbiano proposto opposizione nel termine assegnato, dopo aver rispettato il decorso dei 30 giorni dall’ultima comunicazione e dopo aver sentito in contradditorio i creditori opponenti ed il debitore. 

Contro la decisione del Giudice è ammesso il reclamo ai sensi del comma 8 dell’art. 14-quaterdecies. 


4) Compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi

Per questa procedura all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), spettano i seguenti compiti:

Presentare la domanda di esdebitazione
Art. 14-quaterdecies comma 3
Essere di ausilio nella predisposizione della documentazione
Art. 14-quaterdecies comma 3 lett. a-b-c-d
Predisporre la relazione particolareggiata
Art. 14-quaterdecies comma 4 lett. a-b-c-d
Indicare nella relazione particolareggiata il comportamento del finanziatore
Art. 14-quaterdecies comma 5
Comunicare il decreto al debitore ed ai creditor
Art. 14-quaterdecies comma 8
Compiere le verifiche, su richiesta del Giudice, per accertare l’esistenza di sopravvenienze nei 4 anni successivi
Art. 14-quaterdecies comma 9

Una delle maggiori novità riguardanti la disciplina del nuovo sovraindebitamento, che non era presente nella Legge 3/2012, è la possibilità per i debitori meritevoli di ottenere, quando non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità presente o futura, il beneficio dell’esdebitazione a costo zero, tenendo conto di quanto serve per una vita dignitosa. In caso di esdebitazione del debitore incapiente, i compensi spettanti all’OCC sono ridotti alla metà. Le sue funzioni non terminano con il decreto di concessione dell’esdebitazione emesso dal Giudice, in quanto è prevista una ulteriore coda di 4 anni per verificare e accertare eventuali sopravvenienze ai sensi dei commi 1 e 2.

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