Anche per i contratti di leasing, così come per i mutui, il DL 18/2020 ha previsto la possibilità di ricorrere alla moratoria del pagamento delle sola quota capitale, ovvero, dell’intera rata (e quindi anche degli interessi passivi).
La moratoria è stata prorogata attualmente fino al 30 giugno, ma il nuovo decreto sostegni previsto per fine aprile dovrebbe spostare la scadenza al 31 dicembre 2021.
La moratoria determina lo slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello per cui è stata concessa la sospensione; di fatto, quindi, essa determina un prolungamento della durata del contratto.
Il fatto che durante la moratoria non siano state pagate rate di leasing (o siano stati pagati solo gli interessi) è, tuttavia, una circostanza di natura puramente finanziaria, sotto il profilo economico si rende necessario imputare a conto economico il costo di competenza dell’esercizio da determinarsi in base alla nuova durata del contratto di leasing.
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1) Rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing
Su tale aspetto il principio contabile OIC 19 “Debiti”, nel punto A.7 dell’appendice A, prevede che: “Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica della tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguente prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito.
La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.
L’eventuale plusvalenza residua derivante da un’operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.”.
Si deve aggiungere che il ricalcolo della quota di competenza in ragione del prolungamento del contratto deve essere effettuato nel momento in cui la banca ha accordato la moratoria.
L’esercizio 2020, dunque, andrà suddiviso in due periodi:
- quello non interessato dalla moratoria, per il quale i costi di competenza andranno determinati in base alla durata originaria del contratto;
- quello successivo alla moratoria, per il quale i costi di competenza andranno determinati in base alla nuova durata del contratto. Tale componente andrà determinata con la seguente formula: costi complessivi ancora da sostenere (canoni da pagare ed eventuale maxicanone residuo)/durata residua del contratto. Nei costi complessivi da sostenere, ovviamente, non si deve includere il prezzo per l’eventuale riscatto.
Operativamente, per il periodo “data inizio moratoria – 31 dicembre 2020”:
- in relazione al maxicanone: si dovrà determinare la quota di competenza da riscontare a conto economico in base alla nuova durata residua del contratto di leasing;
- in relazione ai canoni sospesi: si dovrà determinare la quota dei costi di competenza del periodo in base alla nuova durata residua del contratto di leasing e procedere all’imputazione della stessa in contabilità tramite la scrittura contabile: canoni di leasing a rateo passivo;
- nel caso in cui la moratoria abbia riguardato l’intera rata e, quindi, anche la componente interessi: si dovrà procedere alla determinazione anche della quota degli interessi di competenza del periodo e all’imputazione della medesima in contabilità.
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