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TERZO SETTORE: ATTO DI INDIRIZZO MINISTERIALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIABILI PER IL 2021

Terzo settore: atto di indirizzo ministeriale sulle attività finanziabili per il 2021

Individuazione degli obiettivi e alle aree prioritarie di intervento per i Fondi dedicati al terzo settore

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Il Ministero del Lavoro, con D.M. n. 9 del 29 gennaio 2019, definisce l’atto di indirizzo 2021 concernente l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse stanziate per il Fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo Settore (CTS - D.Lgs. n. 117/2017), nonché attraverso altre risorse destinate al sostegno degli ETS, di cui al successivo art. 73.

Nel dettaglio, le risorse stanziate prevedono l’erogazione complessiva di circa 43 milioni di euro, da destinarsi ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale. 

In particolare, gli Enti del Terzo Settore possono presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale (di cui all’art. 5, Codice Terzo settore) che hanno specifiche finalità di interesse sociale riferibili agli obiettivi dell’Agenza 2030.

1) Il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore

 Il Codice del Terzo settore introduce lo strumento del “Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale”; questo risulta disciplinato ex art. 72 ed è diretto a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale mediante un diretto finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni no profit. 

Sul piano normativo, il riferimento va alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, che ne prevedeva la specifica istituzione (v. art. 9, comma 1, lettera g), disciplinando anche le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse. 

Per altro verso, il successivo art. 73 norma cit. individua ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, si stabilisce che tali risorse siano utilizzate per sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché per erogare contributi diretti all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Il quadro specifico dei finanziamenti

La nota ministeriale sottolinea dunque la necessità di individuare, per l’anno 2021, obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili attraverso le risorse riferibili ai Fondi di cui ai citati artt. 72 e 73 CTS.

Nello specifico, le risorse finanziarie individuate dal Decreto in esame sono suddivise come segue: 

  1. Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore: euro 21.150.000,00 (art. 72, d.lgs. n. 117/2017);
  2. altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore: euro 21.960.000,00 (art. 73, d.lgs. n. 117/2017).

L’ammontare complessivo è quindi pari a euro 43.110.000,00, così destinati: 

a) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 12.780.000,00

b) iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 20.000.000,00

e) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: euro 7.750.000,00

d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017 (ossia contributi volti a sostenere attività di   ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di  integrazione   sociale, nonché per la promozione sociale): euro 2.580.000,00.

Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al finanziamento di iniziative e progetti di cui alla lettera a).

Di contro, con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale: 

1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice; 

2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice.

2) Indicazioni sulle modalità di impiego delle risorse

Il Decreto, nel ripartire le richiamate risorse, evidenzia da un lato l’importanza di promuovere e sostenere lo svolgimento di iniziative e progetti, in grado di garantire interventi coordinati e sistematici su una parte rilevante del territorio nazionale; dall’altro, la necessità di tutelare e incentivare la capacità anche degli enti di dimensioni più ridotte, (ma particolarmente radicati sui territori di riferimento) di operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di interesse generale al fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali. 

Ne consegue che una parte delle risorse finanziarie disponibili sarà destinata al sostegno sia di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, sia di rilevanza locale, coinvolgendo Regioni e Province autonome, in qualità di soggetti direttamente coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

3) Finanziamento di progetti a rilevanza locale

In concreto le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel RUNTS. 

Per l’anno 2020, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

Ove i procedimenti di individuazione dei soggetti attuatori degli interventi a livello locale siano avviati dopo la data di inizio dell’operatività del RUNTS (D.M. del 15 settembre 2020), potranno accedere alle risorse in parola anche le ODV, le APS e le fondazioni iscritte per la prima volta nelle corrispondenti sezioni del RUNTS.

4) Finanziamento di progetti a rilevanza nazionale

Per l’anno 2021 saranno finanziati quei i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni di Terzo settore in risposta all’avviso n. 2/2020, che sono risultati idonei all’esito della procedura di valutazione, ma non ammessi al finanziamento a causa dell’esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020, sempre che permanga, in capo ai soggetti proponenti, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Allo stesso modo di quanto detto nel paragrafo precedente, nelle more dell’operatività del RUNTS, per il corrente anno tale requisito deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Allo stesso modo, per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

5) Gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento

Le attività svolte dagli enti del Terzo settore vanno ricondotte agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 (v., Risoluzione 70/1, “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”). 

Peraltro, si sottolinea come le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività da finanziare.

Sul punto, gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge potranno essere finanziati e/o presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale, beneficiando del sostegno finanziario previsto dal Codice, nei limiti delle risorse disponibili. 

Gli obiettivi individuati sono i seguenti: 

 

  1. Porre fine ad ogni forma di povertà 
  2. Promuovere un’agricoltura sostenibile 
  3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
  4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti 
  5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze 
  6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 
  7. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
  8. Ridurre le ineguaglianze 
  9. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
  10. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
  11. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

 

Le iniziative e i progetti dovranno, quindi, prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. 

Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell’ambito delle aree di intervento (elencate in maniera specifica dal Decreto ministeriale accanto a ciascuno obiettivo), così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali sopra individuati.

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