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ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP: DOMANDE AL VIA

Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP: domande al via

Al via la presentazione delle istanze di esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

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promuovere l'imprenditoria giovanile agricola anche per l'anno 2021. Ecco i dettagli della Circolare Inps, come presentare la domanda, la durata dell’esonero, compatibilità, ammissione al beneficio, le istruzioni contabili

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Ti consigliamo il testo Aprire un'azienda agricola - Guida pratica e business plan di Fabrizio Santori. All'interno del testo due focus sono dedicati alle recenti agevolazioni rivolte al settore agricolo e ai provvedimenti normativi ai tempi della crisi.

In Italia, negli ultimi anni, c’è una vera e propria riscoperta del settore primario. Sono molti i giovani che decidono d’inserirsi nel mondo dell’agricoltura, aprendo nuove aziende e promuovendo una forma di coltivazione sostenibile. Proprio a sostegno delle nuove attività, ma anche delle aziende storiche che lavorano nel mondo agricolo, sono stati pensati dei finanziamenti agevolati per le aziende operanti nel settore.

1) La legge di bilancio 2021 e l’origine del provvedimento

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Il provvedimento è composto da 20 articoli con una serie di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. In particolare con l’art. 1 comma 33 vengono prorogate le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

In agricoltura si potrà fruire quindi, anche per il 2021, di un’importante agevolazione quale è l’esonero contributivo, che può essere come sostegno per l’avvio di nuove realtà imprenditoriali, dove i costi iniziali sono, spesso, alti e la possibilità di risparmiare su alcune voci di bilancio potrà rappresentare un vantaggio non indifferente ai fini dell’avviamento delle neo imprese agricole.

Nella sostanza i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate nel corso del 2021, possono fruire di una considerevole riduzione dei contributi totali annuali dovuti all’INPS. È previsto, infatti, l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi ai nuovi iscritti di cui sopra.

2) I dettagli della circolare INPS n. 47 del 23/03/2021

Con la Circolare INPS n. 47 del 23/03/2021, l’Istituto ha fornito tutte le indicazioni per la presentazione telematica delle istanze di esonero, avviando, così, ufficialmente la possibilità di inoltrare le domande di esonero per l’anno 2021. La circolare, indirizzata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ha il seguente oggetto: Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160..

Coerentemente, le indicazioni contenute nella circolare n. 72 del 9 giugno 2020, che ha disciplinato l’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

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3) Come inoltrare la domanda

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

4) La durata dell’esonero

Il beneficio consta dell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo familiare.

Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:

  • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

5) Compatibilità e ammissione al beneficio

L'esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Se dovessero concorrere più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente verrà applicata, in sede di tariffazione, l'agevolazione più favorevole al contribuente. Fondamentale per l'ammissione al beneficio sarà chiaramente il fatto di aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il servizio online "ComUnica".

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