Durante questo periodo per far fronte alla situazione di emergenza causata dal Covid sono state emanate molte norme speciali che derogano dalla disciplina ordinaria.
Rientrano in queste norme quelle che riguardano la redazione del bilancio d’esercizio finalizzate a mitigare le possibili conseguenze negative della situazione congiunturale sui conti aziendali.
Il Legislatore è intervenuto su
Gestione delle perdite d’esercizio
Approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni
Modalità di tenuta delle assemblee
In questo speciale affrontiamo gli ultimi due punti che riguardano l'approvazione del bilancio e la sua convocazione.
Per agevolare il lavoro abbiamo preparato un comodo fac-simile per la convocazione dell'assemblea a distanza
Gli altri argomenti oltre ad essere trattati negli articoli linkati, vengono approfonditi negli ebook:
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1) I termini ordinari per l'approvazione del bilancio e la convocazione dell'assemblea
Il bilancio ordinariamente deve essere approvato entro i termini stabiliti dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile:
- entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine ordinario); nel 2021 il termine scade il 30.04.2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine straordinario); nel 2021 il termine scade il 29.06.2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni, di regola, è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dallo statuto sociale e disciplinate dal Codice civile:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dallo statuto della società.
Per approvare il bilancio è necessario preliminarmente convocare l'assemblea. Le modalità e i termini di convocazione sono diversi a seconda che si tratti di s.r.l. o s.p.a.:
- per le s.r.l., se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata, da spedire ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza dell’assemblea, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare;
- per le s.p.a. occorre distinguere ulteriormente a seconda che si tratti di:
- società non quotate sul mercato: la convocazione deve essere effettuata mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- società quotate sul mercato: la convocazione deve essere effettuata mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.
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2) Approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni
Il Decreto Milleproroghe 2021, modificando l’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020, ha previsto che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Dunque, per tutte le Spa, le Sapa e le Srl, il termine ordinario di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) quest’anno è derogato per legge e i bilanci dell’esercizio al 31 dicembre 2020 potranno essere approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 29 giugno 2021.
Ovviamente, qualora la prima convocazione dovesse andare deserta, sarà possibile approvare il bilancio in seconda convocazione nei 30 giorni successivi, ossia entro il 29 luglio 2021.
In ragione della deroga normativa, non risulta necessaria una delibera del Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo del maggior termine.
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3) Modalità di tenuta delle assemblee
Sempre il decreto Milleproroghe 2021, ha previsto che alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, si applichino le seguenti regole:
- Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2358, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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