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AVVISI BONARI IN ARRIVO SENZA SANZIONI

Avvisi bonari in arrivo senza sanzioni

Le irregolarità del 2017 e 2018 potranno essere sanate, da chi ha subito una riduzione del fatturato, versando solo imposte ed interessi

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Con l’articolo 5 del Decreto Sostegni è stata introdotta la sanatoria dei c.d. avvisi bonari, che spesso sono stati dimenticati, invece, dai provvedimenti  emanati negli ultimi anni con lo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti.

La sanatoria consiste nella possibilità di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall’Agenzia delle entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli di cui agli articoli 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72.

Si ricorda, a tale proposito, che con l’articolo 157 del decreto legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all’Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell’articolo 5, e saranno quindi notificate:

- le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020;

- le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Si noti che la disposizione riguarda solo le comunicazioni ex artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, restandone escluse quelle ex art. 36-ter del d.p.r. 600/73.

1) Chi rientra

Possono beneficiare dell’annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d’affari superiore al 30 per cento tra 2019 e 2020. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l’ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e la precedente.

Per verificare il superamento della soglia occorre partire dalla differenza tra  volume d’affari del 2020 e volume d’affari del 2019, e poi rapportarla al volume d’affari del 2019. Così, una riduzione da 150 a 110, ad esempio, non è superiore al 30 per cento (perché il 30 per cento di 150 è 45), sebbene sembri tale se rapportata al volume d’affari 2020 (perché il 30 per cento di 105 è 31,5). Questa interpretazione, logica, non è però necessariamente coerente con la lettera dell’articolo 5, e dovrebbe essere oggetto di chiarimento.

2) Come funziona

Peraltro, un chiarimento circa le modalità di calcolo della riduzione resterebbe ad uso interno dell’Agenzia delle entrate, perché è solo l’Agenzia a gestire la procedura senza l’intervento del contribuente.

Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni, infatti, gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 11 dell’articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione) dell’avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell’avviso. Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

Infine, l’articolo 5 del decreto Sostegni dispone la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, evidentemente per dar modo all’Agenzia delle entrate di concentrarsi sull’attuazione della disposizione fin qui esaminata.

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