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DECRETO SOSTEGNI: CONDONO DEBITI FINO A 5.000 EURO MA NON PER TUTTI

Decreto Sostegni: Condono debiti fino a 5.000 euro ma non per tutti

Saranno cancellati i debiti affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2010, ma solo per chi ha redditi inferiori a 30.000 euro

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È stato approvato dal Consiglio dei ministri l’attesissimo decreto Sostegni, nel quale è stato incluso, come avevamo anticipato, lo stralcio dei debiti presso l’agente della riscossione di importo fino a 5.000 euro. Ci sono state però due sorprese: la prima relativa al periodo di affidamento dei carichi, che è stato ridotto di cinque anni (si era parlato di carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, e invece la norma riguarda solo i carichi affidati fino al 31 dicembre 2010), la seconda relativa ai debitori che si vedranno annullati i carichi fino a 5.000 euro, che saranno solo quelli che hanno conseguito nel 2019 un reddito inferiore a 30.000 euro.

1) Come funziona

Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguarda i carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Al fine di verificare se un carico rientra o meno nella previsione del decreto, si deve tenere presente che:

- il carico comprende sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

- si deve intendere correttamente il significato della parola carico, che si identifica con la partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile che compone il ruolo stesso, e che deriva da un singolo procedimento di controllo dell’Ufficio. La partita può essere, quindi, solo una parte dell’importo contenuto nella cartella di pagamento; d’altro canto, la partita è di norma costituita da più articoli di ruolo, corrispondenti a diverse imposte (ad esempio un carico che deriva da un avviso di accertamento che contesta Ires per 4.000, Irap per 1.000 ed Iva per 2.000 non rientra nello stralcio, perché costituisce una singola partita di importo superiore a 5.000 euro);

- un valore originariamente superiore a 5.000 euro può essere stato ridotto per i pagamenti già effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (anche con le varie versioni della rottamazione) e rientrare oggi nello stralcio; anzi, la norma precisa che rientra nello stralcio anche se è ancora compreso in un rateizzo da rottamazione in corso, dal quale dovrà evidentemente essere espunto. 

Sono comunque esclusi dallo stralcio i carichi relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014, ovvero ai dazi doganali[1] ed ai contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
  • Iva riscossa all’importazione.

2) La soglia di reddito

La principale novità del decreto è che la cancellazione dei debiti non riguarda tutti, ma solo i soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro. La soglia deve essere verificata:

- per le persone fisiche, in riferimento all’anno 2019;

- per i soggetti diversi, in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Presumibilmente l’introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni.

3) Sospensione

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione che abbiamo fin qui esaminato. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi.

È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l’attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all’annullamento del carico (a differenza dell’omologa norma del d.l. 119/2018, che considerava non ripetibili i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge, consentendo di recuperare, anche tramite rimborso, quelli effettuati dopo).

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