Il Legislatore, con l’articolo 1, comma 41 della legge di Bilancio 2021, ha inteso stabilire, per l’anno 2021, che non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200 per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze purché il valore economico del trasferimento sia inferiore o uguale ad Euro 5.000. Lo scopo esplicito previsto da questa normativa è quello di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale.
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1) Agevolazione per la Piccola proprietà contadina
La normativa attualmente vigente, disciplinata dall’articolo 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009, prevede la cosiddetta agevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC), ai sensi della quale gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa (Euro 200) ed all’imposta catastale nella misura proporzionale dell’1%.
L’agevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC) si applica necessariamente a tutti i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, incluse le società agricole, regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale. In questo caso, quindi, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, sono soggetti:
- ad imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa (Euro 200);
- ad imposta catastale nella misura dell’1%;
- ad esclusione dell’imposta di bollo.
Ovviamente sia il terreno che le pertinenze devono essere qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti ed oggetto del trasferimento, stante la generica formulazione della norma, è da ritenere siano:
- i trasferimenti della piena proprietà o nuda proprietà;
- i trasferimenti o costituzione di diritti reali (usufrutto, diritto di superficie se finalizzato ad edificare una pertinenza del fondo agricolo, servitù, etc.);
- i trasferimenti di quote dei diritti sopra individuati.
2) Gli atti agevolabili
In assenza di un'elencazione normativa degli atti agevolabili, si ritengono agevolabili tutti i trasferimenti onerosi, tra i quali si possono ricordare:
- vendite;
- permute;
- costituzione di rendite vitalizie;
- transazione;
- conferimento in società;
- assegnazione ai soci;
- decreti di trasferimento a seguito di procedura esecutiva.
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3) Cause di decadenza
Le cause di decadenza dell’agevolazione, come espressamente previsto dalla norma sono configurate da:
- alienazione volontaria dei terreni entro 5 anni dall’acquisto;
- cessazione della coltivazione (per il coltivatore diretto) o della conduzione (per l’imprenditore agricolo professionale) del fondo entro i 5 anni dall’acquisto.
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4) Entità dell’agevolazione
Per capire la portata di questa agevolazione, infine, occorre ricordare che l’imposta di registro per l’acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è pari al 15% del prezzo pagato (l’imposta non può, comunque, essere inferiore ad Euro 1.000). Inoltre
- l’imposta ipotecaria è pari al 2%;
- l’imposta catastale è pari al 1%.
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