L’organo di controllo è una risorsa fondamentale per le organizzazioni non profit, la cui credibilità esterna passa attraverso processi di controllo autorevoli, posti in essere da professionisti appositamente formati sulla materia, che concorrono a generare fiducia da parte terzi.
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1) Enti obbligati alla nomina
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 30, commi 1, 2 e 4, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), nelle seguenti ipotesi:
- per le fondazioni Enti del Terzo Settore (ETS);
- per le associazioni ETS, anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.
La nomina è altresì obbligatoria, a prescindere dalle soglie dimensionali previste dal citato articolo:
- per i Centri di Servizio per il Volontariato;
- se è prevista come tale dallo statuto.
Infine, la nomina dell’organo di controllo potrebbe essere obbligatoria perché richiesta da soggetti terzi, quali possono essere le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziatori.
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2) Decorrenza dell’obbligo
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nel mese di dicembre 2020 il documento dal titolo “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” che ha stabilito che, per le associazioni ETS, “il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019”. Per evitare che gli enti ad oggi ritenuti ETS, soddisfatte le condizioni previste, siano tenuti a convocare subito un’assemblea ad hoc per la nomina dell’organo di controllo, il CNDCEC, avvalendosi di una lettura coordinata delle fonti normative e tecniche di riferimento, si è espresso nel senso, assolutamente condivisibile:
- che gli ETS costituiti in forma associativa tenuti alla nomina possano effettuarla con la prima assemblea utile successiva alla citata Nota;
- che gli ETS costituiti in forma di fondazione dovrebbero dotarsi di un organo di controllo ai fini dell’iscrizione al RUNTS.
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3) I requisiti di professionalità ed indipendenza
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore, il componente dell’organo di controllo, o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale, dovrà essere scelto:
- fra gli iscritti: nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell’albo degli Avvocati; nell’albo dei Consulenti del lavoro;
- fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche;
- fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali.
E’ necessario che si tratti di professionisti in possesso di una profonda conoscenza della gestione, non solo organizzativa, degli Enti del Terzo Settore e adeguatamente formati.
L’organo di controllo, infatti, deve applicare una disciplina articolata e complessa, che include non solo il controllo interno ma anche quello esterno, esercitato da molteplici soggetti con i quali i componenti dell’organo potranno doversi confrontare.
Gli ambiti che l’organo di controllo deve presidiare sono quelli di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 30:
- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni sulle attività di interesse generale e le attività diverse, sulla raccolta fondi e sul divieto di distribuzione , anche indiretta, degli utili;
- attestazione della conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
Oltre a ciò, l’organo di controllo deve vigilare sull’adeguatezza del sistema del controllo interno, qualora adottato e sulla conservazione del patrimonio minimo degli enti che hanno ottenuto la personalità giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore. All’organo di controllo, in assenza del revisore legale, spetta anche l’adeguata verifica antiriciclaggio.
Costituiscono una fondamentale fonte di approfondimento della materia le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ma valide anche per i componenti con diverse professionalità. Esse affrontano anche temi quali: la partecipazione alle riunioni dell’assemblea e dell’organo di amministrazione, i poteri di ispezione e controllo e poteri sostitutivi in casi particolari, i flussi informativi con gli altri organi, struttura e contenuto della relazione all’assemblea e di quella da includere nel bilancio sociale, l’utilizzo di dipendenti e ausiliari, la retribuzione e le responsabilità dell’organo di controllo.
Oltre al requisito della professionalità, l’altro fondamentale principio che deve reggere la nomina e l’operato dell’organo di controllo è quello dell’indipendenza, che consente lo svolgimento dell’incarico secondo principi di obiettività e di integrità. In particolare, il requisito dell’indipendenza si sostanzia:
- in un corretto atteggiamento professionale che induce il componente dell’organo di controllo a considerare nell’espletamento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo (indipendenza cosiddetta “di fatto”);
- nella condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del soggetto di svolgere l’incarico in modo obiettivo sia compromessa (indipendenza “apparente” o “formale”).
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