L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017 (così come convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017) regola il funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce i casi in cui, come regola generale, per il periodo di imposta interessato, gli indici non si applicano:
- inizio dell’attività;
- cessazione dell’attività;
- non normale svolgimento dell’attività;
- superamento del limite dei ricavi previsto.
Il successivo comma 7, del medesimo articolo 9-bis del DL 50/2017, ci dice anche che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
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1) Inizio e cessazione dell’attività
Il modello ISA 2022 comunica ai contribuenti “che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta” di essere esclusi dalla sua applicazione.
L’espressione, tuttavia, è passibile di molteplici interpretazioni, in quanto l’inizio dell’attività, per una impresa italiana, può essere rappresentativa di momenti diversi: ogni possibile equivoco è stato risolto dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello numero 479 del 11 novembre 2019, con la quale si chiarisce che la causa di esclusione ISA relativa all’inizio dell’attività si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
Nella fattispecie il contribuente esporrà la causa di esclusione con codice 1 sul modello Redditi 2022 e non compilerà il modello ISA 2022.
Per il contribuente individuale il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA. Il periodo d’imposta in cui questo evento avviene sarà escluso dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 2 sul modello Redditi 2022 e non sarà necessario compilare il modello ISA 2022.
Per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo d’imposta, la questione è più articolata, presentando diverse cause di esclusione a seconda della qualità del periodo di riferimento. A riguardo si rimanda all’articolo ISA: esclusione per le società in liquidazione.
2) Non normale svolgimento dell’attività.
L’espressione periodo di non normale svolgimento dell’attività, a causa della sua genericità, rappresenta delle inevitabili linee di ambiguità. La normalità è un concetto subordinato a un certo livello di soggettività, fatto che può facilmente attrarre all’opinabilità questa causa di esclusione.
Le situazioni attratte alla fattispecie sono:
- il periodo di imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale: le istruzioni del modello ISA esemplificano alcune ipotesi, ma queste rappresentano solo degli esempi che non devono vincolare il contribuente in modo eccessivamente rigido;
- il periodo di imposta in cui l’attività non è stata esercitata per ristrutturazione dei locali dell’azienda;
- il periodo di imposta in cui l’imprenditore (sia questi persona fisica o società) cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo di imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne da pubblicità in favore dei terzi attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo indice;
- per i professionisti, il periodo di imposta in cui l’attività è stata interrotta per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- il periodo di imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
In tutti questi casi sarà possibile utilizzare il codice di esclusione 4, da esporre sul modello Redditi 2022, e non si compilerà il modello ISA 2022.
3) Emergenza sanitaria Covid-19
Superata una fase di incertezza, durante i primi mesi dell’anno, durante la quale sembrava che per l’anno fiscale 2021 dovesse esserci una sola ipotesi di esclusione legata all’emergenza pandemica, a maggio 2022, dall’ultimo aggiornamento dei modelli dichiarativi, si evince che anche per l’anno fiscale 2021 sono previste tre cause di esclusione straordinarie, così come già era avvenuto nell’anno precedente.
In base alle istruzioni del modello ISA 2022 sono infatti esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti:
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nell’anno fiscale 2021 rispetto all’anno fiscale 2019: causa di esclusione q (modello ISA) – codice di esclusione 15 (modello Redditi);
- che hanno “aperto la partita” dal giorno 1 gennaio 2019 in poi: causa di esclusione r (modello ISA) – codice di esclusione 16 (modello Redditi);
- che esercitano “in maniera prevalente” una delle attività individuate dai codici ateco elencati nella Tabella 2 in allegato alla parte generale delle istruzioni del modello ISA 2022: causa di esclusione s (modello ISA) – codice di esclusione 17 (modello Redditi).
Nelle situazioni in esame il contribuente sarà escluso dall’applicazione degli ISA, ma dovrà comunque trasmetterne il modello compilato.
I codici ateco individuati sono quelli delle attività imprenditoriali che più delle altre hanno subito gli effetti negativi delle misure contenitive, predisposte in risposta all’emergenza pandemica durante l’anno 2021: l’elenco dettagliato è presente sull’articolo ISA 2022: definite le cause di esclusione Covid per il 2021 a cui si rimanda per un approfondimento.
4) Multiattività e superamento limite di ricavi o compensi
Sono escluse dall’applicazione degli ISA le imprese che esercitano due o più attività quando queste non rientrano tutte nel medesimo ISA, e, contestualmente, l’ammontare dei ricavi o dei compensi (a seconda della natura dell’attività) delle attività che non rientrano nel modello ISA dell’attività prevalente supera il 30 per cento del totale dei ricavi o dei compensi dell’impresa.
In questo caso sarà possibile utilizzare il codice di esclusione 7, da esporre sul modello Redditi 2022, per esentare l’impresa dall’applicazione degli ISA, ma il modello, in questo caso, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2022, insieme al cosiddetto prospetto multiattività, con finalità di acquisizione dei dati.
La normativa ISA, come visto, prevede espressamente che i contribuenti che superino un determinato limite di ricavi o di compensi non siano sottoposti all’obbligo di compilazione e trasmissione del modello ISA.
In base alle istruzioni dei modelli Redditi 2022, il limite di ricavi o compensi oltre il quale il contribuente non è sottoposto all’obbligo in oggetto è di 5.164.569 di euro.
Nella fattispecie in esame, il contribuente sarà escluso dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 3 sul modello Redditi 2022 e non compilerà il modello ISA 2022.
5) Determinazione del reddito con criteri forfetari e altre cause di esclusione
I contribuenti che adottano il regime forfetario di determinazione del reddito, istituito dalla Legge 190/2014 e più volte successivamente modificato, così come coloro che possono ancora usufruire del regime dei minimi, non sono soggetti agli ISA; ma, in entrambi i casi, non è stato individuato uno specifico codice di esclusione, in quanto questi contribuenti, per dichiarare i propri redditi, utilizzano il quadro LM del Modello Redditi PF 2022, il quale non prevede la compilazione del modello ISA in nessun caso.
Le altre tipologie di contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari saranno egualmente esclusi dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 5 sul modello Redditi 2021 e non compileranno il modello ISA 2021.
Accanto alle fattispecie generiche, il Legislatore prevede alcuni casi specifici di esclusione che interessano specifiche tipologie di contribuenti, di cui, per semplicità, analiticità e facilità di lettura si darà esposizione attraverso la tabella che segue.
Fattispecie | Codice | Modello ISA |
Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA approvato per l’attività esercitata |
6 |
non compilare |
Contribuente partecipante a un gruppo IVA | 14 | compilare |
Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci | 11 | non compilare |
Cooperative che esercitano attività di trasporto taxi o di noleggio con conducente | 12 | non compilare |
Corporazioni dei piloti di porto | 13 | non compilare |
Enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 117/2017 |
8 |
non compilare |
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 86 del DL 117/2017 |
9 |
non compilare |
Imprese sociali | 10 | non compilare |