Un commercialista-amministratore veniva revocato dall’incarico di amministratore di condominio per mancanza dei requisiti di legge.
In particolare il Tribunale aveva accertato che il predetto professionista era regolarmente iscritto a un ordine professionale, ma era privo dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di amministratore, non avendo partecipato al corso di formazione periodica imposto dalla c.d. Riforma del condominio.
Del resto il commercialista, per dimostrare di essere in regola con gli obblighi formativi, si era limitato a presentare al Tribunale "solo a titolo esemplificativo" due verbali di assemblea condominiale, nonché l’attestazione del proprio Ordine professionale in merito allo svolgimento di corsi di formazione per la professione.
In altre parole non aveva affatto fornito la prova di aver svolto specifici corsi di formazione periodica per l'attività di amministratore condominiale, non potendo ritenersi tali quelli svolti per l'attività di Dottor Commercialista.
In ogni caso, lo stesso Tribunale ricordava che tra le ipotesi di grave irregolarità vi è anche l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione, da parte dell'amministratore, dei dati indicati nel secondo comma della medesima disposizione normativa, tra i quali figurano, appunto, anche i dati professionali; per il giudice barese, se la sola omessa comunicazione dei dati professionali è sufficiente a comportare la revoca giudiziale dell'amministratore, a maggior ragione la medesima soluzione si impone in caso di assoluta carenza di tali requisiti.
Il commercialista si rivolgeva alla Corte d’Appello, sostenendo l’inesistenza di una norma che sancisce la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio per la mancanza dei titoli abilitativi.
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1) Formazione dell'amministratore di condominio e revoca dell'incarico: riferimenti sulla questione
LA QUESTIONE
L’amministratore di condominio - commercialista che non partecipa a specifici corsi di formazione periodica rischia la revoca dell’incarico?
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI:
sentenza: App. Bari - sez. VI civ. - sentenza del 27-01-2021
riferimenti normativi: art. 71 bis disp. att. c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sentenza del 09/01/2017 - Tribunale di Padova sentenza n. 818 2017 - Trib. Verona 13 novembre 2018
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2) Requisiti per l'attività di amministratore: la decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello ha dato torto al commercialista -amministratore.
Secondo i giudici di secondo grado, infatti, l'ultimo comma dell'art. 71-bis disp. att. c.c. ha stabilito che è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) a quanti abbiano svolto l'attività di amministrazione di condomini o per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione.
Come osserva la Corte di Appello resta salvo, però, l'obbligo di formazione periodica; di conseguenza per gli stessi giudici è evidente che, dinanzi all'accertata carenza dei requisiti legali, è inevitabile la declaratoria giudiziale di decadenza dall'incarico che prescinde dalla eventuale declaratoria di illegittimità della deliberazione di nomina.
Il reclamo è stato quindi respinto.
3) Riflessioni conclusive sull'obbligo di formazione per gli amminsitratori
Il 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il D.M. 13 agosto 2014, n. 140, che, all’art. 2, rubricato “Finalità della formazione e dell’aggiornamento”, indica in primo luogo quali siano gli obiettivi dell’attività formativa per gli amministratori condominiali
- migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
- promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
- accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.
Il regolamento, inoltre, precisa che il corso formativo di aggiornamento, che ha una durata annuale, deve essere di almeno quindici ore e deve riguardare elementi di natura relativa all’amministrazione condominiale, secondo l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, con risoluzione di casi teorico-pratici.
Questo significa che per gli amministratori di condominio non è possibile, a differenza di altre categorie, accumulare alcuna sorta di crediti formativi “ad ore” da far valere ai fini dell'aggiornamento.
La normativa sopra detta tace sulle conseguenze della mancata formazione periodica dell’amministratore.
Secondo una parte della giurisprudenza – in cui si inserisce la sentenza sopracitata della Corte di Appello di Bari - l’inadempimento all’obbligo di formazione periodica, soprattutto se protratta nel tempo, può costituire una di quelle gravi irregolarità (di cui parla l’art.1129, comma 12, c.c.) capaci di giustificare la domanda di revoca dell’amministratore inadempiente (Trib. Verona 13 novembre 2018).
Il Tribunale di Padova nella sentenza 24 marzo 2017, n. 818, ha affermato che la mancata frequentazione del corso di aggiornamento (ai sensi del Dm 140/2014) rende nulla la nomina dell’amministratore di condominio.
Questa decisione ritiene che l’articolo 71 disp. att. c.c., benché non sia citata dall'art. 72 disp. att. c.c., abbia carattere imperativo ed inderogabile, trattandosi di una norma di diritto pubblico, posta nell'interesse generale della collettività e, in particolare, del condominio consumatore.