La previsione nel Codice del Terzo Settore di strumenti di controllo per gli enti ivi disciplinati è stata accolta con favore, rappresentando un presupposto indispensabile ai fini della realizzazione degli obiettivi di correttezza e trasparenza perseguiti dalla Riforma.
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per approfondire la materia si consiglia "Il sistema dei controlli degli Enti del Terzo Settore", eBook di 118 pagine, scritto dall'Avv. Maddalena Tagliabue
1) Le varie tipologie di controllo negli ETS
E’ fondamentale che tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti nella gestione e nella consulenza agli Enti del Terzo Settore acquisiscano una conoscenza sufficientemente approfondita della materia, alla quale si auspica di contribuire con l’e-book “Il sistema dei controlli degli enti del terzo settore”, che ha l’obiettivo di illustrare e spiegare con linguaggio accessibile un sistema che è articolato e molto complesso.
Pur nella farraginosità della disciplina, è possibile distinguere i controlli svolti da organi interni all’ente da quelli svolti da soggetti esterni ad essi ed è proprio sulla base di questo criterio di classificazione che si è proceduto all’esame delle diverse disposizioni della normativa, non senza dare adeguato spazio a quelle che abbiamo definito “particolari forme” di controllo, non per questo meno rilevanti nel sistema complessivo. Basti pensare al ruolo che possono assumere gli associati, ai quali è stato finalmente riconosciuto per legge il diritto di esaminare i libri sociali, che potrà assumere rilievo, se correttamente disciplinato negli statuti, anche in relazione alle funzioni dell’organo di controllo.
Con riferimento a tale organo, particolare rilevanza è stata data ai contenuti del documento elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), pubblicato nel mese di dicembre 2020, contenente le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” che rappresentano un punto di riferimento decisivo per tutti i componenti dell’organo di controllo, non solo per i commercialisti e che contengono principi validi anche per gli enti che nel conferire gli incarichi troveranno importanti indicazioni in merito, ad esempio, alla procedura di nomina, ai requisiti di professionalità ed indipendenza e agli ambiti da presidiare.
L’oggetto del controllo è molto ampio, tanto da rendere necessario che i componenti dell’organo di controllo siano professionisti in possesso di una profonda conoscenza della gestione, non solo organizzativa, degli Enti del Terzo Settore e adeguatamente formati.
La funzione essenziale dell’organo di controllo, come è stato evidenziato dal CNDCEC, è quella di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell’ente, supportando i processi decisionali nell’ottica del loro miglioramento, nel rispetto del proprio ruolo e senza appesantire l’organizzazione con oneri non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.
Nel documento, tra l’altro, il CNDCEC invita gli ETS a non considerare la nomina dell’organo di controllo come un mero dovere di conformità alla normativa bensì come un’opportunità per realizzare un efficiente sistema di governance, tanto da suggerire anche ai soggetti per i quali la nomina è facoltativa di procedere in tale direzione.
Il Codice del Terzo Settore presta particolare attenzione al tema dei controlli esterni, cui è dedicato l’intero titolo XI, affidati ad una molteplicità di soggetti, con finalità e poteri molto diversificati tra loro e culminanti nei penetranti poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria.
In vista dell’imminente operatività del Registro Unico Nazionale, è stato dato ampio rilievo, nelle diverse tipologie dei controlli che abbiamo affrontato (interni, esterni e “particolari”, fino ad arrivare al cosiddetto “monitoraggio civico”) alle verifiche sul rispetto dei requisiti statutari, tema trasversale di grande attualità, cui sono deputati, con le diverse modalità sulle quali abbiamo cercato di fare chiarezza, sia l’organo di controllo sia i competenti uffici del RUNTS ma anche i notai per gli enti con personalità giuridica.
Con l’operatività del RUNTS, anche l’attenzione della Guardia di Finanza si concentrerà su aspetti particolari, tra i quali la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro, anche indiretto, la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, le scritture contabili e di bilancio e gli specifici requisiti, anche relativi alle specifiche tipologie di ETS, dalla cui sussistenza dipende la fruizione dei regimi fiscali agevolati, nel più ampio quadro delle Indicazioni operative del Comando Generale.
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